Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 36427/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore impugna il licenziamento disciplinare intimatogli dalla società datrice di lavoro, confermato in primo e secondo grado all'esito del rito speciale introdotto dalla L. n. 92 del 2012. La lite nasce da un addebito ritenuto grave: durante l'attività lavorativa l'interessato avrebbe illegittimamente tenuto premuto e innescato in modo permanente il pulsante di ripristino delle pedane di sicurezza della postazione. In appello il lavoratore aveva dedotto, da un lato, la tardività della comunicazione del recesso rispetto al termine previsto dall'art. 32 del contratto collettivo applicabile, sostenendo la consumazione del potere disciplinare datoriale; dall'altro, l'erronea sussunzione del fatto nella nozione di giusta causa, assumendo che la contrattazione collettiva prevedesse solo sanzioni conservative per le mancanze che pregiudicano disciplina, morale, igiene e sicurezza, mentre il licenziamento senza preavviso sarebbe stato riservato ai soli casi di grave nocumento all'azienda. Nel ricorso per cassazione vengono dedotti due motivi: violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell'art. 1335 c.c. e degli artt. 3 e 32 del CCSL dipendenti del Gruppo Fiat, per avere la Corte territoriale ritenuto sufficiente la tempestiva spedizione delle raccomandate nonostante l'indicazione di un numero civico errato da parte del lavoratore; e violazione degli artt. 1362 ss. c.c., 2119 c.c., 2 e 18 della L. n. 300/1970 e dell'art. 32 del CCSL, per avere la Corte d'appello considerato il fatto disciplinare idoneo a integrare giusta causa nonostante la prospettata tipizzazione contrattuale di una sanzione conservativa.

La decisione

La Corte di cassazione respinge il ricorso. Sul primo motivo osserva che la censura è in realtà diretta contro la valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito sulla scusabilità dell'errore nell'indirizzo e sulla tempestività dell'invio, non configurando una reale violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; precisa inoltre che, anche se la comunicazione del licenziamento fosse giunta oltre il termine contrattuale, ciò al più determinerebbe la tutela indennitaria prevista dall'art. 18, comma 6, St. lav., salvo il caso di ritardo notevole e ingiustificato tale da ledere il principio di tempestività. Sul secondo motivo ribadisce che la tipizzazione collettiva delle ipotesi di giusta causa ha valore esemplificativo e non vincola in assoluto il giudice, il quale deve comunque verificare in concreto la gravità del fatto e la proporzionalità della sanzione; nel caso concreto la condotta era stata correttamente ritenuta gravissima per la sua pericolosità per la sicurezza del lavoratore e dei colleghi e per la grave trascuratezza dimostrata da un dipendente esperto, sicché non era sindacabile in cassazione la valutazione di merito. Il ricorso è quindi rigettato con condanna del lavoratore al pagamento delle spese e dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione è deducibile solo se il giudice abbia deciso fondandosi su prove non dedotte dalle parti o abbia espressamente o implicitamente disatteso la regola di decisione; non basta lamentare una diversa valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione ricorre solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o non l'abbia valutata secondo prudente apprezzamento quando dovuto; non è censurabile in cassazione il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento.

  • art. 1335 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla ricezione della comunicazione, ma la Corte valorizza il profilo fattuale della spedizione tempestiva e dell'errore nell'indirizzo fornito dal lavoratore.

  • art. 3 CCSL Dipendenti del Gruppo Fiat

    Richiamato nel ricorso in relazione alla disciplina collettiva applicabile al rapporto.

  • art. 32 CCSL Dipendenti del Gruppo Fiat

    Il termine per la conclusione del procedimento disciplinare è interpretato come rilevante ai fini della tempestività della comunicazione del provvedimento; la sua violazione comporta, di regola, tutela indennitaria ex art. 18, comma 6, St. lav., salvo ritardo notevole e ingiustificato.

  • art. 2119 c.c.

    Costituisce la clausola generale della giusta causa, da applicare mediante valutazione concreta della gravità del fatto e della sua idoneità a ledere il vincolo fiduciario.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato come criterio ermeneutico della disciplina collettiva, ma la Corte ribadisce che la tipizzazione contrattuale non esaurisce il potere di valutazione del giudice sulla giusta causa.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    Le norme interpretative del contratto collettivo non impediscono al giudice di verificare se la condotta, per la sua gravità concreta, integri giusta causa anche oltre le ipotesi esemplificate dalla contrattazione.

  • art. 2, comma 2, L. n. 300/1970

    Richiamato dalla parte ricorrente nel tentativo di ricondurre il fatto a una sanzione conservativa prevista dal codice disciplinare.

  • art. 18, comma 4, L. n. 300/1970

    Richiamato dalla parte ricorrente; la Corte valorizza invece il principio per cui la violazione del termine procedurale rileva, al più, ai fini della tutela indennitaria, non della reintegrazione, salvo ipotesi di ritardo notevole e ingiustificato.

  • art. 18, comma 6, L. n. 300/1970

    La violazione della procedura disciplinare può comportare la tutela indennitaria prevista da questa norma, non la reintegrazione, quando il licenziamento sia stato comunque deliberato tempestivamente.

  • art. 7 St. lav.

    Il ritardo nella comunicazione del licenziamento disciplinare, se integra violazione del termine procedurale, rileva come violazione della procedura disciplinare ex art. 7 St. lav.

  • L. n. 92 del 2012

    Cita il rito speciale applicato alla controversia e il regime sanzionatorio collegato alla riforma dell'art. 18 St. lav.

  • art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.

    Richiamato per rinviare alla giurisprudenza di legittimità sui limiti del sindacato in materia di giusta causa e giustificato motivo soggettivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Introduce il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002 sul contributo unificato aggiuntivo.

  • art. 32 CCSL Dipendenti Fiat del 2011

    La Corte lo considera nel quadro della disciplina collettiva, ribadendo che la tipizzazione delle infrazioni ha funzione esemplificativa e non esclude la valutazione giudiziale della giusta causa.

Massime di principio

  • La violazione del termine contrattuale per la conclusione del procedimento disciplinare non determina automaticamente la reintegrazione, ma può integrare una violazione procedurale sanzionata, di regola, con la tutela indennitaria prevista dallo Statuto dei lavoratori, salvo che il ritardo nella comunicazione sia notevole, ingiustificato e idoneo a ledere il principio di tempestività.
  • Le clausole del contratto collettivo che tipizzano le ipotesi di giusta causa o di licenziamento senza preavviso hanno, salvo diversa volontà delle parti collettive, valore esemplificativo e non vincolano in modo assoluto il giudice, il quale deve comunque valutare in concreto la gravità della condotta e la proporzionalità della sanzione.
  • In tema di licenziamento disciplinare, la sussunzione del fatto nella giusta causa richiede una valutazione complessiva degli elementi oggettivi e soggettivi della condotta, con particolare rilievo per il pregiudizio alla sicurezza, per la lesione del vincolo fiduciario e per la grave trascuratezza rispetto ai doveri di diligenza.
  • In cassazione non è consentito sostituire alla valutazione di merito sulla gravità del fatto e sulla proporzionalità del licenziamento una diversa lettura del materiale istruttorio, salvo omesso esame di un fatto decisivo o vizi motivazionali nei limiti oggi consentiti.
  • La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo quando si denunci un vero errore nell'utilizzo o nella valutazione della prova secondo le regole legali, non quando si contesti soltanto l'apprezzamento comparativo delle risultanze probatorie compiuto dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.