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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30388/2024 del 25/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di un invito al pagamento del contributo unificato relativo a un ricorso amministrativo poi seguito da motivi aggiunti ritenuti connessi. Il giudice tributario di primo grado aveva respinto il ricorso; in appello la decisione era stata riformata, ritenendo che i motivi aggiunti non avessero comportato un considerevole ampliamento del thema decidendum e che, inoltre, vi fossero profili di tardività nella costituzione in giudizio del TAR. Il TAR ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: 1) violazione dell'art. 11, comma 2, d.lgs. 546/1992, perché la Corte tributaria avrebbe erroneamente richiesto che l'ufficio giudiziario si costituisse come cancelleria o segreteria, mentre la costituzione del TAR, in persona del Segretario generale, era legittima; 2) violazione degli artt. 23 e 32 d.lgs. 546/1992, perché la tardività della costituzione dell'ente resistente era stata affermata senza considerare che non vi era alcun concreto pregiudizio al diritto di difesa e che comunque erano state svolte solo difese; 3) violazione dell'art. 13, comma 6-bis e 6-bis.1, d.P.R. 115/2002 e delle regole sul processo amministrativo, per avere escluso la debenza di un ulteriore contributo unificato in relazione ai motivi aggiunti, nonostante questi avessero ad oggetto un autonomo provvedimento di rinnovo della concessione e avessero ampliato il thema decidendum.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo, ha dichiarato inammissibile il secondo, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente contro l'invito al pagamento del contributo unificato. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate tra le parti, in ragione del recente orientamento giurisprudenziale richiamato dalla Corte.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 2, d.lgs. 546/1992

    "Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato"

    La legittimazione processuale passiva nelle controversie sul contributo unificato spetta direttamente alla cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario che ha emesso l'invito al pagamento, che può stare in giudizio direttamente.

  • art. 23 d.lgs. 546/1992

    La tardiva costituzione della parte resistente nel processo tributario non comporta nullità, ma soltanto decadenza dalle attività processuali eventualmente precluse, in assenza di specifica sanzione di inammissibilità.

  • art. 32 d.lgs. 546/1992

    Il deposito documentale deve rispettare il termine di venti giorni prima della trattazione; la sua violazione non produce automaticamente nullità se non è dedotto un concreto pregiudizio difensivo.

  • art. 13, comma 6-bis, d.P.R. 115/2002

    "Per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove"

    Il contributo unificato è dovuto anche per i motivi aggiunti quando questi introducono domande nuove o determinano un ampliamento considerevole dell'oggetto della controversia.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    Richiamato insieme all'art. 13, comma 6-bis, quale base del regime del contributo unificato nel processo amministrativo.

  • art. 248 d.P.R. 115/2002

    L'invito al pagamento del contributo unificato è atto autonomamente impugnabile.

  • art. 19 d.lgs. 546/1992

    L'invito al pagamento del contributo unificato è qualificato come atto autonomamente impugnabile dinanzi al giudice tributario.

  • art. 43 d.lgs. 104/2010

    Sono richiamate le due tipologie di motivi aggiunti: quelli che introducono nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte e quelli che introducono domande nuove connesse.

  • art. 120, comma 7, c.p.a.

    "I nuovi atti attinenti alla medesima procedura di gara sono impugnati con ricorso per motivi aggiunti, senza pagamento del contributo unificato"

    La norma è richiamata solo per chiarire il regime dei motivi aggiunti nel processo amministrativo, ma non si applica ratione temporis ai motivi aggiunti del 2019 oggetto della controversia.

  • art. 229 d.lgs. 36/2023

    È richiamato per la distinzione tra entrata in vigore ed efficacia del nuovo codice dei contratti pubblici, ma non incide sul caso concreto.

Massime di principio

  • Nel contenzioso sul contributo unificato, gli uffici giudiziari legittimati a stare in giudizio direttamente sono la cancelleria o la segreteria dell'ufficio che ha emesso l'invito al pagamento, e la costituzione può essere validamente effettuata in persona del segretario competente.
  • La tardiva costituzione della parte resistente nel processo tributario non determina di per sé nullità del giudizio: essa comporta solo la decadenza dalle attività processuali eventualmente precluse, e la censura è inammissibile se non è allegato un concreto pregiudizio al diritto di difesa o alla decisione di merito.
  • Ai fini del contributo unificato nel processo amministrativo, occorre verificare se i motivi aggiunti determinino un ampliamento considerevole del thema decidendum, con modifica del petitum e/o della causa petendi; se i nuovi atti impugnati sono autonomamente lesivi e non in rapporto di pregiudizialità-dipendenza con l'atto originario, il contributo è dovuto anche per l'ulteriore ricorso.
  • Non è decisivo il solo aumento dell'attività valutativa del giudice: ciò che rileva è l'effettiva diversità dell'oggetto della domanda e la presenza o meno di una connessione forte con l'atto originariamente impugnato.
  • Il rinnovo di una concessione costituisce un nuovo atto concessorio distinto dalla mera proroga del precedente titolo e può integrare un autonomo presupposto impositivo, ove sia oggetto di impugnazione separata e fondi censure specifiche.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioTitolo esecutivoTransazione
RamiProcesso civileTributiEsecuzioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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