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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31918/2022 del 28/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto il ricorso, confermando la decisione della CTR che aveva ritenuto corretto il criterio di calcolo del contributo unificato nei ricorsi cumulativi. Ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese, liquidate in euro 2.300,00 oltre spese prenotate a debito, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato per cassazione la sentenza della CTR Lombardia che, confermando l'avviso di irrogazione di sanzioni relativo al pagamento del contributo unificato, aveva ritenuto corretto il criterio di calcolo applicato in appello. La controversia nasce da un ricorso cumulativo tributario proposto contro più atti: la CTR ha affermato che, anche nel giudizio di secondo grado, il contributo unificato va determinato non sul valore complessivo della lite, ma sulla base di ciascun atto impugnato, sommando i contributi riferiti a ogni singolo atto. Con l'unico motivo di ricorso i contribuenti hanno denunciato violazione di legge, richiamando l'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., l'art. 12, comma 5, d.lgs. 546/1992, l'art. 14, comma 3-bis, d.P.R. 115/2002, la l. 247/2013, l'art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992, gli artt. 10 e 104 c.p.c., l'art. 3, comma 1, l. 212/2000 e gli artt. 11 e 14 delle preleggi, sostenendo che la CTR avesse errato nel ritenere corretto il criterio di calcolo del contributo unificato. La Corte ha ritenuto infondato il motivo, affermando che nel ricorso cumulativo ciascun atto impugnato resta autonomo e che il contributo unificato va calcolato con riferimento al valore di ogni singolo atto, in unica soluzione ma per sommatoria dei contributi dovuti per ciascuno di essi; la legge di stabilità 2014 ha avuto natura chiarificatrice e non innovativa.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    costituisce il parametro formale del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • art. 12, comma 5, d.lgs. 546/1992

    richiamato dai ricorrenti come norma rilevante per il calcolo del contributo unificato nel processo tributario.

  • art. 14, comma 3-bis, d.P.R. 115/2002

    la Corte lo interpreta nel senso che, nei giudizi di appello tributario con ricorso cumulativo, il contributo unificato si determina con riferimento a ciascun atto impugnato e alla somma dei rispettivi contributi.

  • l. 247/2013

    richiamata come legge di stabilità 2014, considerata dalla Corte intervenuta solo a chiarire un criterio già desumibile dal sistema.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992

    richiamato tra le disposizioni del processo tributario applicabili alla controversia.

  • artt. 10 e 104 c.p.c.

    richiamati dai ricorrenti a sostegno della tesi sulla corretta determinazione del contributo unificato.

  • art. 3, comma 1, l. 212/2000

    richiamato dai ricorrenti come parametro ermeneutico in tema di statuto del contribuente.

  • artt. 11 e 14 disp. prel. c.c.

    richiamati dai ricorrenti a sostegno dell'interpretazione della normativa sul contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    la Corte ne fa applicazione dando atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso tributario cumulativo contro una pluralità di atti, le singole impugnazioni conservano autonomia, con conseguente separata considerazione del valore di ciascun atto ai fini del contributo unificato.
  • Il contributo unificato dovuto per un ricorso cumulativo va versato in unica soluzione, ma l'importo si determina sommando i contributi riferiti ai singoli atti impugnati sulla base del valore di ciascuno, non sul valore complessivo della controversia.
  • La legge di stabilità 2014 in tema di contributo unificato nei giudizi di appello tributario ha natura sostanzialmente chiarificatrice e non introduce un criterio innovativo rispetto al quadro già desumibile dal d.lgs. 546/1992.
  • Quando il ricorso per cassazione è rigettato, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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