Cassazione Civile, Ordinanza n. 27939/2023 del 04/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal passaggio del personale da una società multiservizi a una nuova società subentrante. I lavoratori chiedevano di conservare il trattamento economico di anzianità maturato nel precedente rapporto (c.d. RIA) e di ottenere il pagamento delle relative somme dalla società cessionaria, sostenendo in sostanza la continuità del rapporto di lavoro e l'applicabilità dell'art. 2112 c.c. I giudici di merito avevano invece ritenuto che il rapporto con la nuova società fosse un rapporto nuovo, sorto dopo il licenziamento intimato dalla precedente datrice di lavoro e non impugnato, con conseguente esclusione della continuità e dell'azionabilità delle pretese economiche. Nel ricorso per cassazione i lavoratori hanno dedotto: (1) violazione dell'art. 32, comma 4, lett. c), L. n. 183/2010, delle norme di attuazione e della direttiva 2001/23/CE, assumendo erronea applicazione della decadenza dall'impugnativa del licenziamento; (2) violazione dell'art. 2112 c.c., dell'art. 20, comma 6, L.R. n. 11/2010 e delle direttive 77/187/CEE e 2001/23/CE, sostenendo che vi fosse stato trasferimento d'azienda e che la corte territoriale avesse trascurato i singoli contratti di lavoro; (3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la continuità temporale tra cessazione del primo rapporto e instaurazione del secondo; (4) violazione dell'art. 115 c.p.c. per mancata considerazione delle date di licenziamento e assunzione; (5) violazione degli artt. 2112 e 2697 c.c., lamentando che non fosse stata apprezzata la complessità dell'operazione di passaggio tra società.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inconferente perché la sentenza impugnata non aveva affermato alcuna decadenza ex art. 32 L. n. 183/2010, ma aveva fondato la decisione sulla discontinuità tra i due rapporti e sulla mancata impugnazione del licenziamento. Ha giudicato inconferente anche il secondo motivo, poiché la corte d'appello aveva escluso proprio l'esistenza di un trasferimento d'azienda, affermando la novità del rapporto instaurato con la società subentrante. Il terzo e il quarto motivo sono stati respinti perché la corte territoriale aveva preso in considerazione la successione temporale tra licenziamento e nuova assunzione, ma aveva escluso la continuità giuridica in ragione del licenziamento non impugnato; dunque non vi era omesso esame né violazione dell'art. 115 c.p.c. Anche l'ultimo motivo è stato disatteso, perché investiva una valutazione di merito non sindacabile in cassazione, già sorretta da motivazione ritenuta chiara e coerente. Le spese sono state poste a carico solidale dei ricorrenti ed è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 32, comma 4, lett. c), L. n. 183/2010
La Corte rileva che il richiamo alla decadenza dall'impugnativa del licenziamento è inconferente, perché la sentenza d'appello non ha deciso su tale profilo.
La norma è evocata dai ricorrenti come fondamento della continuità del rapporto in caso di trasferimento d'azienda, ma la Corte conferma che, nel caso concreto, i giudici di merito hanno escluso la continuità e il trasferimento.
art. 20, comma 6, L.R. n. 11/2010
La Corte richiama, con riferimento alla vicenda circolatoria, la natura programmatica della disposizione regionale sul trasferimento delle società dismesse, non vincolante ai fini del passaggio diretto.
Direttiva 2001/23/CE
È richiamata dai ricorrenti quale fonte europea in tema di trasferimento d'impresa, ma la Corte non vi ravvisa elementi utili a sovvertire la ricostruzione di merito.
Direttiva 77/187/CEE
È richiamata in relazione alla disciplina del trasferimento di impresa; la Corte non ne fa applicazione estensiva nel caso concreto.
La doglianza è respinta perché il giudice di appello aveva espressamente valutato le date di licenziamento e assunzione.
La censura è ritenuta inammissibilmente diretta a contestare la valutazione di merito, più che la ripartizione dell'onere probatorio in senso proprio.
art. 13, comma quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando il giudice di merito esclude la continuità tra due rapporti di lavoro per effetto di un licenziamento non impugnato e di una successiva nuova assunzione, la mera contiguità temporale tra cessazione e riassunzione non è sufficiente a fondare, di per sé, la continuità giuridica del rapporto.
- Le censure di legittimità che presuppongono una diversa ricostruzione del fatto o mirano a rivalutare il merito sono inammissibili o infondate se la sentenza impugnata ha dato conto, con motivazione logica, degli elementi di fatto considerati.
- Il richiamo all'art. 2112 c.c. richiede la dimostrazione dell'effettivo trasferimento del rapporto o del complesso aziendale; in mancanza, il nuovo rapporto instaurato con il subentrante non comporta automaticamente il mantenimento delle anzianità maturate presso il precedente datore.
- La deduzione di un omesso esame di fatto decisivo non può essere accolta quando il fatto storico sia stato in realtà esaminato dal giudice di merito, ancorché valutato in modo non conforme alle attese della parte ricorrente.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. non sussiste se il giudice ha effettivamente considerato gli elementi istruttori o documentali invocati, attribuendo loro un significato diverso da quello prospettato dal ricorrente.
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