Cassazione Civile, Ordinanza n. 19108/2026 del 11/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva notificato un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2007, rideterminando in aumento il reddito sulla base di spese per beni indice di capacità contributiva (un immobile e due autovetture). Il ricorso introduttivo era stato dichiarato inammissibile perché ritenuto tardivo: il contribuente aveva impugnato l'atto solo il 27 maggio 2013. In appello, la CTR aveva ritenuto perfezionata la notifica dell'avviso il 22 dicembre 2012, decorsi dieci giorni dall'invio della raccomandata prevista dall'art. 8, comma 2, L. 890/1982, e aveva considerato sospeso il termine di impugnazione per effetto dell'istanza di accertamento con adesione presentata il 15 febbraio 2013. In Cassazione il contribuente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 8 L. 890/1982 e omessa prova del perfezionamento della notifica, sostenendo che la CAD era stata depositata solo in appello e tardivamente; con il secondo motivo ha denunciato nullità della sentenza per omesso esame della domanda nel merito.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché introduceva un tema irrilevante: la circostanza del deposito tardivo della CAD non incideva, nel caso concreto, sulla decisione, sia perché tale documento poteva essere depositato anche in appello, sia soprattutto perché il contribuente non aveva mai negato di aver ricevuto l'avviso, ma aveva anzi affermato di averlo ricevuto il 28 dicembre 2012, senza però fornire prova di tale ricezione a sostegno della tempestività del ricorso. Ha inoltre precisato che il principio delle Sezioni Unite sulla necessità del deposito della CAD opera solo quando il destinatario neghi di aver mai ricevuto l'atto. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato, poiché l'omesso esame del merito era la conseguenza logica della corretta declaratoria di inammissibilità del ricorso originario. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973
Norma posta a fondamento dell'accertamento sintetico del maggior reddito sulla base di spese e beni indice di capacità contributiva.
art. 8, commi 2 e 4, L. n. 890/1982
Regola la comunicazione di avvenuto deposito e il perfezionamento della notificazione a mezzo posta in caso di irreperibilità del destinatario.
art. 22, comma 4, D.Lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario il contribuente resta onerato di depositare l'atto impugnato con la relativa notificazione quando sia eccepita la tardività del ricorso, poiché da tale documentazione si ricava la prova della tempestività dell'impugnazione.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Norma richiamata come parametro dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dal contribuente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento del raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando è eccepita la tardività del ricorso, il contribuente deve fornire la prova della tempestiva notificazione dell'atto impugnato, perché da tale notificazione si desume la tempestività dell'impugnazione.
- La deduzione relativa al tardivo deposito della documentazione sulla notificazione è irrilevante se la questione non incide sulla concreta ratio decidendi e se il ricorrente non contesta, nel merito, di aver ricevuto l'atto in data utile.
- Il principio secondo cui l'Ufficio deve depositare la comunicazione di avvenuto deposito ai fini del perfezionamento della notifica opera quando il destinatario neghi di aver mai ricevuto l'atto, non quando egli deduca solo una data di ricezione diversa senza provarla.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo rende infondata la censura di omesso esame del merito, poiché il mancato scrutinio del merito è conseguenza necessaria della preclusione processuale.
- rami
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