Cassazione Penale, Sentenza n. 32155/2025 del 26/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello contestando: 1) la carenza di autonoma motivazione delle sentenze di merito per avere integralmente recepito l'ordinanza cautelare e le argomentazioni della polizia giudiziaria; 2) il travisamento della prova, sostenendo che le intercettazioni e i videogrammi non dimostrerebbero consegne di stupefacente (c.d. "droga parlata") e che le conversazioni riguarderebbero questioni lavorative o vendite di beni; 3) la erronea applicazione della recidiva specifica infraquinquennale ex art. 99 c.p. senza adeguato confronto con precedenti e senza valutare la pericolosità; 4) errata valutazione delle circostanze di cui all'art. 62-bis c.p. e della determinazione della pena con riferimento ai limiti edittali (anche in relazione alla riforma introdotta dal d.l. 123/23); Giovanni Avarello, in particolare, ha sostenuto la mancanza di riscontri oggettivi (sequestro di droga o ripresa della materiale cessione) rispetto alle intercettazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto infondati i motivi di doglianza: la censura sulla mancata autonoma motivazione era generica e non specificava le prospettazioni non valutate; l'interpretazione delle intercettazioni costituisce valutazione di fatto riservata al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità o irragionevolezza; in materia di "droga parlata" la Corte ha richiamato l'onere rigoroso di motivazione previsto dall'art. 192 c.p.p. e ha ritenuto che la Corte territoriale abbia adempiuto a tale onere, fornendo una valutazione scrupolosa e convincente delle captazioni. Ha inoltre ritenuto legittima l'applicazione della recidiva specifica infraquinquennale e motivata la negazione delle attenuanti generiche. Conseguentemente le condanne di primo e secondo grado sono state confermate nei loro punti essenziali; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73, comma 5
Norma sostanziale che punisce la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; la responsabilità può essere affermata sulla base di indizi e conversazioni intercettate se il quadro probatorio, valutato con rigore, conduce alla certezza secondo i criteri del giudice
codice di procedura penale - art. 192
Disciplina la valutazione delle dichiarazioni e delle intercettazioni nei procedimenti penali; impone al giudice maggiore rigore e motivazione quando le condanne si fondano su "droga parlata" o su sole captazioni senza sequestro, richiedendo che l'ipotesi scelta escluda ragionevoli alternative
Disciplina la recidiva; la Corte ha ritenuto applicabile la recidiva specifica infraquinquennale quando sussistono precedenti definitivi rilevanti e adeguatamente motivati come indicativi di una maggiore pericolosità sociale
Regola il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte di merito ha motivato il diniego sulla base dell'assenza di elementi positivi e della negativa personalità del ricorrente
Disciplina la determinazione della pena e i limiti edittali; i rilievi relativi ai limiti edittali connessi a modifiche normative sono stati ritenuti generici dai giudici di legittimità
codice di procedura penale - art. 546 e art. 125
Norme sul contenuto e sulla struttura della motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto che l'accusa di mancata autonoma motivazione fosse generica e che, nel giudizio abbreviato, i dati di fatto possano coincidere con quelli dell'ordinanza cautelare purché sia sviluppato un percorso argomentativo
Riferito dai ricorrenti in relazione ai limiti edittali previgenti; la Corte ha considerato le doglianze connesse alla riforma normative come non capaci di infirmare la motivazione sulla determinazione della pena
Massime di principio
- La "droga parlata" può essere utilizzata per la condanna anche in assenza di sequestro, ma il giudice di merito è vincolato a una motivazione particolarmente rigorosa che escluda alternative ragionevoli
- L'interpretazione del contenuto delle intercettazioni è questione di fatto riservata al giudice di merito; la Cassazione interviene solo per manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione
- Le doglianze generiche sulla mancanza di autonoma motivazione o sulla mera riproduzione di atti non sono sufficienti in Cassazione se non indicano espressamente quali prospettazioni non siano state valutate
- Per l'applicazione della recidiva specifica infraquinquennale sono necessari precedenti definitivi pertinenti e una motivazione che colleghi tali precedenti alla maggiore pericolosità dell'imputato
- Prove audiovisive (videogrammi) che sembrino contraddire le intercettazioni costituiscono questioni probatorie di merito che difficilmente vengono rimesse in discussione in sede di legittimità salvo palese contraddizione motivazionale
- Le contestazioni relative alla quantificazione della pena e ai limiti edittali legate a interventi normativi richiedono prospettazioni specifiche per essere efficaci in sede di legittimità
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