Cassazione Civile, Ordinanza n. 19266/2022 del 15/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS di una professionista iscritta all'Albo degli avvocati ma non alla Cassa forense, con riferimento all'attività libero-professionale svolta negli anni 2010. I giudici di merito avevano escluso l'obbligo ritenendo che i redditi percepiti, inferiori a 5.000 euro, fossero indice della natura occasionale e non abituale dell'attività. L'INPS ha impugnato la decisione deducendo violazione e falsa applicazione della normativa previdenziale, sostenendo che per gli avvocati non iscritti alla Cassa l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata sussiste quando l'attività è abituale, indipendentemente dal superamento della soglia di 5.000 euro, soglia rilevante invece solo per il lavoro autonomo occasionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse erroneamente attribuito valore decisivo e automatico al solo dato reddituale inferiore a 5.000 euro, senza svolgere il necessario accertamento preliminare sulla natura abituale o occasionale dell'attività professionale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Campobasso, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995
L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per il professionista iscritto ad albo che non sia tenuto alla cassa di categoria è collegato all'esercizio abituale della professione; la norma non rende decisiva la soglia reddituale di 5.000 euro se l'attività è abituale.
art. 18, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011
La disposizione viene richiamata come interpretazione autentica del sistema previdenziale per i professionisti, confermando la centralità del requisito dell'abitualità.
art. 21, comma 8, L. n. 247/2012
Norma richiamata dall'INPS a sostegno dell'obbligo contributivo del professionista forense non iscritto alla cassa.
art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003 conv. in L. n. 326/2003
Rileva per il diverso regime del lavoro autonomo occasionale; la soglia dei 5.000 euro è pertinente solo a tale ipotesi e non alla professione esercitata abitualmente.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il ricorso è stato proposto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
Massime di principio
- Per il professionista iscritto ad albo ma non iscritto alla cassa di categoria, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dipende primariamente dall'esercizio abituale della professione, non dalla mera entità del reddito prodotto.
- La soglia di 5.000 euro è criterio rilevante per qualificare il lavoro autonomo occasionale, ma non può essere usata come parametro decisivo o automatico quando l'attività presenti caratteri di abitualità.
- Nell'accertamento dell'abitualità dell'attività professionale il giudice deve valutare complessivamente tutti gli elementi indiziari disponibili; nessun indice, da solo, è univocamente risolutivo, potendo assumere rilievo l'iscrizione all'albo, la partita IVA, l'organizzazione dell'attività e, in senso contrario, il dato reddituale basso.
- È erronea la decisione di merito che escluda l'obbligo contributivo fondandosi esclusivamente sul reddito inferiore a 5.000 euro senza verificare in via preliminare se l'attività sia svolta in forma abituale.
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