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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01758/2025 del 24/01/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da decreti ingiuntivi con cui un dirigente medico aveva ottenuto il pagamento di differenze retributive relative alla retribuzione di posizione variabile aziendale maturate tra l'1/1/2003 e il 31/10/2006. La corte d'appello, riformando il primo grado, aveva confermato i decreti ingiuntivi, ritenendo che, dopo l'incorporazione di una azienda ospedaliera nell'ASL, i medici provenienti dalle due strutture dovessero avere trattamento economico uniforme a parità di funzione, che la retribuzione variabile dovesse essere riconosciuta sin dal 2003 e che non fosse consentita una riduzione unilaterale del trattamento né una compensazione con la retribuzione di posizione minima contrattuale. L'ASL ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità della sentenza per violazione della giurisdizione; 2) violazione di legge per mancata retrocessione della causa sulla questione di giurisdizione; 3) violazione delle norme contrattuali e dell'art. 2112 c.c. per avere ancorato al 2003 l'efficacia della graduazione delle funzioni e quindi la decorrenza del trattamento; 4) violazione delle norme sulla compensazione per avere escluso la compensazione tra retribuzione minima contrattuale e retribuzione variabile aziendale; 5) violazione di norme contrattuali e del d.lgs. 165/2001, oltre all'art. 2112 c.c., per non avere considerato i limiti di capienza del fondo destinato alla retribuzione di posizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi perché proposti avverso la medesima sentenza e li ha dichiarati inammissibili. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché la questione di giurisdizione non risultava trattata nella sentenza impugnata e il ricorso non ricostruiva adeguatamente il contenuto degli atti di merito, impedendo il controllo sulla dedotta questione e sull'eventuale giudicato interno. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché diretto a sollecitare un nuovo apprezzamento di fatto sulla delibera aziendale e sull'entità del trattamento retributivo, oltre a non censurare in modo pertinente la ratio relativa all'applicazione dell'art. 2112 c.c. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché non si confrontava con una delle rationes decidendi della sentenza impugnata, cioè con l'affermazione della definitività della graduazione delle funzioni dal 2003. Ha dichiarato inammissibile anche il quinto motivo perché non confrontato con la ratio decidendi relativa alla capienza del fondo, che secondo la corte d'appello andava adeguato in funzione della dotazione organica e non poteva giustificare la riduzione del trattamento accessorio. La ricorrente è stata condannata alle spese, con distrazione in favore del difensore della controparte, ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure di legittimità devono essere specifiche e riferite alla reale motivazione della sentenza impugnata; in mancanza, il motivo è inammissibile.

  • art. 2112 c.c.

    È richiamato come norma che tutela la continuità del trattamento nei trasferimenti di azienda e che, secondo la ricostruzione della sentenza d'appello non adeguatamente censurata, impediva la riduzione della retribuzione variabile già riconosciuta.

  • art. 1241 c.c.

    È richiamato per contestare la compensazione tra voci retributive, ma il motivo è inammissibile perché non si confronta con tutte le rationes decidendi.

  • art. 26 CCNL dirigenti medici 1998/2001

    Richiamato dal ricorrente per contestare la decorrenza e la disciplina della retribuzione di posizione.

  • art. 39, comma 6, CCNL dirigenti medici 1998/2001

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sulla disciplina contrattuale della posizione variabile.

  • art. 24 d.lgs. 161/2001

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sulla disciplina retributiva dei dirigenti medici.

  • art. 24, comma 11, CCNL 3.11.2005

    Richiamato per contestare l'esclusione della compensazione tra voci retributive.

  • art. 37, comma 4, CCNL 3.11.2005

    Richiamato per contestare l'esclusione della compensazione e la disciplina della retribuzione di posizione.

  • art. 39, comma 4, CCNL 3.11.2005

    Richiamato per contestare la disciplina applicata dalla corte d'appello in tema di retribuzione di posizione.

  • art. 60 CCNL 1990-1994

    Richiamato per lamentare la mancata considerazione dei limiti di capienza del fondo.

  • art. 50 CCNL 1997-2001

    Richiamato per sostenere la tesi sui limiti del fondo per il trattamento accessorio.

  • art. 2 d.lgs. 165/2001

    Richiamato in relazione alla disciplina del rapporto di pubblico impiego contrattualizzato.

  • art. 63 d.lgs. 165/2001

    Richiamato in relazione alla giurisdizione e alla disciplina del contenzioso del pubblico impiego contrattualizzato.

  • art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002

    È richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il ricorso è inammissibile quando non ricostruisce in modo autosufficiente gli atti e i passaggi processuali necessari a verificare la fondatezza della censura, specialmente se si deduce una questione non affrontata nella sentenza impugnata.
  • Quando la sentenza di merito si fonda su una pluralità di rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a sorreggere il decisum, il ricorso per cassazione deve investire specificamente tutte le rationes; l'omessa censura di anche una sola di esse comporta l'inammissibilità del motivo.
  • Le doglianze che mirano a ottenere una diversa valutazione del contenuto di atti, delibere o dell'ammontare di trattamenti economici attengono al merito e non sono scrutinabili in cassazione se non si denunciano specifici errori di diritto o vizi di motivazione nei limiti consentiti.
  • In materia di trattamento economico dei dirigenti sanitari in caso di incorporazione o accorpamento, la questione della capienza del fondo non può essere invocata per giustificare unilateralmente la riduzione del trattamento accessorio se la sentenza di merito afferma che il fondo doveva essere adeguato alla nuova dotazione organica e che il trattamento già riconosciuto non era riducibile.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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