Cassazione Civile, Ordinanza n. 27213/2024 del 21/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un’ingiunzione di pagamento con cui un Comune ha richiesto a una società di noleggio il pagamento di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada commesse con veicoli di sua proprietà. La società ha proposto opposizione sostenendo di aver tempestivamente comunicato all’autorità i nominativi dei locatari dei veicoli e quindi di non poter essere considerata obbligata in solido; ha dedotto che, in caso di locazione senza conducente, il solo locatario risponderebbe solidalmente e che, perciò, i verbali notificati alla società non avrebbero potuto consolidarsi come titolo esecutivo nei suoi confronti. Ha inoltre invocato la disciplina del codice della strada, norme sul procedimento sanzionatorio e la sopravvenuta modifica dell’art. 196 cod. strada come interpretazione autentica applicabile retroattivamente. La Corte d’appello aveva invece ritenuto che la società fosse comunque responsabile in solido e che l’opposizione contro l’ingiunzione non potesse più rimettere in discussione il merito delle infrazioni, poiché i verbali non erano stati impugnati nei termini. Nel ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione di legge, falsa applicazione delle norme del codice della strada e vizi motivazionali, sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto esaminare l’illegittimità dell’ingiunzione per difetto di legittimazione passiva e per l’avvenuta comunicazione dei locatari.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva respinto l’opposizione all’ingiunzione. Ha ritenuto non applicabile retroattivamente la modifica dell’art. 196 cod. strada introdotta nel 2021, perché in materia di sanzioni amministrative non opera il principio della retroattività della legge più favorevole. Ha poi aderito all’orientamento secondo cui, per le violazioni commesse con veicoli a noleggio senza conducente, la contestazione del difetto di legittimazione passiva e della non debenza della sanzione doveva essere proposta contro i verbali di accertamento, mediante i rimedi previsti dal codice della strada, e non poteva essere riproposta in sede di opposizione all’ingiunzione/cartella una volta che i verbali fossero divenuti definitivi. La Corte ha quindi confermato la responsabilità solidale del locatore/proprietario ai sensi dell’art. 196 cod. strada, secondo l’interpretazione prevalente richiamata, e ha condannato la ricorrente alle spese, oltre alle ulteriori conseguenze processuali previste dall’art. 96 c.p.c. e dal DPR 115/2002.
Norme richiamate
art. 3 r.d. n. 639 del 1910
Richiamato come base normativa dell’opposizione all’ingiunzione di pagamento, ma non ritenuto idoneo a fondare l’accoglimento del ricorso.
Richiamato dalla ricorrente nel censurare il quadro processuale dell’opposizione.
artt. 201, 203, 204-bis, 205, 206 d.lgs. n. 285 del 1992
Richiamati dalla ricorrente per sostenere che la contestazione dei verbali e il regime della notificazione dovessero portare all’illegittimità dell’ingiunzione.
art. 196, comma 1 d.lgs. n. 285 del 1992
La Corte ribadisce l’interpretazione secondo cui il locatore del veicolo a noleggio senza conducente è soggetto obbligato solidalmente, oltre al proprietario o ai soggetti equiparati e al conducente.
art. 84 d.lgs. n. 285 del 1992
Richiamato per il regime della locazione senza conducente e per il rapporto locatore-locatario.
art. 1, comma 1, lett. g-ter, d.l. n. 121 del 2021, conv. con modif. dalla L. n. 156 del 2021
La Corte ne esclude l’applicazione retroattiva al caso concreto, ritenendo che in materia di sanzioni amministrative non operi il principio della legge più favorevole.
Richiamato per la definizione camerale e per la proposta di declaratoria di inammissibilità/rigetto, poi condivisa dal Collegio.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per la fissazione della camera di consiglio.
Indicato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio motivazionale.
art. 201, comma 5, d.lgs. n. 285 del 1992
Richiamato attraverso le Sezioni Unite per affermare che la notificazione del verbale non è presupposto di esistenza del titolo esecutivo, ma fatto costitutivo del mantenimento del diritto alla riscossione.
Richiamato per delimitare il tipo di opposizione e i relativi limiti di proponibilità nel caso di titolo esecutivo formato da verbali non opposti.
Richiamato per il rimedio di opposizione al prefetto avverso il verbale.
Richiamato per il rimedio giurisdizionale avverso il verbale di accertamento.
art. 386 reg. esec. cod. strada
La Corte esclude che questa norma fondi un generale obbligo di comunicazione dei dati del locatario ai fini della pretesa sanzionatoria nel modo prospettato dalla ricorrente.
Richiamato solo indirettamente nel contesto dell’art. 96 c.p.c.; non emerge una specifica questione sostanziale autonoma.
Applicato per la condanna della ricorrente a una somma ulteriore a favore della controparte e a una somma in favore della cassa delle ammende, essendo il ricorso deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.
art. 7 CEDU
Invocato dalla ricorrente a sostegno dell’idea di stretta legalità e della retroattività della norma più favorevole, ma la Corte ne esclude l’effetto in materia di sanzioni amministrative.
Massime di principio
- In materia di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la disciplina sopravvenuta più favorevole non si applica retroattivamente, salvo che la sanzione sia qualificabile sostanzialmente come penale secondo i criteri convenzionali, evenienza esclusa per le ordinarie sanzioni amministrative stradali.
- Il difetto di legittimazione passiva o l’erronea individuazione del soggetto obbligato a pagare la sanzione deve essere fatto valere contro il verbale di accertamento nei rimedi previsti dal codice della strada; non può essere dedotto utilmente, in via di opposizione all’ingiunzione o al titolo esecutivo, quando il verbale sia divenuto definitivo.
- Per le violazioni commesse con veicoli a noleggio senza conducente, la responsabilità solidale del locatore/proprietario è confermata secondo l’interpretazione sistematica dell’art. 196 cod. strada, che non consente di escludere il locatore solo perché il rapporto contrattuale riguarda anche il locatario.
- La comunicazione all’amministrazione dei dati del locatario non trasforma automaticamente la contestazione successiva in una contestazione del titolo esecutivo, se il verbale non è stato tempestivamente impugnato nei modi di legge; la contestazione del merito della sanzione resta soggetta ai rimedi propri e ai relativi termini.
- La notificazione del verbale di accertamento non va confusa con il presupposto di esistenza del titolo esecutivo: la sua omissione o invalidità incide sulla pretesa sanzionatoria e sulla possibilità di riscossione, ma non rende inesistente il titolo in senso tecnico.
- Le norme sulle sanzioni amministrative non possono essere oggetto di interpretazione estensiva o analogica in malam partem, ma l’interpretazione della disciplina della solidarietà va ricostruita in modo sistematico, tenendo conto della ratio di agevole identificabilità del soggetto obbligato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27137/2024 del 21/10/2024
- ordinanza_civile · 21 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27139/2024 del 21/10/2024
- ordinanza_civile · 21 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27143/2024 del 21/10/2024
- ordinanza_civile · 21 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27145/2024 del 21/10/2024
- ordinanza_civile · 21 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27146/2024 del 21/10/2024
- ordinanza_civile · 21 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27148/2024 del 21/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →