Cassazione Civile, Ordinanza n. 27963/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasceva dalla domanda di alcuni dirigenti medici in servizio presso una azienda sanitaria locale, che avevano chiesto la condanna dell'ente al pagamento dell'indennità di esclusività nella fascia economica superiore, quella prevista dopo il superamento del primo quinquennio di attività e a seguito di valutazione positiva del collegio di verifica. I ricorrenti sostenevano che tale maggiorazione dovesse essere riconosciuta anche in presenza del blocco stipendiale introdotto dall'art. 9 del d.l. 78/2010, perché rientrante negli eventi straordinari della dinamica retributiva oppure comunque sottratta al blocco; richiamavano inoltre un atto della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome a sostegno della propria interpretazione. La Corte d'appello aveva però escluso il diritto, ritenendo che l'indennità fosse soggetta al blocco retributivo. In cassazione i medici denunciavano violazione e falsa applicazione dell'art. 9, commi 1 e 21, d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010, nonché della disciplina richiamata dall'atto della Conferenza, censurando l'interpretazione che assimilava la progressione dell'indennità a una ordinaria progressione di carriera non esentata dal blocco.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva negato il diritto alla maggiorazione dell'indennità di esclusività. Ha ritenuto infondati i due motivi, esaminati congiuntamente, perché contrari a un orientamento già espresso dalla stessa Corte: l'indennità di esclusività spettante ai medici nelle fasce superiori, in seguito al positivo superamento delle verifiche periodiche, non costituisce evento straordinario della dinamica retributiva e resta quindi soggetta al blocco stipendiale di cui all'art. 9, comma 1, d.l. 78/2010, oltre che all'art. 1, comma 1, lett. a), d.P.R. 122/2013. La Corte ha precisato che l'eventuale successivo conferimento di incarichi dirigenziali ulteriori non incide sulla spettanza o sulla misura dell'indennità, poiché il riconoscimento di essa è autonomo rispetto a tali incarichi. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la novità e complessità della questione al momento del ricorso; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, d.l. n. 78/2010
il blocco stipendiale impedisce l'applicazione dell'aumento dell'indennità di esclusività, che non è qualificabile come evento straordinario della dinamica retributiva
art. 9, comma 21, d.l. n. 78/2010
richiamato dai ricorrenti a sostegno della propria tesi interpretativa
legge di conversione del d.l. 78/2010, con cui il blocco stipendiale è stato confermato
art. 15-quater, comma 5, d.lgs. n. 502/1992
fonte dell'indennità di esclusività per i medici nelle fasce superiori, subordinata alla valutazione positiva e al decorso del tempo di servizio
art. 15, comma 4, d.lgs. n. 502/1992
richiamato per il conferimento di incarichi dirigenziali ulteriori, che la Corte considera autonomi rispetto all'indennità
art. 27 lett. b) e c) CCNL 8.6.2000, quadriennio 1998-2001, Area dirigenza medica e veterinaria del S.S.N.
disciplina gli incarichi dirigenziali ulteriori, irrilevanti ai fini della misura dell'indennità di esclusività
art. 1, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 122/2013
conferma l'applicazione del blocco retributivo anche alla fattispecie in esame
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
norma richiamata per la memoria depositata in prossimità della decisione in camera di consiglio
Massime di principio
- L'indennità di esclusività dei dirigenti medici, prevista in relazione al decorso dell'anzianità di servizio e alla verifica positiva dell'attività svolta, non integra di per sé un evento straordinario della dinamica retributiva e può quindi essere ricompresa nel blocco stipendiale disposto da norme emergenziali sul contenimento della spesa pubblica.
- Ai fini dell'applicazione del blocco retributivo, non rileva il successivo conferimento di incarichi dirigenziali aggiuntivi, quando il diritto alla maggiorazione economica discenda da un meccanismo autonomo e già tipizzato dalla disciplina di settore.
- La qualificazione di una voce stipendiale come esclusa o non esclusa dal blocco va compiuta in base alla sua natura giuridica e al titolo attributivo, non in base alla mera progressione di carriera o all'effetto economico che ne deriva.
- Se il ricorso non introduce argomenti idonei a superare un orientamento di legittimità già consolidato, la Corte può rigettarlo richiamando tale precedente come ratio decidendi.
- La compensazione delle spese nel giudizio di cassazione può essere giustificata dalla novità e complessità della questione trattata, pur in presenza di rigetto del ricorso.
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