Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20208/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto tra una azienda sanitaria e una cooperativa sociale che gestiva, tramite appalto, il servizio presso una RSA. Una lavoratrice, formalmente dipendente della cooperativa con qualifica di Assistente tutelare IV livello, ha chiesto di essere riconosciuta come dipendente dell’ASL e di ottenere il risarcimento del danno, assumendo di aver in concreto svolto mansioni corrispondenti alla qualifica di Operatore Socio Sanitario, quindi superiori rispetto a quelle contrattualmente attribuitele. Dopo una prima sentenza favorevole alla lavoratrice, un primo appello dell’ASL era stato accolto; la Cassazione aveva però cassato quella decisione per violazione del litisconsorzio necessario, perché la cooperativa non era stata evocata nel grado di appello. Riassunto il giudizio, la Corte d’appello ha nuovamente rigettato l’appello dell’ASL, ritenendo che il rapporto tra ASL e cooperativa non integrasse un appalto genuino ma una somministrazione illecita di manodopera, in assenza di autonoma organizzazione dell’appaltatore e di assunzione del rischio d’impresa. Con l’unico motivo di ricorso, l’ASL ha denunciato violazione degli artt. 29, comma 1, e 20 d.lgs. n. 276 del 2003, nonché dell’art. 1655 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente qualificato l’appalto come appalto "pesante" e da ciò avrebbe tratto indebitamente la conclusione dell’illecita somministrazione, mentre si sarebbe trattato di un appalto genuino. La ricorrente mirava dunque a contestare la qualificazione giuridica del rapporto e, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti accertati in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, pur formalmente prospettato come violazione di legge, il motivo mirasse in sostanza a sollecitare una rivalutazione dei fatti storici e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. La Corte ha inoltre precisato che la sentenza impugnata non aveva fondato la decisione su un errore di qualificazione tra appalto "leggero" e "pesante", ma aveva correttamente affermato che anche nell’appalto c.d. leggero è necessaria un’autonoma organizzazione dell’appaltatore con assunzione del rischio d’impresa. Ha quindi confermato la legittimità della motivazione della Corte d’appello, fondata sull’insussistenza di tali elementi. Conseguentemente, ha condannato l’ASL al pagamento delle spese di legittimità nei confronti della lavoratrice e ha compensato le spese nei confronti della cooperativa, non avendone questa assunto una posizione processuale di vittoria o soccombenza; ha inoltre dato atto del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto

    la censura formalmente riferita alla violazione di legge non può essere utilizzata per chiedere una nuova valutazione dei fatti e delle prove.

  • art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003

    nel definire l’appalto genuino, richiama gli elementi dell’esercizio del potere direttivo e organizzativo dell’appaltatore e dell’assunzione del rischio d’impresa.

  • art. 20 d.lgs. n. 276 del 2003

    è richiamato come norma che disciplina la somministrazione di lavoro, in contrapposizione all’appalto genuino.

  • art. 1655 c.c.

    l’appalto è caratterizzato dalla gestione dell’opera o del servizio con organizzazione dei mezzi e assunzione del rischio da parte dell’appaltatore.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in ragione dell’esito del giudizio, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, il motivo che formalmente denunci violazione di legge è inammissibile se, in realtà, tende a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove compiuta dal giudice di appello.
  • L’appalto è genuino solo se l’appaltatore conserva un’autonoma organizzazione dei mezzi e del lavoro e assume il rischio d’impresa; tali requisiti valgono anche per gli appalti c.d. leggeri o labour intensive.
  • L’utilizzo da parte dell’appaltatore di attrezzature messe a disposizione dal committente non è di per sé indice decisivo di illiceità, purché permanga un apprezzabile apporto organizzativo dell’appaltatore.
  • Quando una sentenza d’appello è cassata per difetto di integrità del contraddittorio, il giudice di rinvio deve rinnovare integralmente il giudizio di secondo grado, senza essere vincolato all’esito del precedente appello nullo.
  • La distinzione tra appalto genuino e somministrazione illecita dipende dall’accertamento concreto dell’organizzazione dell’appaltatore e non dalla sola etichetta formale del contratto.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiContrattiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.