Cassazione Penale, Sentenza n. 32021/2025 del 26/09/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Taranto del 12/03/2025 nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato non doversi procedere per il reato di danneggiamento aggravato (art. 635, comma 2, n.1 c.p.) per difetto della condizione di procedibilita', ritenendo che, in seguito al d.lgs. n.150/2022 (riforma Cartabia), la fattispecie fosse divenuta procedibile a querela quando commessa su parti di un edificio pubblico. Il fatto accertato riguardava il danneggiamento dello spioncino della porta blindata della camera di pernottamento della casa circondariale di Taranto, compiuto dall'imputato colpendo ripetutamente lo spioncino con la branda, con conseguente rottura.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale, ritenendolo fondato. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 635, secondo comma, n.1 c.p. (capo B) e ha disposto il rinvio al Tribunale di Taranto, in diversa composizione, per nuovo giudizio sul solo capo rinviato. Ha dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilita' dell'imputato per il reato di cui all'art. 341-bis c.p. (capo A), che non era stato impugnato. La Corte ha precisato che il giudice del rinvio dovra' pronunciarsi unicamente sul capo oggetto di rinvio; eventuali questioni sulla continuazione e sul trattamento sanzionatorio potranno essere sollevate solo in sede esecutiva, essendo precluso riesaminare questioni non decise nel giudizio di primo grado e non oggetto di impugnazione.
Norme richiamate
art. 635 cod. pen.
art. 635, comma 1 e comma 2, n.1
Il danno commesso su un elemento strutturale di uno stabilimento dell'amministrazione penitenziaria destinato a pubblico servizio rientra nella fattispecie aggravata prevista e resta procedibile d'ufficio. La riforma (d.lgs. 150/2022) ha invece limitato la procedibilita' a querela nei casi previsti dal primo comma solo per i fatti commessi su cose esposte alla pubblica fede ai sensi dell'art. 625, comma 1, n.7.
d.lgs. n.150/2022 (riforma Cartabia)
Ha modificato la disciplina della procedibilita' per alcuni delitti, riducendo la procedibilita' d'ufficio a procedibilita' a querela per le ipotesi specificate dal legislatore; la Corte interpreta la portata della riforma restringendo il campo della querela alle sole cose esposte alla pubblica fede (art. 625, n.7) e non agli elementi strutturali di pubblici edifici.
art. 625, primo comma, n.7 cod. pen.
art. 625, primo comma, n.7
La categoria delle 'cose esposte per necessita' o consuetudine alla pubblica fede' e' quella che, ai sensi della riforma, puo' trasformare la procedibilita' per alcuni danneggiamenti in procedibilita' a querela; non comprende gli elementi strutturali di un edificio pubblico destinato a servizio pubblico.
art. 341-bis cod. pen.
Reato per il quale il Tribunale ha dichiarato la responsabilita' dell'imputato e ha irrogato pena, decisione non impugnata e quindi divenuta irrevocabile; la sentenza di annullamento e rinvio non incide su tale affermazione di responsabilita'.
artt. 120 e 635 cod. pen. (richiamati dal ricorrente)
art. 120 cod. pen.; art. 635 cod. pen.
Richiamati nella censura del Procuratore generale come norme sulla natura della procedibilita'; tuttavia la Corte ha fondato la decisione sull'interpretazione dell'art. 635 in relazione alla riforma del 2022 e sulla distinzione rispetto all'art. 625.
art. 50 cod. proc. pen. (richiamato dal ricorrente)
Menziionato nella censura del pubblico ministero in ordine alla condizione di procedibilita'; la sentenza non sviluppa una interpretazione autonoma su tale articolo, avendo deciso sulla base della qualificazione del fatto e della portata della riforma.
artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis c.p.p.
art. 610, comma 5; art. 611, comma 1-bis c.p.p.
Norme procedurali che hanno autorizzato il trattamento del ricorso con rito cartolare in Cassazione; richiamate per la procedura seguita nel processo di cassazione.
Massime di principio
- Quando il danneggiamento riguarda elementi strutturali o parti di un edificio pubblico destinate a pubblico servizio (es. spioncini, porte, strutture), la procedibilita' resta, di norma, d'ufficio e non si applica la conversione in procedibilita' a querela introdotta dalla riforma del 2022.
- La riforma operata dal d.lgs. n.150/2022 circonscrive la procedibilita' a querela ai soli casi indicati (in particolare le 'cose esposte alla pubblica fede' ai sensi dell'art. 625, comma 1, n.7); e' quindi necessario qualificare accuratamente l'oggetto danneggiato prima di decidere sulla procedibilita'.
- Se una condanna su altro capo diviene irrevocabile per mancata impugnazione, le questioni non decise nel primo giudizio e non impugnate risultano precluse nel giudizio di rinvio; il giudice del rinvio deve limitarsi al capo rinviato.
- Le questioni relative a continuazione tra reati e al loro trattamento sanzionatorio, se non sono state decise nel giudizio di primo grado, possono essere sollevate e valutate in sede esecutiva piuttosto che nel giudizio di rinvio quando il giudice iniziale non le ha affrontate.
- Il pubblico ministero puo' impugnare le decisioni di non procedibilita' o di proscioglimento quando ritiene che vi sia stata errata qualificazione giuridica; la Corte di cassazione puo annullare e rinviare per consentire la nuova valutazione del punto sostanziale.
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