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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22530/2026 del 18/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Sequestro di € 1.790,00 rinvenuti durante perquisizione domiciliare eseguita dalla Guardia di Finanza contestualmente al ritrovamento di marijuana e strumenti atti al confezionamento. Il PM convalidò il sequestro e chiese il sequestro preventivo della somma ritenendola potenziale profitto del reato o comunque meritevole di sequestro impeditivo (pericolo che la libera disponibilità potesse agevolare ulteriori spaccio). Il G.i.p. emise decreto di sequestro preventivo ritenendo sussistente il fumus e il periculum in mora. Il difensore impugnò sostenendo tardività della convalida, assenza di pertinenzialità tra la somma e il reato, compatibilità del denaro con i redditi della madre e della sorella e mancanza di motivazione sulla sproporzione e sul periculum. Il Tribunale del riesame di Potenza dichiarò inammissibili le richieste di riesame presentate dalle donne e ritenne privo di interesse il ricorso di Ferrone perché dichiarava il denaro intestato a madre e sorella; la Corte di legittimità ha invece ritenuto che Ferrone avesse interesse concreto e che il decreto del G.i.p. fosse viziato per mancanza dei presupposti di legge, annullando il decreto e disponendo la restituzione della somma.

La decisione

La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata del Tribunale per il riesame e il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. (13 gennaio) e ha disposto la restituzione all'avente diritto della somma di € 1.790,00. Ha dichiarato inammissibile per il resto il ricorso di Alessio Ferrone e ha ritenuto inammissibili i ricorsi di Annunziata Pasqualina Rabino e Samantha Donatella Ferrone, condannando queste ultime al pagamento delle spese processuali e a versare ciascuna € 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.p.

    norma che regola l'investitura del Tribunale per il riesame; usata per individuare la competenza del Tribunale di Potenza

  • art. 103 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    norma richiamata come base giuridica per l'esecuzione della perquisizione in materia di stupefacenti

  • art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/1990

    norma delittuosa contestata (detenzione a fini di spaccio); il G.i.p. aveva ritenuto sussistente il fumus del reato alla luce degli elementi probatori

  • art. 321 c.p.p.

    "pericolo che la libera disponibilità ... possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato"

    norma sul sequestro preventivo (sequestro impeditivo): richiede la sussistenza del periculum in mora (rischio di dispersione o riutilizzo) e motivate esigenze cautelari; il Tribunale ha ricostruito che la richiesta del PM era da intendere come sequestro impeditivo e ha criticato il G.i.p. per mancata analisi degli indici di rischio

  • art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990

    riferimento normativo al sequestro per sproporzione nel settore stupefacenti; la Corte ha evidenziato che non basta un richiamo normativo: per configurare sequestro per sproporzione occorre una specifica analisi dei dati reddituali ed economici per comprovare la sproporzione

  • art. 240-bis c.p.

    norma richiamata dal PM in via incidentale (confisca per sproporzione o misure previste dal codice penale); la Corte ha ricordato i limiti nell'adozione di misure cautelari reali non coerenti con la finalità indicata dal richiedente

  • art. 616 c.p.p.

    norma che autorizza la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende; applicata alle ricorrenti ritenute inammissibili

  • art. 626 c.p.p.

    norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione

Massime di principio

  • Se il PM invoca il sequestro per sproporzione (confisca per sproporzione) occorre fornire un'analisi concreta dei dati reddituali ed economici: un mero richiamo normativo è insufficiente.
  • Il G.i.p. non può trasformare la finalità della misura cautelare richiesta dal PM (es. da impeditiva a finalizzata alla confisca) senza adeguata istruttoria e motivazione; fare ciò determina vizio del provvedimento.
  • Per disporre un sequestro impeditivo ai sensi dell'art. 321 c.p.p. il giudice deve motivare il periculum in mora con riferimento a rischio di dispersione o di impiego del denaro per proseguire l'attività illecita.
  • L'interesse all'impugnazione del sequestro (richiesta di riesame) richiede un interesse concreto e attuale collegato agli effetti della rimozione del sequestro sulla posizione giuridica dell'impugnante; tuttavia, quando il decreto incide direttamente sulla posizione dell'indagato (es. indica la somma come profitto del reato a carico dell'indagato), l'interesse è in genere configurabile.
  • Richieste restitutorie di terzi che non hanno formulato la domanda nelle sedi competenti preliminari possono risultare inammissibili in sede di legittimità; le impugnazioni devono essere proposte da chi abbia un interesse diretto e attuale.

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