Cassazione Penale, Sentenza n. 22681/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Bari aveva confermato la condanna, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, nei confronti di una donna ritenuta amministratrice di fatto di una società poi fallita, per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale specifica. In appello era stata riconosciuta la continuazione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e, in parziale riforma, erano state applicate pene accessorie. Il ricorso per cassazione articolava due motivi: con il primo si deduceva vizio di motivazione sulla prova della qualità di amministratrice di fatto, sostenendo che la Corte avesse fondato l'accertamento soprattutto sulle dichiarazioni dell'amministratore formale e del curatore senza adeguati riscontri, che tali dichiarazioni fossero interessate, che gli elementi documentali fossero non decisivi e che la motivazione fosse contraddittoria rispetto all'affermazione di un ruolo preminente di altro soggetto; si lamentava inoltre che fosse stata valorizzata la mancata collaborazione dell'imputata, in violazione delle prerogative difensive. Con il secondo motivo si denunciava la violazione del divieto di reformatio in peius ex art. 597, comma 3, c.p.p., perché la Corte d'appello aveva applicato pene accessorie nonostante l'appello fosse dell'imputata.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la doppia conforme di merito aveva ricostruito in modo coerente il ruolo gestorio dell'imputata sulla base di un compendio probatorio costituito da documentazione trovata nella sua disponibilità, uso strumentale della firma dell'amministratore formale, pagamenti di stipendi e carburante, gestione dei rapporti con dipendenti e fornitori e dichiarazioni testimoniali convergenti. Ha chiarito che la nozione penalistica di amministratore di fatto richiede esercizio continuativo e significativo di poteri gestori, non necessariamente di tutti i poteri dell'organo formale, e che la coesistenza con l'amministratore di diritto non esclude la figura di fatto. Ha escluso anche la violazione delle prerogative difensive, rilevando che la sentenza si era limitata a constatare l'assenza di allegazioni contrarie. Quanto alla sentenza assolutoria del Tribunale di Ferrara invocata dalla difesa, la Corte ne ha rilevato la tardività e, comunque, l'irrilevanza perché non irrevocabile e fondata su base probatoria più ristretta. Il secondo motivo è stato qualificato manifestamente infondato: le pene accessorie conseguono di diritto alla condanna e non rientrano nel divieto di reformatio in peius dell'art. 597, comma 3, c.p.p.; la discrezionalità introdotta dalla Corte costituzionale riguarda solo il quantum, non l'an della loro applicazione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. c.p.p.
richiamato per delimitare l'oggetto sintetico dell'esposizione dei motivi di ricorso
art. 63, comma 2, c.p.p.
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alle dichiarazioni dell'amministratore formale rese agli organi di indagine
art. 597, comma 3, c.p.p.
interpretato nel senso che il divieto di reformatio in peius non comprende le pene accessorie conseguenti di diritto alla condanna
art. 192, comma 2, c.p.p.
richiamato per affermare che la valutazione delle dichiarazioni accusatorie richiede riscontri e verifica dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca
art. 238-bis c.p.p.
richiamato per valutare la rilevanza della sentenza assolutoria prodotta dalla difesa e la necessità della sua irrevocabilità
art. 20 c.p.
le pene accessorie sono indicate come effetti penali che conseguono di diritto alla condanna
art. 216 legge fall.
richiamato quale base della responsabilità per bancarotta fraudolenta
art. 223 legge fall.
richiamato quale disposizione relativa alla bancarotta fraudolenta degli amministratori e soggetti equiparati
art. 2639 c.c.
richiamato per la definizione penalmente rilevante di amministratore di fatto e per l'esercizio continuativo e significativo di poteri gestori
art. 299 D. Lgs. 81/2008
richiamato a fini analogici sul principio di effettività nell'individuazione dei destinatari delle norme
art. 136 D. Lgs. 385/1993
richiamato a fini analogici sul principio di effettività nell'individuazione dei destinatari delle norme
art. 5 D. Lgs. 231/2001
richiamato a fini analogici sul principio di effettività nell'individuazione dei destinatari delle norme
art. 4-bis ord. pen.
menzionato solo nel richiamo generale dell'orientamento sulle pene accessorie, senza incidenza decisiva nel caso
Massime di principio
- In materia di bancarotta fraudolenta, la qualifica di amministratore di fatto va accertata in base alle concrete funzioni esercitate e non alle sole qualifiche formali; è sufficiente un'attività gestoria continuativa e significativa, pur se non estesa a tutti i poteri tipici dell'organo di gestione.
- La prova dell'amministrazione di fatto può desumersi da un insieme di indici convergenti, tra cui la disponibilità e gestione della documentazione societaria, l'intervento nei pagamenti, i rapporti con dipendenti e fornitori e l'uso strumentale della firma dell'amministratore formale.
- La presenza di un amministratore di diritto non esclude la configurabilità di un amministratore di fatto, potendo più soggetti esercitare contestualmente e in modo paritario o ripartito poteri gestori sulla società.
- Le dichiarazioni rese da un coimputato o soggetto coinvolto vanno apprezzate secondo i criteri dell'art. 192, comma 2, c.p.p., verificandone l'attendibilità intrinseca ed estrinseca e la presenza di riscontri esterni; l'interesse del dichiarante non ne comporta automaticamente l'inutilizzabilità o l'inattendibilità.
- La mancata collaborazione dell'imputato non può essere utilizzata come prova negativa della colpevolezza, ma il giudice può limitarsi a rilevare che gli elementi accusatori non sono stati smentiti da allegazioni difensive concrete.
- Il divieto di reformatio in peius dell'art. 597, comma 3, c.p.p. non impedisce al giudice d'appello, in caso di appello del solo imputato, di applicare d'ufficio pene accessorie che conseguono di diritto alla condanna; la discrezionalità nel trattamento sanzionatorio incide sul quantum, non sull'an della pena accessoria.
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