Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27940/2023 del 04/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dalla condanna, pronunciata dal tribunale e confermata in appello, di un dirigente di filiale bancaria al pagamento di una somma a titolo risarcitorio per avere omesso di custodire nel dossier di una società cliente copia della documentazione relativa a un contratto di prestito e alla fideiussione, così impedendo all’istituto di credito di insinuarsi al passivo del fallimento della società debitrice e di recuperare il credito. In cassazione il dirigente ha proposto tre motivi: 1) ha denunciato la violazione delle norme sul procedimento disciplinare e la pretesa decadenza dell’azione, sostenendo che l’assenza di un seguito disciplinare alla contestazione avrebbe dovuto escludere la domanda risarcitoria fondata sui medesimi fatti; 2) ha contestato la ritenuta responsabilità per culpa in vigilando, richiamando l’autonomia operativa della filiale e la scelta della banca di non insinuarsi al passivo; 3) ha dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo, ossia l’approvazione del finanziamento in sé e il rischio d’impresa assunto dalla banca, che a suo dire escludevano il nesso causale e la responsabilità personale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente alle spese. Ha affermato che l’assenza di un provvedimento disciplinare non incide sulla possibilità per il datore di lavoro di agire in risarcimento del danno, trattandosi di azioni autonome; ha ritenuto che le ulteriori censure mirassero soltanto a una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità; ha infine giudicato inconferente il richiamo all’approvazione originaria del finanziamento, poiché la responsabilità addebitata riguardava esclusivamente la perdita della documentazione necessaria a recuperare il credito. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2106 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di sanzioni disciplinari, ma ritenuto non decisivo perché l’azione disciplinare e quella risarcitoria sono autonome

  • art. 7 L. 300/1970

    richiamato dal ricorrente per sostenere la decadenza della pretesa, ma la Corte ha escluso che la mancata irrogazione di sanzioni disciplinari impedisca l’azione risarcitoria

  • art. 2104 c.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate, senza accoglimento delle censure

  • art. 2094 c.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate, senza accoglimento delle censure

  • art. 1176 c.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate, senza accoglimento delle censure

  • art. 1218 c.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate, senza accoglimento delle censure

  • art. 2697 c.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate, senza accoglimento delle censure

  • art. 2225 c.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate, senza accoglimento delle censure

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate, senza accoglimento delle censure

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate, senza accoglimento delle censure

  • art. 244 c.p.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate, senza accoglimento delle censure

  • art. 421 c.p.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate, senza accoglimento delle censure

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    invocato per i motivi di violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    invocato per il dedotto omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 13, comma quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • L’azione disciplinare del datore di lavoro e l’azione risarcitoria per i danni derivanti dall’inadempimento del dipendente sono autonome: la mancata irrogazione di una sanzione disciplinare non preclude la domanda di risarcimento se il fatto dannoso è comunque accertato.
  • La condotta del dirigente di un istituto di credito, collocato in posizione apicale e fiduciaria, può integrare responsabilità risarcitoria ove la sua negligenza provochi la perdita o indisponibilità di documenti necessari al recupero del credito della banca.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o del merito della responsabilità, quando le censure si risolvono nella richiesta di diversa ponderazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inconferente se il fatto indicato non incide sulla ratio decidendi adottata, soprattutto quando la decisione si fonda su una specifica condotta dannosa autonoma rispetto ad altre circostanze del rapporto.
  • Ai fini del risarcimento del danno patrimoniale del datore di lavoro rileva la perdita della concreta possibilità di recupero del credito conseguente alla mancanza della documentazione necessaria all’insinuazione al passivo fallimentare.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleLicenziamentoRicorso per cassazione
RamiLavoroResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.