Cassazione Civile, Ordinanza n. 34648/2023 del 12/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato il ricorso della società, confermando la sentenza d'appello che aveva riconosciuto al dipendente il diritto all'indennità di uscita dal turno per il periodo indicato. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il diritto di un dipendente turnista a percepire l'indennità di uscita dal turno (UIT) prevista dall'art. 26 del CCNL Energia e Petrolio per il periodo in cui, nel 2016, egli era stato allontanato dal turno per circa quattro mesi in esecuzione di un accordo sindacale. Il giudice di merito aveva qualificato tale situazione come "uscita dal turno" ai sensi dell'art. 26, ritenendo dovuta l'indennità e includendo nella base di calcolo tutte le somme percepite in connessione con il lavoro a turni, comprese le cd. indennità speciali. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) ha sostenuto che la fattispecie dovesse essere sussunta nell'art. 25, comma 14, del CCNL, relativo all'occasionale impegno del turnista in attività non turnistiche, e non nell'art. 26; 2) ha contestato l'inclusione delle indennità speciali nella base di calcolo dell'UIT, richiamando accordi aziendali che ne escludono la natura retributiva e la computabilità nel TFR; 3) ha dedotto che gli accordi integrativi nazionali ENI avrebbero portata derogatoria rispetto all'art. 26 del CCNL e avrebbero quindi dovuto prevalere o comunque limitare la portata della norma collettiva nazionale. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi, valorizzando il dato letterale, logico e sistematico delle clausole collettive: l'art. 25 disciplina solo impegni occasionali e compatibili con la permanenza nel regime di turno, mentre l'art. 26 riguarda la cessazione, anche temporanea, dell'attività in turno; inoltre, la locuzione "compensi percepiti per lavoro in turno" è ampia e consente di includere tutte le somme corrisposte in ragione della turnazione, a prescindere dalla qualificazione tecnica come retribuzione; gli accordi integrativi invocati non riducono la portata dell'art. 26 perché non incidono sulla disciplina dell'indennità di uscita dal turno così interpretata.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di clausole collettive.
art. 25, comma 14, CCNL Energia e Petrolio
nei casi di addestramento/formazione, permessi sindacali e di impegno del turnista in attività giornaliere, saranno mantenute le prassi vigenti a livello aziendale
Disciplina le ipotesi di impegno occasionale del turnista in attività non turnistiche, in cui permane il rapporto di lavoro in turno.
art. 26, CCNL Energia e Petrolio
È prevista l'uscita dal turno al verificarsi delle seguenti condizioni: - decisione della direzione aziendale; - permanente inidoneità...
Regola l'uscita dal turno, anche temporanea, e prevede un'indennità calcolata sulla media dei compensi complessivi dei tre anni precedenti percepiti per lavoro in turno, includendo tutte le somme corrisposte in correlazione alla turnazione.
art. 1362 c.c.
Richiamato come criterio di interpretazione letterale del contratto collettivo.
art. 1363 c.c.
Richiamato per l'interpretazione sistematica delle clausole collettive in coordinamento tra loro.
art. 1364 c.c.
Richiamato come criterio interpretativo utile a delimitare il significato delle espressioni negoziali rispetto alle ipotesi contemplate.
art. 380 bis c.p.c.
Norma procedurale richiamata per il deposito di memorie nel procedimento camerale.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Norma procedurale richiamata per la definizione camerale dell'adunanza in Cassazione.
d.lgs. n. 149 del 2022
Richiamato quale fonte di modifica dell'art. 380 bis.1 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale base per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini dell'interpretazione delle clausole collettive, il significato delle espressioni utilizzate va ricostruito in modo letterale, logico e sistematico, valorizzando la distinzione tra fattispecie diverse espressamente contemplate dal contratto.
- L'ipotesi di "impegno del turnista in attività giornaliere" presuppone la permanenza del lavoratore nel regime turnistico e ha carattere occasionale; quando invece l'attività in turno cessa per un periodo apprezzabile, anche se temporaneamente, trova applicazione la disciplina dell'uscita dal turno.
- La locuzione "compensi percepiti per lavoro in turno" comprende tutte le somme corrisposte in ragione della turnazione, anche se la contrattazione collettiva le qualifichi come indennità speciali o le escluda dalla retribuzione in senso tecnico.
- Quando la clausola collettiva speciale mira a preservare, per il lavoratore che esce dal turno, il trattamento economico maturato in costanza di turnazione, la base di calcolo dell'indennità va determinata in funzione del nesso causale tra singole voci economiche e prestazione turnistica, non in base alla sola etichetta retributiva.
- Clausole integrative aziendali che escludano la natura retributiva di determinate voci non limitano automaticamente una disciplina collettiva nazionale speciale, se non incidono letteralmente o logicamente sulla diversa prestazione indennitaria regolata da quest'ultima.
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