Cassazione Penale, Sentenza n. 32023/2025 del 26/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso censurava la sentenza della Corte d'appello nella parte in cui era stata ritenuta la sussistenza della recidiva "reiterata ed infraquinquennale" e applicato un aumento di due terzi della pena e del termine prescrizionale. Il difensore articolava due motivi: (1) violazione di legge (art. 627 c.p.p., art. 99 c.p.) e vizio di motivazione per presunta elusione del mandato rescindente, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe riconsiderato condanne già vagliate dalla Cassazione e riferibili a reati non specifici rispetto al fatto di droga; (2) violazione di legge (art. 157 c.p.) e vizio di motivazione perché, se i precedenti erano non specifici, l'aumento avrebbe dovuto essere della metà e non dei due terzi, con conseguente decorso della prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per doglianze manifestamente infondate. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse osservato il mandato rescindente decidendo che la recidiva non era "specifica" ma residuava comunque nella forma "reiterata ed infraquinquennale" dopo analisi dei precedenti (otto condanne, molte con movente di lucro: introduzione e commercializzazione di prodotti con segni falsi, ricettazione, detenzione di monete falsificate). Tale quadro è stato ritenuto idoneo a dimostrare l'accresciuta pericolosità sociale e il movente economico comune al reato di stupefacenti, giustificando l'aumento di due terzi ai sensi del quarto comma dell'art. 99 c.p. e impedendo di conseguenza il riconoscimento del decorso della prescrizione secondo art. 157 c.p. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000 per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Norma processuale citata dal ricorrente nell'impugnazione; la Corte non ha ritenuto che vi fosse violazione della disciplina procedurale rispetto al mandato rescindente
La Corte ha interpretato l'art. 99 nel senso che la recidiva "reiterata ed infraquinquennale" integra il caso previsto dal quarto comma (richiamante i casi del secondo comma) e comporta l'aumento della pena di due terzi
La Corte ha ritenuto che, avendo correttamente inquadrato la recidiva e l'aumento al 2/3, non è maturato il decorso della prescrizione previsto dall'art. 157 c.p.
Applicata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso
art. 610 e art. 611 cod. proc. pen.
comma 5 dell'art. 610; comma 1‑bis e ss. dell'art. 611
Richiamate in relazione al rito con contraddittorio scritto e all'assenza di richiesta di trattazione orale; hanno giustificato lo svolgimento del procedimento senza udienza
Massime di principio
- La Corte d'appello, in sede di rinvio da parte della Cassazione, deve rispettare il mandato rescindente, ma può rivalutare i precedenti entro i limiti indicati dalla Cassazione: la ricostruzione dei fatti e la qualificazione della recidiva sono valutazioni di merito non facilmente casabili se adeguatamente motivate
- La qualificazione della recidiva come "specifica" o "non specifica" è centrale per il quantum d'aumento: anche precedenti non specifici possono giustificare una recidiva "reiterata ed infraquinquennale" se, per la loro natura e il movente (es. lucro), dimostrano un'accresciuta pericolosità sociale pertinente al nuovo reato
- Se la recidiva è correttamente inquadrata come "reiterata ed infraquinquennale", l'aumento applicabile può essere quello previsto dal quarto comma dell'art. 99 c.p. (due terzi) quando rientri nei casi richiamati dal secondo comma; ciò influisce anche sul calcolo dei termini di prescrizione
- Per contestare con successo l'applicazione della recidiva in Cassazione è necessario dimostrare violazioni di legge evidenti o vizi di motivazione macroscopici: censure meramente critiche sulla valutazione del merito dei precedenti rischiano l'inammissibilità
- Chi propone ricorso infondato rischia, oltre al rigetto, la condanna alle spese e sanzioni equitative (es. contributo alla Cassa delle ammende) se emergono profili di colpa nella proposizione del ricorso
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