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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19108/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva notificato un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2007, rideterminando in aumento il reddito sulla base di spese per beni indice di capacità contributiva (un immobile e due autovetture). Il ricorso introduttivo era stato dichiarato inammissibile perché ritenuto tardivo: il contribuente aveva impugnato l'atto solo il 27 maggio 2013. In appello, la CTR aveva ritenuto perfezionata la notifica dell'avviso il 22 dicembre 2012, decorsi dieci giorni dall'invio della raccomandata prevista dall'art. 8, comma 2, L. 890/1982, e aveva considerato sospeso il termine di impugnazione per effetto dell'istanza di accertamento con adesione presentata il 15 febbraio 2013. In Cassazione il contribuente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 8 L. 890/1982 e omessa prova del perfezionamento della notifica, sostenendo che la CAD era stata depositata solo in appello e tardivamente; con il secondo motivo ha denunciato nullità della sentenza per omesso esame della domanda nel merito.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché introduceva un tema irrilevante: la circostanza del deposito tardivo della CAD non incideva, nel caso concreto, sulla decisione, sia perché tale documento poteva essere depositato anche in appello, sia soprattutto perché il contribuente non aveva mai negato di aver ricevuto l'avviso, ma aveva anzi affermato di averlo ricevuto il 28 dicembre 2012, senza però fornire prova di tale ricezione a sostegno della tempestività del ricorso. Ha inoltre precisato che il principio delle Sezioni Unite sulla necessità del deposito della CAD opera solo quando il destinatario neghi di aver mai ricevuto l'atto. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato, poiché l'omesso esame del merito era la conseguenza logica della corretta declaratoria di inammissibilità del ricorso originario. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario, quando è eccepita la tardività del ricorso, il contribuente deve fornire la prova della tempestiva notificazione dell'atto impugnato, perché da tale notificazione si desume la tempestività dell'impugnazione.
  • La deduzione relativa al tardivo deposito della documentazione sulla notificazione è irrilevante se la questione non incide sulla concreta ratio decidendi e se il ricorrente non contesta, nel merito, di aver ricevuto l'atto in data utile.
  • Il principio secondo cui l'Ufficio deve depositare la comunicazione di avvenuto deposito ai fini del perfezionamento della notifica opera quando il destinatario neghi di aver mai ricevuto l'atto, non quando egli deduca solo una data di ricezione diversa senza provarla.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo rende infondata la censura di omesso esame del merito, poiché il mancato scrutinio del merito è conseguenza necessaria della preclusione processuale.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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