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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27944/2023 del 04/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Una dirigente medica conveniva in giudizio la propria azienda sanitaria chiedendo la condanna al pagamento della maggiore indennità di esclusività prevista per la fascia da 5 a 15 anni, sostenendo di averla maturata a seguito dell’esito favorevole della verifica al termine del primo quinquennio e dell’attribuzione di incarichi dirigenziali aggiuntivi. La corte d’appello aveva negato il diritto ritenendo che il blocco stipendiale introdotto dall’art. 9, comma 1, d.l. 78/2010 ostasse al riconoscimento della maggiorazione, perché non si trattava di evento straordinario della dinamica retributiva ma di ordinaria progressione di carriera. La ricorrente ha impugnato la decisione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 1, d.l. 78/2010 in relazione agli artt. 5 CCNL 8.6.2000 e 28, comma 2, CCNL 3.11.2005, contestando l’assoggettamento della maggiorazione al blocco stipendiale; con il secondo ha lamentato violazione dei canoni ermeneutici degli artt. 1362 e seguenti c.c., sostenendo che la disciplina collettiva dell’indennità di esclusività era stata interpretata erroneamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, richiamando un precedente conforme secondo cui l’indennità di esclusività di cui all’art. 15-quater, comma 5, d.lgs. 502/1992 e alla contrattazione collettiva attuativa, spettante nelle fasce superiori per effetto del superamento del quinto e del quindicesimo anno di attività con valutazione positiva del collegio di verifica, non integra un evento straordinario della dinamica retributiva e quindi non è sottratta al blocco stipendiale previsto dall’art. 9, comma 1, d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010, e dall’art. 1, comma 1, lett. a, d.p.r. 122/2013. La Corte ha inoltre precisato che il successivo conferimento di incarichi dirigenziali non incide sulla spettanza né sulla misura dell’indennità, che resta autonoma rispetto a tali incarichi. Le spese di lite sono state compensate per la novità della questione al momento del ricorso; è stato anche dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, d.l. n. 78/2010

    il blocco stipendiale si applica anche alla maggiorazione dell’indennità di esclusività, perché non costituisce evento straordinario della dinamica retributiva.

  • art. 5 CCNL 8.6.2000 area dirigenza sanitaria del SSN

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina dell’indennità di esclusività, ma interpretato nel senso che non esclude l’applicazione del blocco stipendiale.

  • art. 28, comma 2, CCNL 3.11.2005 dirigenza sanitaria

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la spettanza dell’aumento dell’indennità, ma ritenuto compatibile con il blocco retributivo.

  • art. 1362 c.c. e seguenti

    i canoni ermeneutici contrattuali non sono stati ritenuti violati, poiché l’interpretazione della disciplina collettiva segue l’orientamento già consolidato.

  • art. 15-quater, comma 5, d.lgs. n. 502/1992

    l’indennità di esclusività, nelle fasce superiori, matura per il superamento del quinto e del quindicesimo anno con valutazione positiva, ma resta soggetta al blocco stipendiale.

  • art. 1, comma 1, lett. a, d.p.r. n. 122/2013

    conferma l’applicazione del blocco stipendiale alla fattispecie esaminata.

  • art. 15, comma 4, d.lgs. n. 502/1992

    richiamato per chiarire che il conferimento di incarichi dirigenziali è autonomo rispetto al riconoscimento dell’indennità di esclusività.

  • art. 27, lett. b) e c), CCNL 8.6.2000

    gli incarichi di direzione di struttura semplice o professionale non incidono sulla misura dell’indennità di esclusività.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L’indennità di esclusività prevista per i dirigenti medici, pur collegata al superamento di determinate anzianità e a una valutazione positiva, non è qualificabile come evento straordinario della dinamica retributiva, con la conseguenza che può essere soggetta al blocco stipendiale imposto dalla normativa emergenziale.
  • Ai fini dell’applicazione del blocco stipendiale, non rileva che alla progressione economica si accompagni il conferimento di incarichi dirigenziali: il riconoscimento dell’indennità di esclusività è autonomo rispetto agli incarichi di direzione o di alta specializzazione.
  • La denuncia di violazione dei canoni ermeneutici del contratto collettivo non può essere accolta quando l’interpretazione contestata sia conforme a un orientamento di legittimità già consolidato e il ricorso non offra argomenti idonei a superarlo.
  • Quando il ricorso viene rigettato e la questione trattata presenta profili di novità, la Corte può compensare le spese di lite pur mantenendo fermo l’esito sfavorevole per la parte ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieDirigenti
RamiLavoro
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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