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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27938/2023 del 04/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di lavoro introdotto nei confronti della società, nel quale la corte d'appello ha dichiarato nulla la sentenza di primo grado e ha rimesso la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. perché ha ritenuto nulla la notificazione del ricorso introduttivo: la notifica era stata indirizzata al legale rappresentante della società, ma a un soggetto che, al momento, non aveva più tale qualità per intervenuta revoca dell'amministrazione giudiziaria. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 415, 138 e 145 c.p.c., oltre a omesso esame di un fatto decisivo: secondo la ricorrente, nella relata di notifica risultava che il destinatario aveva dichiarato che la società era in amministrazione giudiziaria e che l'amministratore era un determinato soggetto, sicché il suo rifiuto di ricevere l'atto doveva essere equiparato alla notificazione in mani proprie ex art. 138, co. 2, c.p.c.; ha inoltre sostenuto di non aver agito con negligenza, di avere rinnovato tempestivamente la notifica, e che la successiva costituzione della società e la tardiva dichiarazione della revoca dell'amministrazione giudiziaria avrebbero comunque impedito alla controparte di eccepire la nullità. Ha infine invocato l'inopponibilità, per mancata iscrizione nel registro delle imprese, della qualità di amministratore giudiziario.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Pur richiamando i principi sul rifiuto di ricevere l'atto ex art. 138, co. 2, c.p.c. e sulla struttura del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., ha rilevato che la ricorrente non ha rispettato il paradigma del vizio denunciato: non ha indicato adeguatamente come e quando il fatto storico dedotto fosse stato introdotto e discusso nei gradi di merito, né ha dimostrato che esso fosse stato sottoposto alla corte d'appello, la quale aveva fondato la declaratoria di nullità su ragioni diverse. Ne è seguita la condanna della lavoratrice alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e l'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 354 c.p.c.

    utilizzato dalla corte d'appello per rimettere la causa al primo giudice a seguito della nullità della notificazione del ricorso introduttivo.

  • art. 415 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente come norma asseritamente violata nella notificazione del ricorso introduttivo del giudizio del lavoro.

  • art. 138 c.p.c.

    il rifiuto di ricevere la copia dell'atto è equiparabile alla notificazione in mani proprie solo se è certa l'identificazione dell'autore del rifiuto con il destinatario dell'atto.

  • art. 145 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alle modalità di notificazione alle persone giuridiche.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    il vizio deducibile in cassazione riguarda l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti.

  • art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c.

    impone al ricorrente di indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta e il modo in cui è stato introdotto nel processo.

  • art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    richiede il deposito degli atti e dei documenti rilevanti ai fini del motivo di ricorso per cassazione.

  • art. 2189 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'iscrizione nel registro delle imprese avviene su domanda dell'interessato.

  • art. 2193 c.c.

    invocato per affermare l'inopponibilità ai terzi di fatti non iscritti nel registro delle imprese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo se il ricorrente individua con precisione il fatto storico decisivo, il dato da cui emerge, il momento in cui è stato introdotto nel processo e la sua avvenuta discussione tra le parti.
  • Non è sufficiente dedurre in cassazione un fatto potenzialmente decisivo se non risulta che esso sia stato effettivamente devoluto al giudice di merito; la prima prospettazione in sede di legittimità rende il motivo inammissibile.
  • Il rifiuto di ricevere un atto può equivalere alla notificazione in mani proprie solo quando sia certa l'identità tra chi rifiuta e il destinatario dell'atto.
  • L'eventuale irregolarità della rappresentanza della persona giuridica incide sulla validità della notificazione e sulla regolare instaurazione del contraddittorio, ma la censura deve essere articolata nel rispetto rigoroso degli oneri di specificità del ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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