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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19522/2022 del 16/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una contribuente aveva presentato istanza di rimborso, ai sensi della legge n. 296/2006, del cinquanta per cento di tributi relativi all’anno 2004. A fronte del silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle entrate, aveva proposto ricorso, accolto in primo grado. L’Agenzia aveva appellato la decisione, ma la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato l’appello inammissibile per tardività, ritenendo che la sentenza di primo grado, notificata il 4 ottobre 2012, fosse stata impugnata solo il 4 dicembre 2012. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, violazione delle norme sul processo tributario e sull’impugnazione, sostenendo che la tempestività dell’appello si prova già con la data di consegna dell’atto all’ufficio postale; nel caso concreto, la spedizione risultava dall’elenco delle raccomandate consegnate, recante timbro datario del 30 novembre 2012. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione della norma sulla motivazione delle sentenze tributarie, osservando che il giudice d’appello, una volta dichiarata l’inammissibilità, non avrebbe potuto pronunciarsi sul merito; tale secondo motivo era comunque destinato a restare assorbito in caso di accoglimento del primo.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, ha accolto il ricorso limitatamente a tale censura, dichiarando assorbito il secondo. Ha quindi cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva dichiarato tardivo l’appello e ha rinviato alla medesima Commissione in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha applicato il principio secondo cui, nel processo tributario, la data di presentazione all’ufficio postale dell’elenco delle raccomandate, se munito di timbro datario, costituisce prova certa e sufficiente della tempestività della notifica dell’impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.

    violazione processuale dedotta con entrambi i motivi

    è il parametro formale della censura di legittimità proposta contro la sentenza impugnata

  • artt. 16, 20, 21, 53 e 61, d.lgs. n. 546/1992

    disciplinano, nel processo tributario, le modalità e i termini di proposizione degli atti processuali e dell’appello; la Corte ne ricava che la tempestività può essere provata mediante l’elenco delle raccomandate con timbro postale

  • art. 366, comma primo, n. 3, c.p.c.

    l’eccezione di inammissibilità per asserita mancata esposizione sommaria dei fatti è stata respinta perché il ricorso consentiva comunque di individuare oggetto della controversia, posizione delle parti e questione decisiva

  • art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dal secondo motivo in tema di motivazione della sentenza tributaria; la sua violazione è rimasta assorbita

  • legge n. 296/2006

    costituisce il fondamento normativo dell’istanza di rimborso proposta dalla contribuente

  • art. 2697 c.c.

    richiamato implicitamente nella parte in cui si valorizza l’idoneità probatoria dell’elenco delle raccomandate come prova della data di spedizione

  • art. 36 Cost.

    evocato indirettamente tramite il riferimento alla nozione ristretta delle inammissibilità processuali nel contenzioso fiscale; non è però oggetto di autonoma statuizione

  • art. 111 Cost.

    evocato indirettamente nel richiamo alla giurisprudenza costituzionalmente orientata sul processo tributario

Massime di principio

  • Nel processo tributario, ai fini della tempestività della notificazione a mezzo posta, la data decisiva è quella di consegna dell’atto all’ufficio postale, purché risulti da documentazione equipollente idonea e munita di timbro datario.
  • L’elenco delle raccomandate consegnate per la spedizione, se reca il timbro dell’ufficio postale e identifica l’invio, ha valore certificativo equipollente alla ricevuta di spedizione e può supplire alla mancanza di dati completi sull’avviso di ricevimento.
  • Se il giudice di merito dichiara inammissibile un’impugnazione per tardività, le eventuali ulteriori argomentazioni sul merito restano prive di effetti giuridici e non costituiscono autonoma ragione decisoria da impugnare.
  • Nel processo civile e tributario, l’eccezione di inammissibilità per carenza di esposizione sommaria dei fatti va respinta quando dal ricorso sia comunque possibile comprendere l’oggetto della controversia, la decisione impugnata e il nucleo delle censure.
  • Le inammissibilità processuali nel contenzioso fiscale devono essere interpretate in modo restrittivo e in senso costituzionalmente orientato, privilegiando la verifica sostanziale della conoscibilità dell’atto e della tutela del diritto di difesa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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