Cassazione Civile, Ordinanza n. 34667/2023 del 12/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da alcuni dipendenti di una società ferroviaria per ottenere il computo, nella retribuzione dovuta durante le ferie, di specifiche voci economiche previste dalla contrattazione aziendale: incentivo per attività di condotta, indennità di riserva e indennità di scorta. I giudici di merito avevano riconosciuto tali voci come parte della retribuzione feriale, ritenendo che fossero connesse alle mansioni e allo status professionale dei lavoratori e che la loro esclusione potesse dissuadere dal godimento delle ferie. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, dell'art. 10 del d.lgs. 66/2003, dell'art. 36 Cost. e dell'art. 2109 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe attribuito erratamente efficacia vincolante alla giurisprudenza della Corte di giustizia e confuso il quadro normativo europeo applicabile; (2) violazione dell'art. 36 Cost., dell'art. 2109 c.c. e della disciplina collettiva aziendale, assumendo che la nozione di ferie retribuite sarebbe rimessa alla contrattazione collettiva e che il contratto aziendale escludeva quelle voci dal trattamento feriale; (3) violazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE per avere la Corte territoriale ritenuto necessaria una sostanziale coincidenza tra retribuzione ordinaria e retribuzione feriale, senza considerare che la differenza sarebbe stata irrisoria e che i lavoratori avevano comunque fruito delle ferie; in subordine veniva chiesto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; (4) violazione dell'art. 2948 c.c. in tema di prescrizione, per avere la Corte d'appello fatto decorrere la prescrizione dei crediti solo dalla cessazione del rapporto di lavoro, nonostante la modifica dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori introdotta dalla L. 92/2012.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi perché le questioni erano già state risolte in precedenti conformi relativi alla medesima vicenda, applicando il principio di fedeltà ai precedenti. Ha confermato che, ai fini dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, la retribuzione feriale comprende gli importi pecuniari collegati all'esecuzione delle mansioni e allo status professionale del lavoratore; ha inoltre ritenuto corretta la valutazione di merito sulla natura continuativa e non marginale delle voci rivendicate, nonché sulla loro idoneità dissuasiva rispetto al godimento delle ferie. Ha escluso la necessità del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, perché la questione era già stata più volte chiarita e la verifica in concreto spetta al giudice nazionale. È stato inoltre respinto il quarto motivo, richiamando il principio secondo cui, per i crediti di lavoro non ancora prescritti al momento della L. 92/2012, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto, venuto meno il presupposto della stabilità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e distratte in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 7 Direttiva 2003/88/CE
La retribuzione dovuta durante le ferie annuali deve essere sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria e comprendere gli importi collegati all'esecuzione delle mansioni e allo status professionale del lavoratore, così da non dissuadere dal godimento delle ferie.
È richiamato come norma di recepimento della disciplina europea sulle ferie, in coordinamento con l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE.
art. 36 Cost.
Usato come parametro interno a sostegno della tesi sulla retribuzione proporzionata e sufficiente nel periodo feriale.
Richiamato come base della disciplina delle ferie retribuite nel diritto interno.
art. 20.3 contratto aziendale Trenord
Invocato dalla società per sostenere l'esclusione delle voci controverse dalla retribuzione feriale.
art. 48.1.1 contratto aziendale Trenord
Indicato come parte della retribuzione ordinaria/fissa già computata dalla società nel periodo feriale.
art. 48.1.2 contratto aziendale Trenord
Indicato come indennità di turno inclusa dalla società nella retribuzione feriale.
art. 28 punto 2 lett. c c.c.n.l. mobilità/settore attività ferroviarie
Richiamato per evidenziare che gli incentivi per scorta e riserva erano connessi ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo.
La Corte ribadisce che il termine di prescrizione dei crediti di lavoro non ancora prescritti al momento della L. 92/2012 decorre dalla cessazione del rapporto.
Richiamato in combinato con l'art. 2948 c.c. per individuare il momento di decorrenza della prescrizione.
Considerato nel motivo di ricorso per la modifica del regime di stabilità del rapporto, ma la Corte ritiene comunque che la prescrizione decorra dalla cessazione del rapporto per i crediti non ancora prescritti alla data della riforma.
La riforma è valorizzata dalla Corte per affermare il venir meno di uno dei presupposti di stabilità certa del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Richiamato per il mutato assetto delle tutele nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione.
Usato per porre le spese di lite a carico della parte soccombente.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel calcolo della retribuzione dovuta durante le ferie annuali devono essere incluse le voci economiche che siano strutturalmente collegate alle mansioni svolte e allo status professionale del lavoratore, quando la loro esclusione possa incidere in modo dissuasivo sull'effettivo godimento del riposo.
- La nozione di ferie retribuite va interpretata in conformità al diritto dell'Unione europea: la retribuzione feriale non deve necessariamente coincidere in modo aritmetico con quella ordinaria, ma deve essere sostanzialmente comparabile e non tale da scoraggiare la fruizione delle ferie.
- La valutazione circa la concreta idoneità dissuasiva della diminuzione retributiva e circa la pertinenza delle singole indennità rispetto alle mansioni è riservata al giudice di merito, se sorretta da motivazione non illogica.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione interpretativa è già stata chiarita da precedenti consolidati della Corte di giustizia e della Cassazione, restando al giudice nazionale la verifica del caso concreto.
- Per i crediti di lavoro non ancora prescritti al momento dell'intervento normativo che ha inciso sulla stabilità del rapporto, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, in applicazione del combinato disposto degli artt. 2948 e 2935 c.c.
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