Cassazione Civile, Ordinanza n. 34660/2023 del 12/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Il lavoratore aveva chiesto il risarcimento del danno da abusiva utilizzazione di una successione di contratti a termine, sostenendo di avere lavorato dal 1990 come operatore agricolo alle dipendenze di una struttura dell’ente regionale, con reiterazione illegittima dei contratti. Dopo l’accoglimento in primo grado, la corte d’appello aveva ribaltato la decisione ritenendo, in sintesi, che la struttura datrice potesse essere considerata imprenditore agricolo e che, nel settore agricolo, la stagionalità non fosse requisito necessario per derogare ai limiti sui contratti a termine. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto violazione e falsa applicazione di varie norme sul lavoro a termine e sul lavoro pubblico privatizzato, nonché omesso esame di fatti decisivi, contestando: la qualificazione dell’ente come imprenditore agricolo; l’applicabilità della disciplina speciale agricola ai contratti in questione; l’esclusione della necessità della stagionalità; la mancata verifica concreta delle mansioni svolte e della loro effettiva natura agricola/stagionale; e la rilevanza attribuita alla legge regionale richiamata dalla sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l’ente datore di lavoro sia un ente pubblico non economico e non un imprenditore agricolo ex art. 2135 c.c., con conseguente inapplicabilità della disciplina speciale prevista per i datori di lavoro dell’agricoltura. Ha inoltre affermato che la deroga al limite massimo di durata dei contratti a termine opera solo per attività effettivamente stagionali e che, in presenza di contestazioni, il datore di lavoro deve provare sia le mansioni effettivamente svolte sia la loro stagionalità. La sentenza d’appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese.
Norme richiamate
L’ente non rientra nella nozione di imprenditore agricolo perché i suoi scopi istituzionali sono più ampi e pubblicistici della sola attività agricola in senso tecnico.
art. 3, ultimo comma, legge n. 386 del 1976
Richiamato per la disciplina delle gestioni dirette di impianti collettivi, ma non idoneo a trasformare in ente economico l’ente pubblico di sviluppo agricolo.
art. 12 legge Regione Sicilia n. 13 del 1990
La previsione sui centri di meccanizzazione agricola non consente di attribuire all’ente la natura di imprenditore agricolo in quanto tale.
art. 5, commi 4 bis e 4 ter, d.lgs. n. 368 del 2001
La disciplina sul limite massimo di durata dei contratti a termine e sulla deroga per attività stagionali opera solo se ricorrono attività stagionali in senso stretto.
art. 10, comma 2, d.lgs. n. 368 del 2001
Riguarda i datori di lavoro dell’agricoltura e non è applicabile all’ente pubblico non economico in causa.
Richiamato in continuità con la disciplina previgente del lavoro a termine e delle deroghe per il settore agricolo.
art. 21, comma 2, d.lgs. n. 81 del 2015
Conferma la disciplina transitoria e il rinvio alle attività stagionali definite dalla normativa speciale.
art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001
Nei rapporti con la pubblica amministrazione resta applicabile la disciplina del lavoro pubblico privatizzato, con i relativi limiti e regole.
Richiamata dal ricorrente tra le norme violate in tema di conseguenze dell’illegittima apposizione del termine.
art. 21 CCNL operai agricoli e florovivaisti
Il contratto collettivo non basta a giustificare una deroga generalizzata; le ipotesi di lavoro a termine vanno ricondotte a effettive attività stagionali o alle fattispecie espressamente previste.
direttiva 1999/70/CE
Invocata quale parametro sovranazionale a sostegno della tutela contro l’abuso di contratti a termine.
L’elenco delle attività stagionali è tassativo e non suscettibile di interpretazione analogica.
art. 1 del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti
Richiamato per la qualificazione delle prestazioni e per il collegamento con la disciplina del rapporto a termine.
legge Regione Sicilia n. 4 del 2006
Il richiamo a tale legge è stato ritenuto inconferente perché non può derogare alla normativa nazionale sui contratti a termine.
art. 12, comma 2, d.lgs. 11 agosto 1993, n. 375
Richiamato indirettamente nelle disposizioni sul lavoro agricolo, ma non estende la disciplina speciale all’ente convenuto.
Massime di principio
- Un ente pubblico non economico non diventa imprenditore agricolo solo perché una sua articolazione svolga in concreto attività connesse all’agricoltura; la natura dell’ente va desunta dai suoi scopi istituzionali complessivi e dalla disciplina legale che lo regola.
- La deroga al limite massimo di durata dei contratti a tempo determinato nel settore agricolo opera soltanto per attività stagionali in senso stretto, tipizzate dalla legge o specificamente individuate dalla contrattazione collettiva abilitata.
- L’attività stagionale non coincide con qualunque attività agricola o con prestazioni ripetute nel tempo: sono escluse le mansioni ordinarie e continuative di custodia, manutenzione, riparazione e preparazione degli impianti o dei macchinari, quando svolte stabilmente oltre i limiti legali.
- Nelle controversie sull’abusiva successione di contratti a termine, quando il lavoratore contesta la natura stagionale delle mansioni, grava sul datore di lavoro l’onere di provare sia le prestazioni effettivamente svolte sia il loro carattere stagionale.
- La disciplina speciale del lavoro agricolo non può essere invocata per eludere le regole generali del lavoro a termine e, quando il datore è una pubblica amministrazione, occorre comunque verificare la compatibilità con l’art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001.
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