Cassazione Civile, Ordinanza n. 34662/2023 del 12/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La vicenda nasce dal pagamento, eseguito nel 2004 da una società nei confronti di un ex dipendente, di una somma lorda di euro 47.866,00 in esecuzione di una sentenza di primo grado che aveva annullato il licenziamento e condannato la società al pagamento delle retribuzioni maturate e accessori; quella decisione era poi stata riformata in appello. La società ha quindi agito per ottenere dagli eredi del lavoratore, nel frattempo deceduto, la restituzione di quanto versato, sostenendo di aver provato il pagamento mediante una serie di elementi documentali e presuntivi (lettera di disposizione, busta paga, modello 770/2005, CUD 2005 e diffida di restituzione). I convenuti hanno contestato l'avvenuto pagamento. In cassazione la società ha denunciato violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., lamentando che la Corte d'appello avesse escluso la prova per presunzioni con una valutazione atomistica degli indizi e senza considerarli complessivamente; ha inoltre censurato il rilievo dato dalla Corte territoriale alla mancata prova dell'invio dei documenti al lavoratore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibile la censura perché diretta a ottenere una rivalutazione del materiale indiziario, attività riservata al giudice di merito; ha inoltre respinto il motivo nella parte in cui deduceva l'omesso esame complessivo degli indizi, osservando che la Corte d'appello aveva comunque svolto la necessaria valutazione di sintesi, ma aveva reputato mancanti i requisiti della gravità, precisione e concordanza, valorizzando in particolare lo scarto temporale tra il preteso pagamento e la cessazione del rapporto di lavoro. È stata quindi confermata la decisione di secondo grado che aveva negato la restituzione richiesta dalla società. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come norma sulla prova per presunzioni e sugli indizi come fonte di prova indiretta.
La prova presuntiva è ammissibile solo se gli indizi siano gravi, precisi e concordanti; la loro valutazione e selezione compete al giudice di merito.
La censura è stata proposta come violazione di legge, ma in parte si è tradotta in una richiesta di nuova valutazione del fatto, ritenuta inammissibile.
Menzi onato per l'autorizzazione alla produzione documentale in primo grado.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La prova del pagamento può essere fornita anche in via indiretta mediante presunzioni, ma occorre che gli elementi indiziari siano valutati nel loro insieme e non isolatamente.
- La censura in cassazione sulla valutazione delle presunzioni è inammissibile quando mira, in realtà, a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e una nuova apprezzazione del materiale probatorio.
- La Corte di merito non viola il criterio della valutazione complessiva degli indizi se, pur partendo da singoli elementi, giunge motivatamente a escluderne la gravità in ragione del contesto temporale e fattuale complessivo.
- Nel giudizio tra soggetti diversi dal diretto destinatario del pagamento, il valore indiziario di documenti formati in un rapporto ormai cessato può essere apprezzato in modo ridotto, specie quando manchi prova della loro effettiva conoscenza da parte del destinatario originario.
Come è indicizzato
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