Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27941/2023 del 04/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice volta a ottenere il mantenimento, nei confronti della nuova società che aveva assorbito gran parte del personale della precedente, del trattamento economico di anzianità maturato nel rapporto originario e la condanna della società cessionaria al relativo pagamento. I giudici di merito avevano però ritenuto che il rapporto con la società originaria si fosse definitivamente interrotto per effetto di un licenziamento non impugnato, e che con la società successiva fosse stato instaurato un nuovo rapporto di lavoro privo di continuità giuridica con il precedente. In cassazione la lavoratrice ha dedotto: (1) violazione di norme sulla decadenza dall’impugnativa del licenziamento, ritenendo erroneo il richiamo all’art. 32, co. 4, lett. c), l. n. 183/2010; (2) omesso esame del fatto decisivo consistente nell’avvenuta impugnazione del licenziamento; (3) violazione dell’art. 2112 c.c. e della disciplina europea sul trasferimento d’azienda, sostenendo che il passaggio del personale avrebbe imposto la continuità dei rapporti individuali; (4) omesso esame della continuità temporale tra cessazione del primo rapporto e instaurazione del secondo; (5) violazione dell’art. 115 c.p.c. per mancata valutazione delle date di licenziamento e assunzione; (6) violazione degli artt. 2112 e 2697 c.c. per non avere considerato la complessità dell’operazione tra società.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo e il terzo motivo inconferenti rispetto alla reale ratio della sentenza impugnata, poiché la corte territoriale non aveva fondato la decisione sulla decadenza dall’impugnativa del licenziamento né sull’esistenza di un trasferimento d’azienda, ma sulla discontinuità tra i due rapporti e sulla mancata impugnazione del licenziamento che aveva chiuso il primo rapporto. Ha dichiarato infondati o inammissibili i motivi di vizio motivazionale perché non rispettavano il principio di specificità o perché miravano in realtà a una diversa valutazione del merito. Ha quindi confermato che, in presenza di un licenziamento non impugnato e di una successiva nuova assunzione, non può essere affermata la continuità giuridica del rapporto né la traslazione automatica del trattamento economico maturato in precedenza. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore statuizione sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 4, lett. c), L. n. 183/2010

    art. 32 co 4 lett c l,n. 183 /2010

    La ricorrente lo invocava per la decadenza dall’impugnativa del licenziamento; la Corte ha però ritenuto la censura inconferente perché la sentenza d’appello non aveva deciso su tale profilo.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    artt. 12 e 14 disp. att. legge generale

    Richiamato nel motivo, ma non decisivo nella ratio della decisione.

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    artt. 12 e 14 disp. att. legge generale

    Richiamato nel motivo, ma non decisivo nella ratio della decisione.

  • Direttiva 2001/23/CE

    Richiamata dalla ricorrente in tema di trasferimento d’azienda; la Corte ha escluso che la sentenza impugnata avesse fondato la decisione su un trasferimento d’azienda.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, oggetto di discussione tra le parti, la cui considerazione diversa avrebbe certamente condotto a una decisione diversa; non basta contestare la valutazione del merito.

  • art. 2112 c.c.

    Invocato per sostenere la continuità del rapporto in caso di trasferimento d’azienda; la Corte ha ribadito che la decisione di merito aveva escluso in fatto la continuità giuridica per la cesura del licenziamento non impugnato.

  • art. 20, comma 6, L. n. 11/2010

    Richiamato nel motivo; la sentenza d’appello, secondo quanto riferito dalla Cassazione, lo aveva letto come disposizione di natura programmatica e non vincolante per il passaggio diretto.

  • Direttiva 77/187/CEE

    Richiamata insieme alla direttiva 2001/23/CE sul trasferimento d’azienda.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è stata respinta perché la corte territoriale aveva effettivamente valutato le date di cessazione e assunzione, attribuendo loro un significato giuridicamente non decisivo ai fini della continuità.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare la ripartizione dell’onere della prova, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile/infondata perché diretta a sollecitare una nuova valutazione del merito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inconferente quando censura una questione che non ha costituito la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l’indicazione specifica del fatto storico, della sua discussione nel contraddittorio e della sua effettiva decisività in senso rigoroso; non è sufficiente prospettare una diversa lettura delle risultanze di causa.
  • La continuità temporale tra due rapporti di lavoro non basta, da sola, a dimostrare la continuità giuridica del rapporto se nel mezzo vi è un licenziamento non impugnato che segna una cesura definitiva.
  • In tema di trasferimento di azienda e successione tra rapporti di lavoro, la trasmigrazione del personale o la prossimità cronologica delle assunzioni non impongono automaticamente la conservazione dei diritti maturati nel precedente rapporto, occorrendo accertare la persistenza giuridica del rapporto originario.
  • La violazione dell’art. 115 c.p.c. non può essere utilmente dedotta quando il giudice abbia in realtà esaminato il fatto storico allegato, ma lo abbia ritenuto giuridicamente irrilevante o non decisivo.
  • Le censure che mirano a una rivalutazione del merito o delle prove sono inammissibili in cassazione, ove la decisione impugnata sia sorretta da motivazione chiara e logicamente coerente.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.