Cassazione Civile, Ordinanza n. 17010/2022 del 26/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società privata aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di un conguaglio di corrispettivi relativi a prestazioni sanitarie rese nei mesi da gennaio a maggio 2005 in regime di convenzionamento. L’azienda sanitaria aveva proposto opposizione deducendo, tra l’altro, la mancanza di un contratto scritto valido per il 2005, l’assenza di prova del rapporto di convenzionamento, il superamento della capacità operativa massima e del tetto di spesa, nonché la parcellizzazione del credito. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione, ma la Corte d’appello aveva riformato la decisione e revocato il decreto ingiuntivo. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: 1) ultrapetizione e violazione delle preclusioni processuali, assumendo che la Corte d’appello avesse fondato la decisione su un documento non prodotto in atti e sulla disciplina dell’accreditamento istituzionale; 2) violazione della normativa sull’accreditamento e difetto di motivazione, sostenendo che nel 2005 nel territorio campano non fosse ancora operativo il nuovo sistema di accreditamento istituzionale e che valesse ancora quello provvisorio; 3) violazione dell’art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992, assumendo l’erroneità dell’affermazione secondo cui la delibera regionale indicata dalla Corte d’appello riguardasse il solo periodo 2004; 4) violazione dell’art. 2697 c.c. e omesso esame, sostenendo che l’onere di provare il mancato superamento della COM e del tetto di spesa incombeva sull’azienda sanitaria, quale fatto impeditivo della pretesa creditoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d’appello, rilevando che nei rapporti con la pubblica amministrazione, e in particolare nel servizio sanitario nazionale, l’erogazione di prestazioni e il relativo diritto al corrispettivo presuppongono un provvedimento di accreditamento e soprattutto un contratto scritto, avente forma richiesta a pena di nullità. Ha quindi escluso che possano valere accordi per facta concludentia e ha ribadito che, in caso di mancanza della forma scritta, il giudice deve rilevare d’ufficio la nullità. La Corte ha inoltre richiamato i propri precedenti sul fatto che gli interessi di mora spettano solo in presenza di un contratto scritto valido. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Richiamato solo come parametro invocato nel motivo di ricorso; non è stato ritenuto violato dalla Corte d'appello.
Invocato per dedurre ultrapetizione; il motivo è stato ritenuto infondato.
Invocato per sostenere l'uso di un documento non prodotto; doglianza respinta.
Richiamato dal ricorrente per la ripartizione dell'onere della prova; la Corte ha respinto la censura, confermando l'esigenza del contratto scritto e la rilevabilità d'ufficio della nullità.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma processuale richiamata quale base dei motivi per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Richiamato nel quarto motivo per omesso esame di fatto decisivo.
Considerato, come integrato dalla normativa successiva, nel senso che l'accesso alla qualifica di erogatore del servizio sanitario richiede un provvedimento di accreditamento.
Richiamato dal ricorrente nella censura relativa al sistema dell'accreditamento.
art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992
Interpretato nel senso che gli accordi contrattuali con le strutture accreditate devono essere specifici e scritti, non potendo perfezionarsi per facta concludentia.
Richiamato dal ricorrente nella critica al sistema dell'accreditamento e dei rapporti con le strutture sanitarie.
art. 16 r.d. 2440/1923
Richiamato nel precedente giurisprudenziale riportato dalla Corte per affermare la necessità della forma scritta nei contratti con la P.A.
art. 17 r.d. 2440/1923
La Corte afferma che la mancanza della forma scritta, prescritta ad substantiam per i contratti con la P.A., comporta nullità rilevabile d'ufficio e insuscettibile di sanatoria.
art. 97 Cost.
Richiamato quale fondamento costituzionale della forma scritta e della tutela dell'imparzialità e del buon andamento della P.A.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Applicato per dichiarare dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
Richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Nei rapporti tra strutture sanitarie private e servizio sanitario nazionale, il diritto al corrispettivo presuppone non solo l'accreditamento della struttura, ma anche la stipulazione di uno specifico contratto scritto con l'amministrazione competente.
- Per i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione, la forma scritta richiesta ad substantiam è requisito di validità: la sua mancanza determina nullità rilevabile d'ufficio e non sanabile per facta concludentia.
- Gli accordi contrattuali nel sistema sanitario accreditato devono definire volume massimo delle prestazioni, requisiti del servizio e corrispettivi; in assenza di tale assetto formale non può sorgere un obbligo di pagamento a carico dell'ente pubblico.
- Gli interessi moratori nei confronti della pubblica amministrazione per prestazioni sanitarie sono riconoscibili solo se esiste un valido contratto scritto che disciplini l'obbligazione di pagamento.
- La deduzione sulla ripartizione dell'onere della prova non può elidere il presupposto preliminare della validità del rapporto contrattuale richiesto dalla legge per i rapporti con la P.A.
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