Cassazione Civile, Ordinanza n. 06148/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una cliente aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti per la perdita di somme investite tramite un promotore finanziario. In primo grado la domanda era stata accolta nei confronti del promotore, con condanna al risarcimento, mentre era stata respinta verso gli istituti di credito per intervenuta prescrizione. In appello, la decisione era stata riformata nei confronti del promotore, con esclusione della prova del conferimento dell'incarico, della consegna del denaro, del nesso causale e del danno; erano invece confermate le statuizioni favorevoli alle banche, sia per prescrizione sia per difetto di legittimazione/collegamento soggettivo del promotore alla rete dei promotori al tempo dei fatti. Con il ricorso per cassazione la cliente ha dedotto, tra gli altri, violazione delle norme sulla prescrizione e sulla responsabilità dei preponenti per fatto del promotore ex art. 31 t.u.f., sostenendo che il termine dovesse decorrere dalla conoscenza dell'illecito e non dall'esecuzione degli investimenti, che la prova della conoscenza del danno fosse stata mal valutata, che la banca avesse trasferito il ramo d'azienda alla cessionaria, e che vi fosse prova documentale del rapporto professionale con il promotore tramite fax, e-mail e altra documentazione; ha inoltre contestato la mancata considerazione della mancata produzione del contratto quadro e l'insufficiente prova del danno.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché fondato su una ricostruzione fattuale incompatibile con l'accertamento di merito secondo cui la nota sulla perdita dell'investimento era stata comunicata alla ricorrente; ha quindi reputato assorbiti gli ulteriori motivi che presupponevano il superamento della ratio della prescrizione. Ha poi dichiarato inammissibili i motivi relativi alla prova del conferimento dell'incarico, alla contestazione della documentazione, all'utilizzabilità di fax e e-mail e alla prova del danno, perché diretti sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, attività preclusa in cassazione. Il ricorso incidentale condizionato della banca è stato dichiarato inefficace per tardività ex art. 334, comma 2, c.p.c. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente principale, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come norma sulla responsabilità dei preponenti per fatto dell'ausiliario, ma non esaminato nel merito per la preclusione derivante dalla ratio sulla prescrizione e dagli accertamenti di fatto.
Richiamato in tema di estinzione del diritto per prescrizione; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché le censure sono inammissibili o assorbite.
Richiamato per la decorrenza della prescrizione; la Corte rileva che la doglianza è inammissibile perché contrasta con l'accertamento di fatto del giudice di merito.
Richiamato nel contesto della decorrenza e interruzione della prescrizione, ma non specificamente scrutinato nel merito.
Richiamato dalla ricorrente per la prescrizione del diritto al risarcimento del danno; la censura è dichiarata inammissibile in quanto pretende una diversa ricostruzione dei fatti.
art. 31, comma 3, d.lgs. n. 58/1998
Richiamato quale base della responsabilità connessa all'operato del promotore finanziario e della decorrenza della prescrizione; la Corte non ne esamina il merito per effetto delle preclusioni processuali.
Invocato in relazione alla dedotta cessione del ramo d'azienda e alla riferibilità delle passività, ma la censura non è esaminata nel merito.
Richiamato sulla ripartizione dell'onere della prova; la Corte precisa che la ricorrente non censurava davvero il riparto dell'onere, ma la valutazione dell'insufficienza probatoria del giudice di merito.
Richiamato in tema di efficacia probatoria della scrittura privata, ma la censura è ritenuta inammissibile perché diretta contro la valutazione del materiale documentale.
Richiamato in tema di riproduzioni meccaniche e documenti fax/mail; la Corte osserva che la critica mira a sostituire la valutazione del giudice di merito.
Richiamato in tema di copie fotografiche e disconoscimento della conformità all'originale; la Corte ribadisce che il disconoscimento fa venire meno la prova legale ma lascia la libera valutazione del giudice.
Richiamato sulle presunzioni semplici, ma la censura è reputata inammissibile perché sollecita una nuova valutazione delle risultanze probatorie.
La Corte chiarisce che la violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento prove non dedotte dalle parti o fatti non contestati/notori, evenienza non dedotta nel caso concreto.
La Corte ribadisce che la violazione richiede l'uso di un criterio di valutazione diverso da quello legale o del prudente apprezzamento; qui la doglianza riguarda invece la valutazione del materiale probatorio.
Richiamato nel contesto delle contestazioni della documentazione; la Corte non ravvisa un vizio scrutinabile in cassazione.
Richiamato insieme alle norme sul disconoscimento delle scritture private, senza rilievo decisivo nel giudizio di legittimità.
Citato indirettamente per distinguere il disconoscimento della conformità della copia all'originale dal disconoscimento della scrittura privata.
Richiamato dalla ricorrente nei motivi sulle prove documentali, senza specifica applicazione da parte della Corte.
Richiamato nei motivi relativi alla legittimazione passiva e alla cessione del ramo d'azienda, ma non scrutinato nel merito.
Richiamato nei motivi di appello/prova, ma non oggetto di decisione sostanziale.
Applicato per dichiarare inefficace il ricorso incidentale condizionato, perché tardivo rispetto al ricorso principale.
Richiamato dalla ricorrente per la censura sulla prova del danno; la Corte non accoglie il motivo.
art. 111 Cost.
Richiamato per lamentata assenza di motivazione; la censura è dichiarata inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità la censura per violazione di legge non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del fatto accertato dal giudice di merito: se il motivo presuppone una diversa ricostruzione della vicenda storica, esso è inammissibile.
- Quando una ratio decidendi autonoma e sufficiente, come quella sulla prescrizione, non è utilmente censurata, gli ulteriori motivi che presuppongono il superamento di tale ratio restano assorbiti e non possono condurre all'annullamento della sentenza.
- Il disconoscimento della conformità di una copia all'originale non equivale al disconoscimento della scrittura privata ex art. 215 c.p.c.: non impone verificazione, ma priva il documento di efficacia di prova legale, lasciandolo al libero apprezzamento del giudice.
- Le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. sono configurabili solo in presenza di specifiche anomalie nell'utilizzo delle prove o del criterio di valutazione; non sono ammissibili quando il ricorrente contesti soltanto l'apprezzamento del materiale istruttorio compiuto dal giudice di merito.
- La deduzione di violazione dell'art. 2697 c.c. è pertinente solo se si contesta l'erroneo riparto dell'onere della prova; non lo è quando si censura soltanto la ritenuta insufficienza del quadro probatorio rispetto al fatto da provare.
- In cassazione non è consentito trasformare la doglianza sull'omesso esame di un fatto decisivo in una critica alla valutazione di attendibilità o di idoneità probatoria di documenti e corrispondenza prodotti in giudizio.
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