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Sentenza

Sentenza del 22/04/2015 n. 8205 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che aveva confermato l’illegittimità dell’avviso di accertamento IRPEF emesso nei confronti dell’INGV. L’Ufficio sosteneva che gli emolumenti corrisposti nel 1993 ai dipendenti, qualificati come arretrati ma riferiti a indennità di incentivazione e somme determinate sulla base di prestazioni relative ad anni precedenti, dovessero essere assoggettati a tassazione ordinaria e non a tassazione separata. Deduceva inoltre l’insufficiente motivazione della CTR circa la riconducibilità delle somme alla disciplina degli arretrati prevista dal TUIR.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e confermato la decisione favorevole all’INGV. Ha ritenuto applicabile agli emolumenti corrisposti nel 1993 la versione dell’art. 16 TUIR anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 549 del 1995, poiché queste ultime erano efficaci solo per i periodi d’imposta successivi alla loro entrata in vigore. Secondo la Corte, nella disciplina previgente gli emolumenti maturati in un periodo d’imposta e corrisposti in un periodo successivo potevano beneficiare della tassazione separata anche quando il ritardo dipendeva da mancanza di fondi o da ritardi nella liquidazione, purché il pagamento fosse causalmente collegato al rapporto di lavoro e non fosse imputabile al contribuente. L’Agenzia non ha dimostrato che le somme fossero maturate nell’anno di erogazione e che gli anni precedenti costituissero soltanto un parametro di calcolo. L’Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.000 euro, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. b), nel testo anteriore alla legge n. 549 del 1995

    Emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti

    La versione previgente consentiva la tassazione separata degli emolumenti di lavoro dipendente maturati in un periodo d’imposta e percepiti successivamente, senza richiedere che il ritardo dipendesse necessariamente da legge, contratto collettivo, sentenza, atto amministrativo sopravvenuto o causa non dipendente dalla volontà delle parti.

  • Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 32, lett. a), n. 1

    Emolumenti arretrati riferibili ad anni precedenti, la cui erogazione o percezione in anni successivi sia effetto di leggi, contratti collettivi, sentenze, atti amministrativi sopravvenuti ovvero di altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti

    La norma ha ristretto, per i periodi d’imposta successivi alla sua entrata in vigore, l’accesso alla tassazione separata, subordinandolo alla sussistenza di specifiche cause oggettive non imputabili alla volontà delle parti.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 23

    Richiamato dall’Agenzia delle Entrate in relazione agli obblighi del sostituto d’imposta, ma non posto dalla Corte a fondamento di una diversa soluzione rispetto alla tassazione separata.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57

    La Corte ha ritenuto che la prospettazione dell’Agenzia in appello non costituisse domanda nuova, poiché rientrava nella più generale contestazione del riconoscimento delle somme come effettivi arretrati.

  • D.P.R. n. 597 del 1973, art. 12, e art. 86

    Richiamati come espressione dell’orientamento secondo cui sono arretrati, ai fini della tassazione separata, gli emolumenti corrisposti in un periodo d’imposta successivo a quello di maturazione del diritto, anche per ritardi nella liquidazione o mancanza di fondi, quando il ritardo non sia imputabile al contribuente.

  • D.P.R. n. 171 del 1991

    Richiamato con riferimento al contratto collettivo che prevedeva le indennità di incentivazione oggetto delle erogazioni, la cui qualificazione concreta come arretrati è stata ritenuta compatibile con la tassazione separata secondo la disciplina allora vigente.

Massime di principio

  • Per individuare il regime fiscale applicabile agli arretrati occorre fare riferimento alla normativa vigente nel periodo d’imposta in cui le somme sono state corrisposte, verificando le eventuali disposizioni transitorie.
  • Nella disciplina anteriore alla legge n. 549 del 1995, la tassazione separata poteva applicarsi ogni volta che il compenso fosse maturato in un periodo d’imposta e pagato in uno successivo per ragioni non imputabili al lavoratore, anche in caso di ritardi nella liquidazione o di mancanza di fondi.
  • Non ogni compenso calcolato sulla base di prestazioni svolte in anni precedenti è automaticamente un arretrato: se il diritto al compenso nasce nell’anno di erogazione e gli anni precedenti servono soltanto come parametro quantitativo, la somma può essere soggetta a tassazione ordinaria.
  • La qualificazione dell’emolumento dipende dalla causa concreta del pagamento, dalla data di maturazione del diritto e dalla ragione del differimento, non dalla sola distanza temporale tra periodo di riferimento e anno di pagamento.
  • Quando si invoca l’esclusione dalla tassazione separata, l’Amministrazione deve allegare e dimostrare specificamente che il compenso è maturato nell’anno di erogazione oppure che il ritardo dipende da una causa riconducibile alla volontà delle parti, secondo la disciplina applicabile ratione temporis.
  • In controversie analoghe è essenziale produrre il contratto collettivo, gli atti di liquidazione, la documentazione relativa alla maturazione del diritto e le ragioni del ritardo nel pagamento.

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