Cassazione Civile, Ordinanza n. 27966/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il primo. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando l’originaria domanda della dirigente medico. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese dell’intero processo per la novità e complessità della questione giuridica.
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
Una dirigente medico di una azienda sanitaria locale aveva chiesto il riconoscimento e il pagamento dell’indennità di esclusività nella fascia retributiva superiore, prevista per il superamento del primo quinquennio di servizio con esito positivo della verifica dell’attività svolta, sostenendo che il successivo conferimento di un incarico di alta specializzazione dovesse comportare l’attribuzione della maggiorazione e che tale incremento costituisse un evento straordinario della dinamica retributiva, quindi non soggetto al blocco stipendiale. La Corte d’appello aveva accolto la domanda. L’azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere la Corte territoriale applicato il principio di non contestazione ritenendo provato lo svolgimento di funzioni diverse in ragione dell’incarico aggiuntivo; con il secondo ha denunciato violazione delle disposizioni del d.lgs. n. 502/1992 e del CCNL di area dirigenza medica, contestando la qualificazione dell’indennità come evento straordinario della dinamica retributiva; con il terzo ha censurato l’interpretazione dell’art. 9, comma 1, d.l. n. 78/2010, convertito in l. n. 122/2010, sostenendo che la maggiorazione fosse comunque assoggettata al blocco stipendiale.
Norme richiamate
La censura mirava a contestare l’uso del principio di non contestazione da parte del giudice di merito, ritenuto erroneo dalla ricorrente.
art. 15, comma 4, d.lgs. n. 502/1992
Norma richiamata per il conferimento degli incarichi dirigenziali, ma ritenuta non idonea a trasformare il riconoscimento dell’indennità di esclusività in evento straordinario della dinamica retributiva.
art. 15-quater d.lgs. n. 502/1992
L’indennità di esclusività, nelle fasce superiori alla base, decorre dal superamento del quinquennio e dalla verifica positiva; non è evento straordinario e resta autonoma rispetto al conferimento di ulteriori incarichi.
art. 27 CCNL 8.6.2000
Richiamato insieme alle altre disposizioni collettive per escludere che il conferimento di incarichi aggiuntivi incidesse sulla natura e misura dell’indennità.
art. 28 CCNL 8.6.2000
Richiamato nel quadro contrattuale di disciplina dell’area dirigenza medica.
art. 5 CCNL 8.6.2000 area dirigenza medica
Richiamato dalla ricorrente per contestare la base normativa della pretesa retributiva.
art. 9, comma 1, d.l. n. 78/2010
Il blocco stipendiale si applica anche all’indennità di esclusività nelle fasce superiori, che non costituisce evento straordinario della dinamica retributiva.
art. 1, comma 1, lett. a), d.p.r. n. 122/2013
Richiamato quale norma di conferma del blocco stipendiale applicabile alla fattispecie.
Legge di conversione del d.l. n. 78/2010, nel cui contesto opera il blocco stipendiale.
Massime di principio
- L’indennità di esclusività spettante al dirigente medico dopo il superamento del primo quinquennio, previa verifica positiva, non integra un evento straordinario della dinamica retributiva, ma una voce retributiva ordinaria soggetta alle limitazioni normative sul contenimento della spesa pubblica.
- Il successivo conferimento di un incarico dirigenziale di alta specializzazione o di altro tipo non incide, di per sé, sul riconoscimento né sulla misura dell’indennità di esclusività, poiché i due istituti restano autonomi.
- Quando la questione è esclusivamente di diritto e il quadro fattuale è già completo, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito, senza rinvio, rigettando la domanda originaria.
- La qualificazione di una componente retributiva come soggetta o meno al blocco stipendiale dipende dalla sua natura giuridica e dalla disciplina normativa e contrattuale applicabile, non dalla sola circostanza che sia collegata a un avanzamento professionale o a un incarico ulteriore.
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