Cassazione Civile, Ordinanza n. 27940/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dalla condanna, pronunciata dal tribunale e confermata in appello, di un dirigente di filiale bancaria al pagamento di una somma a titolo risarcitorio per avere omesso di custodire nel dossier di una società cliente copia della documentazione relativa a un contratto di prestito e alla fideiussione, così impedendo all’istituto di credito di insinuarsi al passivo del fallimento della società debitrice e di recuperare il credito. In cassazione il dirigente ha proposto tre motivi: 1) ha denunciato la violazione delle norme sul procedimento disciplinare e la pretesa decadenza dell’azione, sostenendo che l’assenza di un seguito disciplinare alla contestazione avrebbe dovuto escludere la domanda risarcitoria fondata sui medesimi fatti; 2) ha contestato la ritenuta responsabilità per culpa in vigilando, richiamando l’autonomia operativa della filiale e la scelta della banca di non insinuarsi al passivo; 3) ha dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo, ossia l’approvazione del finanziamento in sé e il rischio d’impresa assunto dalla banca, che a suo dire escludevano il nesso causale e la responsabilità personale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente alle spese. Ha affermato che l’assenza di un provvedimento disciplinare non incide sulla possibilità per il datore di lavoro di agire in risarcimento del danno, trattandosi di azioni autonome; ha ritenuto che le ulteriori censure mirassero soltanto a una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità; ha infine giudicato inconferente il richiamo all’approvazione originaria del finanziamento, poiché la responsabilità addebitata riguardava esclusivamente la perdita della documentazione necessaria a recuperare il credito. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2106 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di sanzioni disciplinari, ma ritenuto non decisivo perché l’azione disciplinare e quella risarcitoria sono autonome
art. 7 L. 300/1970
richiamato dal ricorrente per sostenere la decadenza della pretesa, ma la Corte ha escluso che la mancata irrogazione di sanzioni disciplinari impedisca l’azione risarcitoria
art. 2104 c.c.
richiamato tra le norme asseritamente violate, senza accoglimento delle censure
art. 2094 c.c.
richiamato tra le norme asseritamente violate, senza accoglimento delle censure
art. 1176 c.c.
richiamato tra le norme asseritamente violate, senza accoglimento delle censure
art. 1218 c.c.
richiamato tra le norme asseritamente violate, senza accoglimento delle censure
art. 2697 c.c.
richiamato tra le norme asseritamente violate, senza accoglimento delle censure
art. 2225 c.c.
richiamato tra le norme asseritamente violate, senza accoglimento delle censure
art. 115 c.p.c.
richiamato tra le norme asseritamente violate, senza accoglimento delle censure
art. 116 c.p.c.
richiamato tra le norme asseritamente violate, senza accoglimento delle censure
art. 244 c.p.c.
richiamato tra le norme asseritamente violate, senza accoglimento delle censure
art. 421 c.p.c.
richiamato tra le norme asseritamente violate, senza accoglimento delle censure
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
invocato per i motivi di violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
invocato per il dedotto omesso esame di un fatto decisivo
art. 13, comma quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- L’azione disciplinare del datore di lavoro e l’azione risarcitoria per i danni derivanti dall’inadempimento del dipendente sono autonome: la mancata irrogazione di una sanzione disciplinare non preclude la domanda di risarcimento se il fatto dannoso è comunque accertato.
- La condotta del dirigente di un istituto di credito, collocato in posizione apicale e fiduciaria, può integrare responsabilità risarcitoria ove la sua negligenza provochi la perdita o indisponibilità di documenti necessari al recupero del credito della banca.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o del merito della responsabilità, quando le censure si risolvono nella richiesta di diversa ponderazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inconferente se il fatto indicato non incide sulla ratio decidendi adottata, soprattutto quando la decisione si fonda su una specifica condotta dannosa autonoma rispetto ad altre circostanze del rapporto.
- Ai fini del risarcimento del danno patrimoniale del datore di lavoro rileva la perdita della concreta possibilità di recupero del credito conseguente alla mancanza della documentazione necessaria all’insinuazione al passivo fallimentare.
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