Cassazione Civile, Ordinanza n. 03472/2024 del 07/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un’istanza di rimborso dell’ICI versata in eccedenza per gli anni 1993-2006 su un immobile commerciale di proprietà della società contribuente. In precedenza la CTR aveva negato il rimborso, ritenendo che la nuova rendita catastale attribuita all’immobile e notificata nel 2006 non potesse retroagire. Dopo un primo giudizio di cassazione culminato in annullamento con rinvio per nullità della notificazione dell’appello, la causa è stata riassunta davanti alla CTR che ha accolto la domanda di rimborso e condannato il Comune. Il Comune ha quindi proposto nuovo ricorso per cassazione con tre motivi: (1) nullità della riassunzione perché sottoscritta dal legale rappresentante della società, commercialista abilitato, senza procura allegata, sostenendo che il giudizio dovesse essere dichiarato estinto; (2) violazione delle norme sul processo tributario relative alla capacità difensiva del commercialista-legale rappresentante; (3) violazione dell’art. 74 L. 342/2000, assumendo che la rendita catastale valga solo dalla notifica e non possa essere utilizzata per periodi precedenti. La società ha resistito e ha eccepito anche l’inammissibilità del ricorso per preteso giudicato.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l’eccezione preliminare di inammissibilità e ha respinto tutti i motivi del Comune. Ha affermato che la riassunzione era rituale perché nel processo tributario il soggetto abilitato all’assistenza tecnica, anche se agisce quale legale rappresentante di una società, può stare in giudizio personalmente senza necessità di rilasciare procura a sé stesso. Ha inoltre ribadito che l’art. 74 L. 342/2000 impedisce l’uso della rendita prima della notifica, ma non esclude che, una volta notificata, essa possa essere utilizzata anche per annualità "sospese" suscettibili di accertamento, liquidazione o rimborso. Poiché la società aveva presentato tempestiva istanza di rimborso dopo la notificazione della nuova rendita, il ricorso è stato rigettato. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
indica i vizi dedotti in cassazione: violazione di legge e nullità processuale.
richiamato dal ricorrente per contestare la validità della sottoscrizione dell’atto di riassunzione e l’assenza di procura.
art. 12, comma 3, d.lgs. 546/1992
richiamato dal ricorrente nel censurare la ritualità della rappresentanza tecnica nel processo tributario.
art. 12, comma 9, d.lgs. 546/1992
la Corte lo interpreta nel senso che i soggetti abilitati all’assistenza tecnica, compresi i dottori commercialisti, possono stare in giudizio personalmente anche quando agiscono come legali rappresentanti di una società o ente.
art. 63, comma 2, d.lgs. 546/1992
richiamato dal ricorrente nel contesto della disciplina della riassunzione nel giudizio tributario.
la rendita catastale non è utilizzabile prima della notificazione, ma una volta notificata può essere impiegata anche per annualità pregresse ancora suscettibili di accertamento, liquidazione o rimborso.
richiamato come regola della rinnovazione della notificazione nulla dell’atto di appello.
richiamato per il principio di sanatoria della nullità della notifica per costituzione della parte intimata.
utilizzato in via analogica per affermare che chi possiede la qualità per difendere può stare in giudizio di persona senza procura a sé stesso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
base per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato come parametro per la determinazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il soggetto in possesso dei requisiti per l’assistenza tecnica può difendere personalmente la parte anche quando agisca quale legale rappresentante di una società o di un ente; non è necessaria una procura rilasciata a sé stesso.
- La notificazione dell’atto di appello nel processo tributario, se effettuata alla parte personalmente anziché al procuratore nel domicilio eletto, integra una nullità e non un’inesistenza; la nullità è sanabile con rinnovazione ex officio o per costituzione dell’intimato.
- In materia di ICI, l’art. 74 L. 342/2000 impedisce di utilizzare una rendita catastale prima della sua notificazione, ma, una volta notificata, la stessa può essere applicata anche ad annualità anteriori o "sospese" ancora oggetto di accertamento, liquidazione o rimborso.
- L’eccezione di giudicato o di inammissibilità fondata su asserite nullità del primo grado non è accoglibile quando il giudizio di rinvio sia stato ritualmente riassunto in conformità al principio di diritto affermato dalla Corte.
- In cassazione, la censura sulla violazione di legge non è idonea se non si confronta con il principio di diritto già consolidato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dalla Corte.
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