Cassazione Civile, Ordinanza n. 32331/2023 del 21/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente contro l'avviso di accertamento catastale. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate tra le parti, in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali intervenute sul tema.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale con cui, in applicazione dell'art. 1, comma 335, della l. n. 311/2004, l'Amministrazione aveva rideterminato classe e rendita catastale di nove unità immobiliari site in Roma. Il contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo che la motivazione fosse meramente apparente o comunque generica: l'avviso si limitava a richiamare la microzona di riferimento e le sue connotazioni di rivalutazione del patrimonio immobiliare, senza indicare gli effettivi presupposti del riclassamento, né con riferimento al fattore posizionale né alle caratteristiche della singola unità immobiliare. Con il primo motivo di ricorso per cassazione deduceva violazione dell'art. 1, comma 335, l. n. 311/2004 e degli artt. 8 e 9 d.P.R. n. 138/1998; con il secondo motivo violazione dell'art. 7 l. n. 212/2000 per difetto di motivazione dell'atto; con il terzo motivo lamentava omesso esame di fatti decisivi, richiamando documentazione prodotta (contratti di locazione, articoli di stampa e consulenza tecnica di parte) che, a suo dire, dimostrava l'ingiustificatezza delle classi attribuite a fronte del deprezzamento degli immobili.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stata la base formale dei motivi di ricorso per denuncia di violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È stata la base formale del terzo motivo, relativo all'omesso esame di fatti decisivi; il motivo è stato poi assorbito.
L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335
La revisione parziale del classamento è legittimata dal rilevante mutamento del valore medio degli immobili presenti nella microzona; tale presupposto non esaurisce però l'obbligo motivazionale del singolo avviso di classamento.
d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, artt. 2, 8 e 9
La disciplina catastale va letta unitariamente: oltre al fattore posizionale rilevante per la revisione di microzona, restano decisive le caratteristiche edilizie del singolo immobile e il livello reddituale ordinario ritraibile, che devono emergere nella motivazione dell'atto.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
L'atto tributario deve essere motivato in modo da consentire al contribuente di conoscere le concrete ragioni della pretesa e del diverso classamento.
Corte Cost. 1 dicembre 2017, n. 249
È richiamata per affermare che l'obbligo di motivazione nei riclassamenti diffusi deve essere assolto rigorosamente, indicando le ragioni concrete che giustificano il provvedimento sulla singola unità immobiliare.
d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 61
Richiamato per il criterio della stima comparativa e della cd. unità tipo in materia di classamento catastale.
d.l. 14 marzo 1988, n. 70, art. 11, comma 1, conv. in l. 13 maggio 1988, n. 154
Richiamato in coordinamento con la disciplina del classamento e della stima catastale.
Massime di principio
- Nei riclassamenti catastali effettuati ex art. 1, comma 335, l. n. 311/2004, la giustificazione della revisione della microzona non basta da sola: l'avviso deve anche spiegare perché il mutato rapporto tra valore medio di mercato e valore catastale incida sulla specifica unità immobiliare.
- L'obbligo di motivazione dell'atto di riclassamento è rigoroso e deve consentire al contribuente di comprendere le concrete ragioni della nuova classe e della nuova rendita attribuite al singolo immobile.
- Nel sistema catastale il fattore posizionale è rilevante ai fini dell'attivazione della revisione di microzona, ma la determinazione della classe richiede altresì la considerazione delle caratteristiche edilizie della singola unità immobiliare.
- Quando l'atto impugnato riproduce solo dati generali sulla microzona senza collegarli al singolo immobile, la motivazione è insufficiente e il riclassamento non può essere mantenuto.
- Se il giudice di merito trascura il necessario nesso tra presupposto diffuso del riclassamento e ricaduta concreta sulla singola unità, la decisione è cassabile e la causa può essere decisa nel merito ove non occorrano ulteriori accertamenti di fatto.
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