Sentenza del 24/09/2024 n. 1141 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Ricorso per ottemperanza della sentenza n.146/29/2013 che aveva condannato l'Agenzia al pagamento di spese in favore di F. srl (liquidate in € 6.000). La ricorrente, acquirente del credito da F. srl, contestava che l'Agenzia avesse pagato solo € 7.612,80 e chiedeva il saldo residuo di € 1.970,83 oltre interessi (pretendendo rimborso di spese forfettarie, cassa avvocati, IVA, contributo unificato, spese di notifica e interessi). Sosteneva che spese forfettarie e contributo unificato siano dovuti anche quando non espressamente liquidati (con richiamo a Cass. 21848/2022) e che gli interessi decorrono dal deposito della sentenza (Cass. 24821/2008).
La decisione
Il giudice ha rigettato il ricorso per ottemperanza. Ha ritenuto che l'Agenzia avesse correttamente liquidato quanto dovuto: il contributo unificato era già stato anticipato dall'Ufficio in qualità di appellante mediante prenotazione a debito ex art.158 DPR 115/2002; l'IVA non è dovuta dall'Amministrazione in favore della cessionaria perché il credito originario era spettante a F. srl, soggetto passivo IVA (la ricorrente è mera cessionaria e la cessione non muta la natura del credito ex art.1263 c.c.). Di conseguenza non sussisteva il credito residuo reclamato. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in € 500 oltre spese generali.
Norme richiamate
Norma procedurale che disciplina il ricorso per ottemperanza nelle controversie tributarie, fonamento formale del ricorso presentato.
Cass. n. 21848/2022
2.1. è stato altresì affermato che allorquando, come nella fattispecie, il provvedimento giudiziale di liquidazione delle spese processuali non contenga la statuizione circa la debenza delle spese forfettarie rimborsabili ai sensi della L. n. 247 del 2012, art. 13, comma 10, e del D.M. n. 55 del 2014, art. 2 o anche solo non ne specifichi la percentuale, la liquidazione costituisce comunque titolo per il riconoscimento del rimborso stesso nella misura del quindici per cento del compenso totale, quale massimo di regola spettante, potendo tale misura essere soltanto diminuita dal giudice che deve in tal caso motivare le ragioni della diminuzione; 2.2. ad analoghe conclusioni questa Corte è pervenuta quanto al contributo unificato, in relazione al quale è stato enunciato il principio di diritto secondo cui qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese e, nell'ambito di essa, non contenga alcun riferimento alla somma pagata dalla parte vittoriosa a titolo di contributo unificato, la decisione di condanna deve intendersi estesa implicitamente anche alla restituzione di tale somma, in quanto il contributo unificato, previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, costituisce un'obbligazione ex lege di importo predeterminato, che grava sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, la cui statuizione può conseguentemente essere azionata, quale titolo esecutivo, per ottenere la ripetizione di quanto versato in adempimento di quella obbligazione
Sostiene il principio che spese forfettarie e contributo unificato sono, di regola, riconoscibili anche se non espressamente liquidati, salvo diversa motivazione del giudice.
Cass. n. 24821/2008
Principio che gli interessi sulle spese processuali decorrono dalla data di deposito della sentenza.
Regola sull'imputazione dei pagamenti: il pagamento è imputato prima alle spese e agli interessi; rilevante per il calcolo del residuo capitale e degli interessi.
Consente all'Amministrazione finanziaria, quando agisce in appello, di prenotare a debito il contributo unificato; spiega perché l'Ufficio aveva già sostenuto il contributo unificato come appellante.
Stabilisce che la condanna alle spese può comprendere l'IVA sugli onorari; tuttavia l'IVA è dovuta dal soccombente solo se la parte vittoriosa non è soggetto passivo in grado di detrarla; incombe sul soccombente dimostrare che la vincitrice è soggetto passivo (per non dover pagare l'IVA).
La cessione del credito trasferisce il credito con i suoi accessori; la natura oggettiva del credito non muta per effetto della cessione, rilevante per escludere che la cessione trasformi il regime IVA del credito.
L. n. 247/2012 art. 13 comma 10 e D.M. n. 55/2014 art. 2
Norme che hanno introdotto e disciplinato il rimborso forfettario delle spese generali (15% degli onorari) che la giurisprudenza riconosce anche se non espressamente liquidato, salvo motivazione contraria.
Cass. ord. n. 2818/2024
Ha ribadito che l'IVA sugli onorari non è dovuta dal soccombente quando la parte vittoriosa è soggetto passivo capace di detrarre l'imposta; resta però a carico del soccombente l'onere di provare tale circostanza.
Massime di principio
- La cessione del credito non modifica la natura soggettiva o oggettiva del credito: il cessionario subentra nei diritti ma non trasforma il regime fiscale del credito originario (art.1263 c.c.).
- L'IVA sulle spese processuali è dovuta dal soccombente solo se la parte vittoriosa non è soggetto passivo in grado di detrarla; il soccombente deve provare che il vincitore non è soggetto passivo per non pagare l'IVA (Cass. ord. 2818/2024).
- Il contributo unificato è titolo di rimborso quando la sentenza condanna alle spese; tuttavia se l'Amministrazione ha già anticipato o prenotato il contributo (es. ex art.158 DPR 115/2002) non è dovuto un ulteriore rimborso al cessionario.
- Le spese forfettarie (15% sugli onorari) e il contributo unificato sono in linea di principio riconoscibili anche se non esplicitamente liquidati nella sentenza, salvo che il giudice motivi la loro esclusione (Cass. 21848/2022).
- Gli interessi sulle somme dovute a titolo di spese processuali decorrono dalla data di deposito della sentenza, salvo diverso disposto motivato (Cass. 24821/2008).
- Nel calcolo dei pagamenti imputati si applica l'art.1194 c.c.: il pagamento è imputato prima alle spese e agli interessi, quindi va verificato se il saldo capitale residuo e gli interessi sono correttamente computati.
- In contenziosi di esecuzione o ottemperanza il giudice verifica non solo l'esistenza formale del titolo ma anche la reale spettanza degli importi richiesti (verificando chi abbia effettivamente anticipato contributi e quale soggetto era titolare del credito originario).
- Chi acquista un credito deve accertare preventivamente la natura fiscale e gli accessori del credito (es. se il credito originario include IVA recuperabile dal cedente) perché la cessione non crea automaticamente un nuovo diritto soggettivo alla percezione di imposte o rimborsi fiscali non spettanti.
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