Cassazione Civile, Ordinanza n. 20610/2022 del 27/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal rifiuto tacito dell'amministrazione finanziaria di rimborsare una somma pari a euro 33.867,03, corrispondente a ritenute operate dall'INPS su somme inizialmente liquidate in favore della contribuente in esecuzione di una sentenza poi integralmente riformata in appello. Dopo la riforma, l'INPS aveva chiesto alla beneficiaria la restituzione dell'importo complessivamente corrisposto; la contribuente ha quindi domandato il rimborso delle ritenute per non dover restituire più di quanto effettivamente percepito. L'Agenzia ha impugnato la decisione della CTR che aveva riconosciuto il diritto al rimborso, deducendo violazione dell'art. 37 del d.P.R. n. 131/1986 e dell'art. 2697 c.c., assumendo che il rimborso dell'imposta di registro liquidata sulla sentenza spettasse solo a chi l'avesse effettivamente versata, cioè all'INPS, e che la contribuente avrebbe potuto agire solo provando di avere rimborsato il tributo al sostituto. La contribuente ha chiesto anche la condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha rilevato che il motivo era incentrato su una disciplina, quella dell'imposta di registro ex art. 37 d.P.R. n. 131/1986, che non risultava essere stata oggetto del thema decidendum nei gradi di merito, dove invece si discuteva del rimborso delle ritenute fiscali operate sulle somme da lavoro dipendente e poi venute meno per effetto della riforma della sentenza. Nel merito ha confermato il principio per cui, in caso di riforma della sentenza che aveva condannato il datore di lavoro al pagamento di somme al lavoratore, il datore può ripetere solo quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non importi al lordo di ritenute mai entrate nel patrimonio del dipendente. Ha richiamato inoltre la regola secondo cui, ai sensi dell'art. 38 d.P.R. n. 602/1973, il diritto al rimborso per imposte non dovute spetta sia al sostituto che ha effettuato il versamento sia al sostituito, e che nel caso concreto la contribuente aveva provato l'inesistenza della giusta causa del prelievo. È stata inoltre respinta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. per assenza di prova dell'abuso del processo e del danno subito. La parte finale del dispositivo sulle spese è troncata nel testo fornito, ma l'esito decisivo del giudizio è il rigetto del ricorso principale.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stata invocata come vizio di violazione di legge a fondamento del ricorso
art. 37 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
richiamato dall'Agenzia, ma ritenuto non pertinente alla controversia decisa nei precedenti gradi di giudizio
invocato per contestare la ripartizione dell'onere probatorio; la Corte ha ritenuto infondata la censura
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
la Corte lo considera norma di riferimento per il rimborso delle imposte non dovute; legittima alla richiesta sia chi ha versato sia il percipiente assoggettato a ritenuta
artt. 64 e 23 e ss. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamati dalla CTR per affermare la legittimazione del percettore a chiedere il rimborso della ritenuta non dovuta
domanda di responsabilità aggravata respinta per mancanza di prova di abuso del processo e del danno
Massime di principio
- In caso di riforma totale o parziale della sentenza che aveva riconosciuto somme al lavoratore, il soggetto tenuto alla restituzione può ripetere solo quanto il percettore abbia effettivamente incassato, non anche gli importi trattenuti a titolo fiscale e mai entrati nella sua sfera patrimoniale.
- Nel sistema dell'art. 38 d.P.R. n. 602/1973, il rimborso di imposte non dovute può essere richiesto sia dal sostituto che ha effettuato il versamento sia dal sostituito che ha subito la ritenuta, essendo entrambi legittimati all'azione nei rispettivi casi.
- Quando la pretesa restitutoria riguarda somme trattenute senza valida causa impositiva, la prova a carico del richiedente può limitarsi all'inesistenza del presupposto giustificativo dell'attribuzione patrimoniale.
- La censura di violazione di norme non pertinenti al thema decidendum o mai realmente controverse nei gradi di merito non può fondare l'accoglimento del ricorso per cassazione.
- La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. richiede prova di una condotta processuale abusiva o pretestuosa e della concreta esistenza e quantificazione del danno subito.
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