Cassazione Penale, Sentenza n. 22530/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Sequestro di € 1.790,00 rinvenuti durante perquisizione domiciliare eseguita dalla Guardia di Finanza contestualmente al ritrovamento di marijuana e strumenti atti al confezionamento. Il PM convalidò il sequestro e chiese il sequestro preventivo della somma ritenendola potenziale profitto del reato o comunque meritevole di sequestro impeditivo (pericolo che la libera disponibilità potesse agevolare ulteriori spaccio). Il G.i.p. emise decreto di sequestro preventivo ritenendo sussistente il fumus e il periculum in mora. Il difensore impugnò sostenendo tardività della convalida, assenza di pertinenzialità tra la somma e il reato, compatibilità del denaro con i redditi della madre e della sorella e mancanza di motivazione sulla sproporzione e sul periculum. Il Tribunale del riesame di Potenza dichiarò inammissibili le richieste di riesame presentate dalle donne e ritenne privo di interesse il ricorso di Ferrone perché dichiarava il denaro intestato a madre e sorella; la Corte di legittimità ha invece ritenuto che Ferrone avesse interesse concreto e che il decreto del G.i.p. fosse viziato per mancanza dei presupposti di legge, annullando il decreto e disponendo la restituzione della somma.
La decisione
La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata del Tribunale per il riesame e il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. (13 gennaio) e ha disposto la restituzione all'avente diritto della somma di € 1.790,00. Ha dichiarato inammissibile per il resto il ricorso di Alessio Ferrone e ha ritenuto inammissibili i ricorsi di Annunziata Pasqualina Rabino e Samantha Donatella Ferrone, condannando queste ultime al pagamento delle spese processuali e a versare ciascuna € 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 324 c.p.p.
norma che regola l'investitura del Tribunale per il riesame; usata per individuare la competenza del Tribunale di Potenza
art. 103 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
norma richiamata come base giuridica per l'esecuzione della perquisizione in materia di stupefacenti
art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/1990
norma delittuosa contestata (detenzione a fini di spaccio); il G.i.p. aveva ritenuto sussistente il fumus del reato alla luce degli elementi probatori
art. 321 c.p.p.
"pericolo che la libera disponibilità ... possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato"
norma sul sequestro preventivo (sequestro impeditivo): richiede la sussistenza del periculum in mora (rischio di dispersione o riutilizzo) e motivate esigenze cautelari; il Tribunale ha ricostruito che la richiesta del PM era da intendere come sequestro impeditivo e ha criticato il G.i.p. per mancata analisi degli indici di rischio
art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990
riferimento normativo al sequestro per sproporzione nel settore stupefacenti; la Corte ha evidenziato che non basta un richiamo normativo: per configurare sequestro per sproporzione occorre una specifica analisi dei dati reddituali ed economici per comprovare la sproporzione
art. 240-bis c.p.
norma richiamata dal PM in via incidentale (confisca per sproporzione o misure previste dal codice penale); la Corte ha ricordato i limiti nell'adozione di misure cautelari reali non coerenti con la finalità indicata dal richiedente
art. 616 c.p.p.
norma che autorizza la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende; applicata alle ricorrenti ritenute inammissibili
art. 626 c.p.p.
norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione
Massime di principio
- Se il PM invoca il sequestro per sproporzione (confisca per sproporzione) occorre fornire un'analisi concreta dei dati reddituali ed economici: un mero richiamo normativo è insufficiente.
- Il G.i.p. non può trasformare la finalità della misura cautelare richiesta dal PM (es. da impeditiva a finalizzata alla confisca) senza adeguata istruttoria e motivazione; fare ciò determina vizio del provvedimento.
- Per disporre un sequestro impeditivo ai sensi dell'art. 321 c.p.p. il giudice deve motivare il periculum in mora con riferimento a rischio di dispersione o di impiego del denaro per proseguire l'attività illecita.
- L'interesse all'impugnazione del sequestro (richiesta di riesame) richiede un interesse concreto e attuale collegato agli effetti della rimozione del sequestro sulla posizione giuridica dell'impugnante; tuttavia, quando il decreto incide direttamente sulla posizione dell'indagato (es. indica la somma come profitto del reato a carico dell'indagato), l'interesse è in genere configurabile.
- Richieste restitutorie di terzi che non hanno formulato la domanda nelle sedi competenti preliminari possono risultare inammissibili in sede di legittimità; le impugnazioni devono essere proposte da chi abbia un interesse diretto e attuale.
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