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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01771/2025 del 24/01/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti avevano lavorato per oltre dieci anni presso il Comune di Catania sulla base di contratti a termine annuali reiterati e prorogati senza soluzione di continuità sino al 31.7.2013. Sostenevano che tale successione fosse illegittima perché in contrasto con la normativa nazionale e comunitaria in materia di contratti a termine. In primo grado avevano chiesto, in via principale, la conversione del rapporto a tempo indeterminato e il risarcimento del danno ex art. 32 l. n. 183/2010, oppure, in subordine, il solo risarcimento del danno nella misura di venti mensilità. La Corte d’appello aveva rigettato la domanda ritenendo che la stabilizzazione successivamente intervenuta fosse misura riparatoria adeguata e che non fosse stato allegato un danno ulteriore. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione degli artt. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 e 32, comma 5, l. n. 183/2010, sostenendo che la stabilizzazione non fosse satisfattiva perché non aveva comportato riconoscimento dell’anzianità pregressa né progressione di carriera; 2) medesima violazione in relazione alle leggi regionali siciliane, sostenendo che la stabilizzazione disposta formalmente dalla Regione non eliminasse il danno derivante dall’illecito imputabile al Comune, mero utilizzatore della prestazione; 3) error in procedendo per avere la Corte d’appello ammesso documentazione tardiva prodotta dal Comune per provare l’avvenuta stabilizzazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché fondato su profili nuovi, non dedotti nei gradi di merito, relativi all’efficacia ex nunc dell’assunzione e al mancato riconoscimento della carriera, comunque non decisivi in questa sede. Ha respinto il secondo motivo chiarendo che, ai fini dell’efficacia riparatoria della stabilizzazione, rileva che l’assunzione sia avvenuta presso il soggetto cui è riferibile l’illecito, cioè quello che ha fruito della prestazione lavorativa in forza dei contratti illegittimi, indipendentemente dalla titolarità formale dell’iniziativa. Ha respinto anche il terzo motivo, affermando che i poteri istruttori officiosi erano utilizzabili e che la documentazione sulla stabilizzazione era ammissibile, essendo la stabilizzazione intervenuta nel corso del giudizio di appello e risultando pacifica. La Corte ha quindi confermato il rigetto della domanda risarcitoria e condannato i ricorrenti alle spese.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001

    È richiamato come norma violata dai ricorrenti; la Corte non ne offre un'interpretazione autonoma, ma lo considera nel quadro della disciplina delle conseguenze dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine nel pubblico impiego.

  • art. 32, comma 5, l. n. 183/2010

    È richiamato come parametro del risarcimento del danno da illegittima apposizione/reiterazione del termine; la Corte ritiene non applicabile nel senso preteso dai ricorrenti, poiché la stabilizzazione già intervenuta è stata considerata misura satisfattiva in difetto di danni ulteriori allegati.

  • art. 414 c.p.c.

    È evocato nel terzo motivo di ricorso in relazione alla dedotta violazione delle regole processuali sulla prova.

  • art. 416 c.p.c.

    È evocato nel terzo motivo di ricorso in relazione alla dedotta violazione delle regole processuali sulla prova.

  • art. 421 c.p.c.

    È richiamato per contestare l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio della Corte territoriale, che la Cassazione reputa invece ammissibile.

  • art. 437 c.p.c.

    È richiamato per contestare l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio in appello; la Corte ne esclude la violazione.

  • art. 2697 c.c.

    È invocato dai ricorrenti quanto all'onere probatorio; la Corte osserva che la prova della stabilizzazione era ammissibile e rilevante nel caso concreto.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato nel terzo motivo come parametro del giusto processo, ma senza accoglimento della censura.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È menzionato per dichiarare inammissibile una nuova ragione di censura prospettata con memoria, perché non già contenuta nei motivi di ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • legge Regione Sicilia n. 27/2016, art. 3, comma 19

    È richiamata nel riepilogo dei fatti in relazione all'opzione di fuoriuscita dal bacino LSU e alla stabilizzazione di alcuni lavoratori.

  • legge Regione Sicilia n. 85/1995

    È richiamata dai ricorrenti nel secondo motivo in relazione al regime regionale degli LSU e delle stabilizzazioni.

Massime di principio

  • Nell'ambito dell'abusiva reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego, la sopravvenuta stabilizzazione del lavoratore può costituire misura riparatoria idonea a escludere il risarcimento del danno comunitario, quando l'assunzione avvenga presso il soggetto cui è riferibile l'illecito e non siano allegati e provati danni ulteriori specifici.
  • Ai fini della valutazione dell'efficacia satisfattiva della stabilizzazione, non è निर्णisivo il dato della titolarità formale dell'iniziativa assunzionale, ma il fatto che il lavoratore sia stato immesso in ruolo dal soggetto che ha fruito della prestazione resa in base ai contratti illegittimi.
  • Nel giudizio di legittimità non possono essere introdotte con la memoria nuove censure non contenute nei motivi di ricorso; tali deduzioni sono inammissibili.
  • La contestazione della sufficienza risarcitoria della stabilizzazione non può basarsi su profili nuovi e non dedotti in precedenza, se essi presuppongono accertamenti di fatto non compiuti nei gradi di merito.
  • È ammissibile il ricorso ai poteri istruttori officiosi del giudice di merito quando la prova documentale concerna un fatto rilevante e, nel caso concreto, sia intervenuta nel corso del giudizio e risulti comunque non controversa tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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