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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34626/2023 del 12/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro subordinato intercorso tra una segretaria e il titolare di uno studio di commercialista. In primo grado erano state respinte sia le domande della lavoratrice per differenze retributive, indennità sostitutiva delle ferie, differenze di trattamento di fine rapporto e straordinario, sia la domanda del datore di lavoro per il risarcimento del danno asseritamente derivante da appropriazioni di somme sottratte da conti correnti gestiti dalla lavoratrice in ragione delle mansioni svolte. La Corte d'appello ha confermato il rigetto per carenza di prova. In Cassazione la lavoratrice ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe deciso sulla domanda subordinata di pagamento di una somma a titolo di TFR relativa al periodo in cui era pacifico il rapporto di lavoro; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 2697 e 115 c.p.c., nonché degli artt. 2709 e 2735 c.c. e della l. n. 4/1953, lamentando che il giudice di appello avesse erroneamente posto a suo carico l'onere di contestare la ricezione delle somme indicate nelle buste paga e avesse escluso valore confessorio ai prospetti paga, pur in assenza di prova del pagamento da parte del datore di lavoro.

La decisione

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti entrambi inammissibili nel nucleo decisivo, chiarendo che la censura di omessa pronuncia non era adeguatamente autosufficiente perché nel ricorso non erano riportati in modo puntuale e completo i termini della domanda asseritamente omessa, né era stata dimostrata la rituale proposizione, in primo grado o in appello, di una specifica domanda autonoma sul TFR riferita alla busta paga finale. Quanto al secondo motivo, la Corte ha affermato che la sentenza impugnata non aveva realmente invertito l'onere della prova né violato il valore delle buste paga, ma aveva semplicemente rilevato che la questione della mancata erogazione di TFR e tredicesima non era stata oggetto di specifica contestazione e che, secondo la ricostruzione delle difese, la relativa pretesa era stata introdotta solo in appello. Poiché non era stata dimostrata, in modo conforme al principio di autosufficienza, la pregressa allegazione del mancato pagamento del TFR riportato nella busta paga del 2012, è stata esclusa anche la violazione dell'art. 115 c.p.c. Il ricorso è stato quindi respinto; la ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La deduzione di omessa pronuncia richiede che la domanda o eccezione asseritamente trascurata sia stata ritualmente proposta e sia riportata in ricorso per cassazione nei suoi esatti termini, in modo autosufficiente, così da consentire il controllo della Corte.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge sostanziale e processuale in tema di distribuzione dell'onere della prova e valutazione delle risultanze documentali.

  • art. 2697 c.c.

    Non vi è violazione quando il giudice di merito, in realtà, rilevi la mancata specifica allegazione del fatto costitutivo della pretesa; l'onere probatorio resta a carico di chi allega il mancato pagamento del credito rivendicato.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è infondata se la parte non dimostra che il fatto decisivo era stato ritualmente allegato e che vi era una vera mancata contestazione rilevante ai fini decisori.

  • artt. 2709 e 2735 c.c.

    Le buste paga e i prospetti paga non sono stati considerati nel caso concreto come elementi idonei, di per sé, a fondare la censura proposta, poiché la questione decisiva era l'assenza di una specifica allegazione e contestazione sul mancato pagamento.

  • l. n. 4/1953

    Richiamata dalla ricorrente in relazione al valore delle buste paga/prospetti paga, ma la censura è stata ritenuta infondata per difetto di autosufficienza e per la diversa ratio della decisione di merito.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il vizio di omessa pronuncia può essere scrutinato in cassazione solo se il ricorrente indica in modo specifico, completo e autosufficiente la domanda o eccezione asseritamente non decisa, non essendo sufficiente un rinvio generico agli atti di causa.
  • La censura di violazione dell'art. 2697 c.c. non è configurabile quando la decisione di merito si fondi, in realtà, sulla mancata dimostrazione o allegazione del fatto costitutivo della pretesa da parte dell'attore/lavoratore.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. non può essere prospettata utilmente se non sia previamente dimostrato che il fatto decisivo era stato ritualmente allegato e che la sua mancata contestazione fosse effettivamente rilevante nel processo.
  • In sede di legittimità, il principio di autosufficienza impone al ricorrente di riportare gli elementi processuali decisivi in modo puntuale, perché la Corte non può compiere una ricerca esplorativa negli atti di merito.
  • Quando la sentenza di merito interpreta la domanda come riferita a una pretesa diversa o più ampia, il ricorrente deve dimostrare che la domanda specifica era effettivamente stata proposta e coltivata nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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