Cassazione Penale, Sentenza n. 32019/2025 del 26/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello per violazione di legge in relazione all'utilizzabilità delle dichiarazioni del coimputato Davide Coco (art. 63, comma 2 c.p.p., e art. 220 disp. att.). Il ricorrente ha dedotto che la condanna è fondata esclusivamente sulle dichiarazioni di coimputati (Davide Coco e Gregorio Puglisi) e che le dichiarazioni di Coco, raccolte dalla Guardia di Finanza senza le garanzie previste per l'indagato, sono inutilizzabili; tale inutilizzabilità renderebbe insufficiente la prova ai sensi dell'art. 192, comma 3, c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese da Davide Coco, valutando che l'esclusione generalizzata della rilevabilità delle inutilizzabilità nel giudizio abbreviato prevista dall'art. 438, comma 6-bis c.p.p. non esclude solo le inutilizzabilità derivate da violazioni procedurali salvo quelle che derivano dalla violazione di un 'divieto probatorio' o di norme costituzionali/sovranazionali. Le dichiarazioni di Coco, pur essendo rese in assenza di garanzie da persona sentita come informata sui fatti, non rientrano nella categoria delle inutilizzabilità insanabili rilevabili in abbreviato. Avendo inoltre le dichiarazioni di Puglisi e Coco fornito riscontri sulla qualifica di amministratore di fatto del ricorrente, è stata confermata la responsabilità per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74/2000 relativo all'anno 2013, con indicazione di elementi passivi fittizi per complessivi 346.538,75 euro (imponibile) e 73.999,25 euro (IVA). Il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese; la Corte d'appello aveva già dichiarato estinta per prescrizione la responsabilità per il 2011-2013 (alcuni anni) e aveva rideterminato la pena in un anno, un mese e dieci giorni di reclusione, decisione che trova conferma nella parte sostanziale.
Norme richiamate
Norma sostanziale che disciplina il reato di indebita compensazione/omessa dichiarazione (evasione fiscale). La sentenza conferma la responsabilità del ricorrente ai sensi di questa norma per l'anno 2013 sulla base delle dichiarazioni e degli elementi indicati.
codice di procedura penale, art. 63, comma 2
«Se la persona doveva essere sentita sin dall'inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini, le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate»
Disciplina l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da chi avrebbe dovuto essere ascoltato come indagato. La Corte ha valutato che questa inutilizzabilità non rientra necessariamente tra quelle rilevabili nel giudizio abbreviato salvo che si tratti di violazione di un divieto probatorio o di norme costituzionali/sovranazionali.
codice di procedura penale, art. 220 disp. att.
Prevede l'applicazione delle disposizioni del codice quando emergono indizi di reato nell'ambito di attività ispettive. È stato discusso se le garanzie procedurali dovessero essere applicate alle audizioni svolte in sede di verifiche fiscali.
codice di procedura penale, art. 192, comma 3
Stabilisce la necessità di riscontri estrinseci alle dichiarazioni di imputati o indagati per costituire prova. La Corte ha ritenuto che, insieme, le dichiarazioni di Coco e Puglisi costituiscano riscontro adeguato per affermare la qualifica di amministratore di fatto.
codice di procedura penale, art. 438, comma 6-bis
«La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice»
Limita le eccezioni utilizzabili nel giudizio abbreviato: molte inutilizzabilità non sono deducibili in questo rito, eccetto quelle che derivano dalla violazione di divieti probatori o di norme costituzionali/sovranazionali. La Corte ha interpretato questa norma come escludente dalla rilevabilità le inutilizzabilità derivanti da violazioni procedurali ordinarie.
codice di procedura penale, art. 191
Norma generale che fonda la categoria delle inutilizzabilità per violazione dei divieti stabiliti dalla legge; la Corte distingue tra questa categoria più ampia e la più ristretta nozione di 'divieto probatorio' richiamata dall'art. 438, comma 6-bis.
codice di procedura penale, art. 12, comma 1, lett. c
Riferimento normativo per identificare indagati di reato connesso: utile per qualificare Puglisi come indagato di reato connesso e valutare la rilevanza delle sue dichiarazioni.
Massime di principio
- Nel giudizio abbreviato molte ipotesi di inutilizzabilità derivanti da violazioni procedurali non sono rilevabili, salvo che si tratti di violazioni che concretizzano un divieto probatorio o ledano principi costituzionali/sovranazionali fondamentali.
- Le dichiarazioni rese da una persona sentita come 'persona informata sui fatti' ma che avrebbe dovuto essere interrogata come indagato possono essere inutilizzabili in linea generale; tuttavia, in sede di abbreviato la loro rilevabilità dipende dal quadro normativo (art. 438, comma 6-bis) e dalla natura della violazione (procedurale ordinaria vs. divieto probatorio/diritto fondamentale).
- Quando la condanna si fonda su dichiarazioni di imputati o indagati connessi, è necessario valutare la presenza di riscontri estrinseci ai sensi dell'art. 192, comma 3 c.p.p.; l'assenza di tali riscontri può rendere insufficiente la prova, salvo che più dichiarazioni concordanti offrano reciproco supporto ritenuto sufficiente dal giudice.
- Le violazioni che incidono sui diritti fondamentali della persona (es. uso di metodi coattivi, tortura, o altre violazioni costituzionali/sovranazionali) restano rilevabili anche nel giudizio abbreviato e determinano inutilizzabilità insanabile delle fonti di prova.
- In sede di consulenza preventiva, quando si valuta la strategia difensiva in un caso con dichiarazioni di coimputati, è cruciale sollevare tempestivamente eccezioni procedurali e, se si opta per il rito abbreviato, considerare l'effetto preclusivo dell'art. 438, comma 6-bis sulla rilevabilità di molte inutilizzabilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32021/2025 del 26/09/2025
- Sentenza penale · 26 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32022/2025 del 26/09/2025
- Sentenza penale · 26 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32023/2025 del 26/09/2025
- Sentenza penale · 26 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32024/2025 del 26/09/2025
- Sentenza penale · 26 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32025/2025 del 26/09/2025
- Sentenza penale · 26 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32027/2025 del 26/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →