Sentenza del 24/09/2024 n. 25520 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento relativo a IRPEF, IRES e IVA per il periodo d’imposta 2012. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado, la Curatela aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Campania lo aveva dichiarato inammissibile, ritenendo che l’atto riproponesse le tesi originarie senza specifiche censure alle ragioni della sentenza. In Cassazione il Fallimento ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell’art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992, sostenendo che l’appello era specifico; con il secondo, la violazione delle norme sul giudicato e l’omessa pronuncia sui restanti motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che dall’atto di appello, valutato nel suo complesso e anche tramite i passaggi trascritti nel ricorso, risultassero in modo inequivoco le censure alla sentenza di primo grado e la richiesta di riformarla. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo, cassato la sentenza della CTR e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché esamini l’appello e regoli anche le spese del giudizio di Cassazione. Non è stata decisa nel merito la legittimità dell’accertamento.
Norme richiamate
Art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario la riproposizione a supporto dell'appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell'impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell'accertamento (per l'Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall' art. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992 , quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci.
L’appello tributario soddisfa l’onere di specificità anche quando ripropone le ragioni già esposte in primo grado, purché si contrapponga alle argomentazioni della sentenza e, considerando l’atto nel suo complesso, renda inequivocabili le censure, anche se formulate implicitamente. Nel caso concreto, la Curatela aveva indicato contestazioni e richiesto la riforma della decisione, perciò l’appello non poteva essere dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la riproposizione in appello delle tesi già sostenute in primo grado non rende di per sé l’impugnazione inammissibile: occorre verificare se, letto l’atto nel suo complesso, sia riconoscibile in modo inequivoco il dissenso rispetto alla decisione e la richiesta di riforma.
- La specificità dei motivi non richiede necessariamente formule sacramentali o censure formulate in modo esplicito punto per punto; può risultare anche implicitamente dal contenuto complessivo dell’appello, purché le ragioni di contestazione siano chiare.
- La cassazione per erronea declaratoria d’inammissibilità non comporta la decisione sul merito della controversia: il giudice di rinvio deve esaminare i motivi d’appello che il giudice precedente non aveva scrutinato.
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