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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13809/2026 del 12/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da distinti avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2009, 2010 e 2011, con cui l’Amministrazione finanziaria contestava il mancato assoggettamento ad IVA di fatture emesse dalla società contribuente nei confronti di una società collegata, a titolo di riaddebito di costi inerenti soprattutto locazione, funzionamento e gestione di aeromobili. Tali costi erano stati fatturati dai fornitori alla società contribuente anche dopo una scissione parziale che aveva dato vita alla società beneficiaria. La CTR aveva accolto parzialmente l’appello dell’Ufficio ritenendo, da un lato, che il regime di non imponibilità di cui all’art. 15, comma 1, n. 3, d.P.R. 633/1972 presupponesse anticipazioni effettuate in nome e per conto altrui nell’ambito di un mandato con rappresentanza, non provato nel caso di specie, ma, dall’altro, che la particolare situazione tra le società e l’affidamento dei fornitori sulla società scissa consentissero comunque di applicare la norma. In Cassazione l’Agenzia ha proposto tre motivi: 1) nullità del giudizio di appello per omessa interruzione del processo a seguito della dichiarazione di fallimento della società, intervenuta in pendenza del giudizio; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente, perplessa e contraddittoria; 3) violazione degli artt. 3, 13, comma 2, lett. b), 15, comma 1, n. 3, d.P.R. 633/1972 e 1705 c.c., sostenendo che il rapporto era, al più, un mandato senza rappresentanza e che, quindi, il riaddebito doveva essere assoggettato ad IVA.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché l’eventuale nullità derivante dall’omessa interruzione del processo per fallimento doveva essere fatta valere dalla curatela, che non l’aveva dedotta. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la motivazione della CTR, pur discutibile, consentiva di comprendere il percorso logico seguito e superava il minimo costituzionale di motivazione. Il terzo motivo è stato anch’esso infondato; la Corte ha corretto la motivazione della CTR ex art. 384, comma 4, c.p.c., richiamando un precedente specifico sul medesimo assetto fattuale: nelle ipotesi di scissione parziale con trasferimento di rapporti contrattuali alla società beneficiaria, il rimborso delle anticipazioni sostenute dalla società scissa non integra un mandato senza rappresentanza e può fruire del regime di esclusione di cui all’art. 15, comma 1, n. 3, d.P.R. 633/1972, perché la responsabilità della società scissa deriva da un accollo ex lege, effetto legale della scissione, non da un mandato senza rappresentanza. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell’Agenzia.

Norme richiamate

  • art. 43, comma 3, L.F.

    L’omessa declaratoria di interruzione del processo per fallimento determina una nullità relativa degli atti successivi, deducibile dalla curatela quale parte interessata.

  • art. 40 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato quale norma processuale sulla sospensione/interruzione nel processo tributario, ma la relativa nullità non è stata fatta valere dalla curatela.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La sentenza deve essere sorretta da motivazione sufficiente a rendere percepibile il fondamento della decisione.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La nullità per motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza non consenta di comprendere il ragionamento decisorio.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in relazione al requisito della motivazione della sentenza.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Norma richiamata nel motivo sulla motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamata per il contenuto necessario della sentenza tributaria e della motivazione.

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    Norma processuale richiamata nel motivo sull’apparenza della motivazione.

  • art. 54 d.lgs. n. 546/1992

    Norma processuale richiamata nel motivo sull’apparenza della motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Utilizzato per denunciare nullità processuali e motivazione apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla motivazione della sentenza, ma non accolto.

  • art. 15, comma 1, n. 3, d.P.R. n. 633 del 1972

    L’esclusione dalla base imponibile IVA opera per anticipazioni effettuate in nome e per conto di altri; nel caso di scissione parziale e trasferimento di rapporti contrattuali, il rimborso delle anticipazioni della società scissa vi rientra perché non si tratta di mandato senza rappresentanza.

  • art. 3, comma 3, ultimo periodo, d.P.R. n. 633 del 1972

    La prestazione resa dal mandatario senza rappresentanza e il successivo riaddebito del costo sono, in generale, soggetti ad IVA; ma il rapporto in esame non è stato qualificato come mandato senza rappresentanza.

  • art. 13, comma 2, lett. b), d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato nel motivo di ricorso sull’assoggettamento ad IVA delle somme riaddebitate.

  • art. 1705 c.c.

    Richiamato dall’Ufficio per sostenere la natura di mandato senza rappresentanza del rapporto, ma la Corte lo ritiene non decisivo nel caso concreto.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    La Corte può correggere la motivazione della sentenza impugnata pur confermandone il dispositivo.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l’omessa interruzione del giudizio per sopravvenuto fallimento della parte determina una nullità relativa degli atti successivi che può essere fatta valere solo dalla curatela fallimentare, quale soggetto interessato.
  • La motivazione è apparente solo quando, pur esistendo graficamente, non consente di individuare il fondamento della decisione; non basta che la motivazione sia sintetica o discutibile se il percorso logico è comunque percepibile.
  • In tema di IVA, il regime di esclusione dell’art. 15, comma 1, n. 3, d.P.R. 633/1972 riguarda le anticipazioni/spese sostenute in nome e per conto altrui; non si applica automaticamente a ogni riaddebito di costi.
  • Nelle operazioni di scissione parziale, il riaddebito alla società beneficiaria delle anticipazioni sostenute dalla società scissa per rapporti contrattuali trasferiti non va qualificato, di regola, come mandato senza rappresentanza, ma come effetto di una responsabilità/accollo ex lege derivante dalla scissione.
  • Quando il dispositivo della decisione è corretto, la Corte di cassazione può correggere la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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