Cassazione Civile, Ordinanza n. 34635/2023 del 12/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Il lavoratore aveva chiesto il risarcimento del danno per l'asserito utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato, deducendo di avere lavorato dal 1990 alle dipendenze di una struttura dell'ente regionale con reiterazione illegittima dei termini. Il Tribunale aveva accolto la domanda, mentre la Corte d'appello aveva riformato la decisione accogliendo l'appello dell'ente. In cassazione il lavoratore ha articolato quattro motivi, tutti incentrati sulla violazione della disciplina dei contratti a termine e sulla errata qualificazione dell'ente e del rapporto: ha contestato che l'ente potesse essere considerato imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 c.c., con conseguente inapplicabilità della disciplina speciale invocata dalla controparte; ha dedotto che la stagionalità non poteva essere esclusa come requisito per la legittimità delle assunzioni a termine e che la Corte territoriale aveva erroneamente valorizzato la normativa regionale; ha sostenuto inoltre che le mansioni svolte non erano quelle di un semplice operaio agricolo stagionale ma comprendevano attività di conduzione, manutenzione e officina di macchine agricole, sicché la Corte d'appello avrebbe dovuto accertare in concreto la natura delle prestazioni e l'onere probatorio gravante sul datore di lavoro.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che l'ente è un ente pubblico non economico e non è imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 c.c., con conseguente inapplicabilità della disciplina speciale richiamata dalla Corte d'appello; ha inoltre chiarito che la deroga al limite di durata dei contratti a termine opera solo per attività stagionali in senso stretto e che, quando la stagionalità è contestata, il datore di lavoro deve provarla in concreto, insieme alla riconducibilità esclusiva delle mansioni all'elenco delle attività stagionali. Il giudice del rinvio dovrà quindi riesaminare la controversia facendo applicazione dei principi di diritto enunciati.
Norme richiamate
art. 2135 c.c.
La nozione di imprenditore agricolo non è estensibile a un ente pubblico non economico che persegua finalità pubbliche più ampie e non abbia come oggetto esclusivo l'attività agricola.
art. 3 legge n. 386 del 1976
La previsione sulle gestioni dirette di impianti collettivi da parte degli enti di sviluppo vale solo per tali gestioni, che possono assumere rilievo imprenditoriale, senza mutare la natura dell'ente nel suo complesso.
art. 12 legge Regione Sicilia n. 13 del 1990
La qualificazione dei centri di meccanizzazione agricola come impianti collettivi non consente di trasformare l'ente di sviluppo in imprenditore agricolo.
art. 5, comma 4 bis, d.lgs. n. 368 del 2001
Il superamento dei trentasei mesi di durata complessiva dei contratti a termine determina, in via generale, la conversione, salvo deroghe specifiche per attività stagionali.
art. 5, comma 4 ter, d.lgs. n. 368 del 2001
La deroga al limite di durata dei contratti a termine è ammessa solo per attività stagionali definite in senso stretto e tipizzate dalla normativa o dalla contrattazione collettiva.
art. 10, comma 2, d.lgs. n. 368 del 2001
La disciplina speciale richiamata si applica ai rapporti dei datori di lavoro dell'agricoltura che siano imprese agricole ai sensi dell'art. 2135 c.c., non agli enti pubblici non economici.
art. 19 d.lgs. n. 81 del 2015
Rinvia, per le attività stagionali, alle regole speciali in materia di contratto a termine.
art. 21, comma 2, d.lgs. n. 81 del 2015
Conferma la persistente applicazione della disciplina delle attività stagionali definite dalla normativa previgente.
art. 29, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 81 del 2015
La disciplina speciale per i rapporti agricoli resta circoscritta ai rapporti con imprese agricole, non estensibile all'ente resistente.
art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001
Nei rapporti di lavoro con pubbliche amministrazioni devono comunque trovare applicazione le regole generali del pubblico impiego privatizzato, salvo specifiche deroghe di legge.
art. 32 legge n. 183 del 2010
Richiamato dal ricorrente tra le norme violate, in relazione alle conseguenze dell'illegittima apposizione del termine.
art. 21 CCNL operai agricoli e florovivaisti
La previsione sulle categorie di operai a tempo determinato non autorizza a prescindere dal requisito della stagionalità per derogare alla disciplina legale sul termine.
direttiva 1999/70/CE
Richiamata a sostegno del divieto di abuso nella successione di contratti a termine e della necessità di tutele effettive contro l'utilizzo reiterato del termine.
d.P.R. n. 1525 del 1963
L'elenco delle attività stagionali è tassativo e non suscettibile di interpretazione analogica.
legge Regione Sicilia n. 4 del 2006
La disciplina regionale non può derogare alla normativa nazionale in materia di contratti a termine e alle relative tutele.
art. 1, comma 2, L.R. Sicilia n. 16 del 1998
Richiamato dal ricorrente per descrivere mansioni ulteriori rispetto a quelle di operaio agricolo stagionale.
art. 1 d.lgs. n. 368 del 2001
La causale del termine resta autonoma rispetto alla deroga sul limite massimo di durata dei rapporti a termine.
Massime di principio
- Un ente pubblico non economico non diventa imprenditore agricolo per il solo fatto di svolgere, in alcune sue strutture, attività connesse all'agricoltura o gestioni speciali di impianti; la natura dell'ente va desunta dai suoi scopi istituzionali complessivi e dalla disciplina legale che lo regola.
- La deroga al limite massimo di durata dei contratti a termine prevista per le attività stagionali è di stretta interpretazione e opera solo quando l'attività o le mansioni siano effettivamente stagionali in senso stretto, secondo un'elencazione normativa tipizzata o una specifica previsione collettiva.
- La stagionalità non coincide con la mera ciclicità dell'attività produttiva: attività continuative o stabilmente necessarie, come custodia, manutenzione e riparazione, non sono stagionali solo perché inserite in un ciclo produttivo stagionale.
- Quando la natura stagionale delle mansioni è contestata, il datore di lavoro ha l'onere di provare in concreto sia le prestazioni effettivamente svolte sia la loro esclusiva riconducibilità ad attività stagionali tipizzate.
- La disciplina speciale dei contratti a termine in agricoltura non può essere invocata in via automatica per rapporti con pubbliche amministrazioni o enti pubblici non economici; occorre verificare preliminarmente la natura del datore di lavoro e la compatibilità della normativa invocata con il regime del pubblico impiego privatizzato.
- La previsione contrattuale collettiva che descriva categorie di operai a tempo determinato non elimina il requisito legale della stagionalità, se la deroga che si intende applicare è quella connessa alle attività stagionali tipizzate dalla legge.
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