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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32024/2025 del 26/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la responsabilità di Moronese per truffa all'assicurazione. Il difensore ha dedotto violazione di legge per omessa comunicazione telematica della requisitoria del Procuratore Generale, invocando l'applicazione, ratione temporis, dell'art. 94, comma 2 delle disposizioni transitorie del d.l. n. 146/2020 (richiamo all'art. 23-bis d.l. 137/2020) che imponeva la trasmissione telematica delle conclusioni del pubblico ministero; in aggiunta, si lamentava la mancata considerazione delle conclusioni difensive depositate il 16/04/2025. Il ricorrente sosteneva quindi nullità per omessa comunicazione e/o mancata valutazione delle conclusioni difensive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, sebbene la mancata comunicazione telematica della requisitoria del Procuratore Generale possa integrare una nullità generale a regime intermedio, nel caso concreto non è stata dimostrata una lesione concreta del diritto di difesa: il difensore non ha indicato in che modo la mancata comunicazione abbia inciso effettivamente sulle prerogative difensive. Le conclusioni difensive depositate il giorno prima dell'udienza sono state considerate tardive e, nel rito a trattazione scritta, il deposito intempestivo è perentorio e legittima il giudice a non tenerne conto. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 94 disposizioni transitorie d.l. n. 146/2020

    Richiamata dal ricorrente per sostenere l'obbligo di trasmissione telematica delle conclusioni del pubblico ministero per gli appelli proposti in determinate date; la Corte valuta che la disciplina emergenziale può comportare nullità ma richiede la dimostrazione della lesione concreta del diritto di difesa

  • art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. con legge 18 dicembre 2020, n. 176)

    Norma sulla comunicazione telematica delle conclusioni del PM in fase emergenziale; la sua violazione può dare luogo a nullità generale a regime intermedio deducibile dalla difesa nei limiti dell'art. 182 c.p.p., ma occorre dimostrare un concreto interesse e pregiudizio

  • art. 182 cod. proc. pen.

    Limita la deducibilità delle nullità di processo alla difesa: la parte deve allegare uno specifico, concreto e attuale interesse e la relativa lesione per poter far valere la nullità a regime intermedio

  • art. 610 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle modalità di trattazione del procedimento (rito cartolare senza presenza delle parti) e all'assenza di richiesta di trattazione orale nei termini

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla celebrazione del procedimento in contraddittorio scritto; contesta l'assenza di richiesta di trattazione orale e sancisce il regime del rito a trattazione scritta

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per disporre la condanna alle spese e all'ammenda equitativamente fissata

Massime di principio

  • La mancata comunicazione telematica delle conclusioni del Procuratore Generale nel rito cartolare emergenziale può costituire una nullità generale a regime intermedio, ma la difesa deve specificamente allegare e dimostrare la lesione concreta del diritto di difesa ai sensi dell'art. 182, comma 2 c.p.p.
  • Nel procedimento a trattazione scritta i termini per il deposito delle conclusioni sono da ritenersi perentori: depositi tardivi possono essere ignorati dal giudice e, se non viene dimostrata l'effettiva incidenza delle conclusioni intempestive sull'esito del giudizio, la loro mancata considerazione non costituisce automaticamente pregiudizio
  • Chi impugna deve fare attenzione alle regole transitorie e temporali di applicazione delle norme emergenziali (es. disposizioni transitorie del d.l. 146/2020 e art. 23-bis del d.l. 137/2020) e, se intende far valere una nullità, provare il nesso causale con la lesione delle difese
  • L'inammissibilità del ricorso per motivi procedurali può comportare non solo il rigetto, ma anche l'addebito delle spese e sanzioni economiche (ammende) se sussistono profili di colpa nella proposizione del ricorso

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