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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26363/2021 del 29/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente della riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di quattro cartelle esattoriali da parte di una società contribuente. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile per tardività, perché la contribuente aveva dedotto di aver conosciuto le cartelle solo in occasione di una procedura fallimentare, ma senza indicare con precisione la data di conoscenza. In appello la Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione e ha annullato le cartelle, ritenendo non provata la regolarità delle notifiche: ha attribuito all'Amministrazione finanziaria, tramite l'agente della riscossione, l'onere di dimostrare la ritualità delle notifiche e ha valorizzato il fatto che in giudizio fossero state prodotte soltanto fotocopie delle relate, senza esibizione degli originali. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR aveva invertito l'onere della prova sulla tempestività dell'impugnazione e aveva ignorato la tardività già rilevata in primo grado; 2) violazione degli artt. 2719 e 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la CTR non poteva escludere efficacia probatoria alle copie delle relate di notifica solo perché mancavano gli originali, in assenza di disconoscimento della conformità; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, deducendo che dagli atti depositati (estratto di ruolo e relate di notifica) risultava la rituale notificazione delle cartelle.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati, esaminandoli congiuntamente, i tre motivi di ricorso. Ha osservato che il giudice di appello aveva trascurato la ratio della decisione di primo grado, limitandosi a desumere l'inesistenza della notificazione dalla mancata produzione degli originali delle relate, benché la contribuente non avesse neppure formalmente disconosciuto le copie prodotte e si fosse limitata a contestazioni formali solo in appello. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, quando l'agente della riscossione deposita copie fotostatiche della relata o dell'avviso di ricevimento e l'obbligato contesta la conformità agli originali, il giudice non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie per la sola assenza di certificazione o di originali, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce di tutti gli elementi istruttori disponibili, anche presuntivi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, perché riesamini la controversia attenendosi a tali principi e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma processuale che ha consentito la trattazione del ricorso in camera di consiglio

  • art. 19 d.lgs. 546/1992

    richiamato per censurare la valutazione sulla tempestività dell'impugnazione delle cartelle

  • art. 21 d.lgs. 546/1992

    richiamato in relazione al termine di proposizione del ricorso tributario

  • art. 2719 c.c.

    la copia fotostatica ha efficacia probatoria, ma l'eventuale contestazione impone al giudice di valutarne la conformità e le difformità alla luce degli elementi disponibili

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sul riparto dell'onere della prova sia per la tempestività del ricorso sia per la regolarità delle notifiche

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per contestare l'erroneo apprezzamento probatorio della CTR

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato quale base normativa della notificazione delle cartelle esattoriali

Massime di principio

  • In tema di notifica della cartella esattoriale, la produzione in giudizio di copie fotostatiche della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento non può essere ignorata dal giudice solo perché non siano esibiti gli originali: occorre valutare concretamente le contestazioni svolte e tutti gli elementi istruttori disponibili, anche presuntivi.
  • Se la parte destinataria non disconosce la conformità delle copie agli originali, il giudice non può trarre automaticamente dalla sola mancata produzione degli originali l'inesistenza della notificazione o la nullità dell'atto notificato.
  • Nel giudizio tributario, la tempestività dell'impugnazione va verificata in relazione alla data di effettiva conoscenza dell'atto, e chi allega la tempestiva proposizione del ricorso deve indicare gli elementi necessari a dimostrarla.
  • L'onere della prova sulla regolarità della notificazione non può essere apprezzato in modo meramente formale, ma deve essere coordinato con la documentazione complessivamente prodotta e con le contestazioni specifiche della controparte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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