Cassazione Penale, Sentenza n. 32025/2025 del 26/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale che confermava la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di concorso in rapina aggravata e la necessità dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il difensore denunciava violazione di legge (art. 274 c.p.p.) e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale avrebbe motivato la misura con una generica "propensione a delinquere" senza considerare che le indagate erano incensurate, stabilmente residenti in Italia e proprietarie di due immobili, cioè senza tener conto degli elementi personali idonei a escludere il pericolo cautelare.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile come manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto che il ricorso chiedeva una rivalutazione nel merito degli elementi a fondamento del pericolo cautelare, attività non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto invece la motivazione del Tribunale adeguata e priva di vizi logici: dalla condotta contestata emergeva un pericolo concreto e attuale di recidiva, giustificante una misura cautelare lieve come l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 610, comma 5 cod. proc. pen.
Norma richiamata per giustificare lo svolgimento del procedimento con contraddittorio scritto e senza presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale.
art. 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.
Ulteriore richiamo alle norme procedurali che disciplinano la trattazione scritta e i termini per la richiesta di trattazione orale; evince la legittimità del rito scritto nel caso concreto.
art. 274 cod. proc. pen.
Norma invocata dal difensore per lamentare violazione di legge con riferimento alla motivazione; dal testo risulta che la questione sollevata riguardava presunta carenza motivazionale, ma la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale adeguata.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che autorizza, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese e possibili sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende; applicata per fissare la sanzione di euro 3.000.
Massime di principio
- In sede di cassazione per provvedimenti cautelari non è ammissibile chiedere la semplice rivalutazione in fatto degli elementi probatori: il giudice di legittimità verifica difetti di diritto o vizi motivazionali manifesti, non riesamina il merito.
- La contestazione generica di una "propensione a delinquere" è insufficiente se il giudice di merito ha fornito motivazione coerente che mette in relazione la condotta contestata con il pericolo concreto di recidiva; l'attacco deve evidenziare specifici errori logici o omissioni valutative.
- La presenza di elementi personali favorevoli (incensurate, stabile residenza, proprietà) può essere dedotta dal difensore per contrastare il pericolo cautelare, ma occorre dimostrare che il giudice non li abbia valutati o li abbia valutati in modo manifestamente illogico.
- Misure cautelari non gravose (es. obbligo di presentazione alla p.g.) sono ritenute proporzionate quando il pericolo è concreto ma non tale da giustificare misure più afflittive; in ricorsi analoghi conviene argomentare specificamente la proporzionalità e l'alternativa meno grave.
- Per evitare la condanna alle spese e alla Cassa delle ammende, il ricorso deve essere fondato su questioni di diritto non manifestamente infondate; l'appello meramente riformatore del giudizio di fatto espone all'inammissibilità.
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