Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34630/2023 del 12/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore impiegato dal 1990 come operaio/operatore agricolo a tempo determinato presso un ente di sviluppo agricolo regionale aveva chiesto in primo grado il risarcimento del danno da abusiva reiterazione di contratti a termine. Il Tribunale aveva accolto la domanda, mentre la Corte d’appello aveva riformato la decisione accogliendo l’appello dell’ente. In cassazione il lavoratore ha proposto sei motivi, denunciando: violazione della disciplina sui contratti a termine e del lavoro pubblico privatizzato; omesso esame di fatti decisivi; errata esclusione del requisito della stagionalità; errata qualificazione dell’ente come imprenditore agricolo; erronea applicazione del CCNL degli operai agricoli e florovivaisti; inconferenza della normativa regionale richiamata dalla corte territoriale. In sostanza sosteneva che le mansioni svolte non fossero stagionali né riconducibili a quelle tipiche dell’impresa agricola, sicché la reiterazione dei contratti avrebbe dovuto essere sanzionata secondo la normativa generale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della Corte d’appello di Palermo e rinviato la causa alla medesima Corte in diversa composizione, anche per le spese. Ha affermato che l’ente datore di lavoro è un ente pubblico non economico e non un imprenditore agricolo; pertanto non si applicano agli stessi i regimi derogatori riservati ai datori di lavoro agricoli di cui agli artt. 10, comma 2, d.lgs. 368/2001 e 29, comma 1, lett. b), d.lgs. 81/2015. Ha inoltre precisato che la deroga al limite massimo di durata dei contratti a termine vale solo per attività stagionali in senso stretto e che la stagionalità delle mansioni deve risultare dalla causale contrattuale; in caso di contestazione, l’onere della prova grava sul datore di lavoro.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 4 bis, d.lgs. n. 368/2001

    "il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato qualora siano superati i trentasei mesi comprensivi di proroghe o rinnovi"

    La norma disciplina il limite massimo di durata complessiva dei contratti a termine e le conseguenze del suo superamento.

  • art. 5, comma 4 ter, d.lgs. n. 368/2001

    "le disposizioni di cui all’art. 5 comma 4 bis non si applicano alle attività stagionali"

    La deroga al limite dei trentasei mesi è ammessa solo per attività stagionali in senso stretto.

  • art. 10, comma 2, d.lgs. n. 368/2001

    "articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375"

    La disciplina speciale invocata riguarda i datori di lavoro dell’agricoltura e non si estende all’ente pubblico non economico in causa.

  • art. 29, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 81/2015

    "articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375"

    La disposizione conferma la portata speciale della disciplina agricola, riferita alle imprese agricole ex art. 2135 c.c.

  • art. 36, d.lgs. n. 165/2001

    Per i rapporti con pubbliche amministrazioni devono comunque applicarsi i limiti e i requisiti del lavoro pubblico privatizzato.

  • art. 2135 c.c.

    Definisce l’imprenditore agricolo; l’ente non vi rientra perché persegue fini pubblicistici più ampi e non un’attività agricola in senso esclusivo.

  • art. 21, d.lgs. n. 81/2015

    "continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525"

    La disciplina conferma la permanenza del riferimento alle attività stagionali tipizzate.

  • d.P.R. n. 1525/1963

    L’elencazione delle attività stagionali è tassativa e non suscettibile di interpretazione analogica.

  • art. 21 CCNL operai agricoli e florovivaisti

    La presenza di una categoria di operai a tempo determinato non collegata alla stagionalità dimostra che non ogni rapporto a termine agricolo ricade nella deroga stagionale.

  • L.R. Sicilia n. 21/1965

    La legge istitutiva dell’ente ne evidenzia natura pubblica non economica e finalità di sviluppo agricolo e sociale.

  • L.R. Sicilia n. 4/2006

    Il richiamo della corte territoriale è ritenuto inconferente ai fini di derogare alla normativa nazionale sui contratti a termine.

Massime di principio

  • Un ente pubblico istituito per finalità di promozione e sviluppo del settore agricolo non è automaticamente imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 c.c.; la sua qualificazione dipende dagli scopi istituzionali e dalla disciplina legale che ne regola l’attività.
  • La disciplina speciale dei contratti a termine prevista per i datori di lavoro dell’agricoltura si applica solo ai soggetti che siano effettivamente imprese agricole; non basta il richiamo nel contratto collettivo a un settore economico o a mansioni di tipo agricolo.
  • La deroga al limite dei trentasei mesi nei contratti a termine opera soltanto per attività stagionali in senso stretto, cioè preordinate a un espletamento temporaneo limitato a una stagione, e non per attività continuative o meramente cicliche.
  • La stagionalità deve riguardare non solo l’attività in astratto, ma anche le mansioni concretamente svolte dal lavoratore; se le prestazioni sono stabilmente rese oltre il perimetro strettamente stagionale, il rapporto non può essere considerato stagionale.
  • Nelle controversie sulla legittimità della reiterazione dei contratti a termine, il datore di lavoro ha l’onere di provare sia le mansioni effettivamente svolte sia il loro carattere stagionale, specie quando il lavoratore contesti specificamente tali elementi.
  • La causale del contratto deve contenere un chiaro riferimento alla stagionalità, perché la deroga al regime ordinario incide solo sul limite massimo di durata cumulativa e non elimina l’esigenza della giustificazione del termine.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termine
RamiLavoroBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.