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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01778/2025 del 24/01/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un insegnante di un istituto tecnico ha chiesto il risarcimento del danno biologico e morale assumendo di essere stato vittima, nell'ambiente di lavoro scolastico, di comportamenti vessatori, persecutori e discriminatori posti in essere dall'amministrazione. Il tribunale e poi la corte d'appello hanno rigettato la domanda, ritenendo provata una situazione di conflittualità interpersonale ma non la sua sistematicità, reiterazione nel tempo e persecutorietà, né comunque un inadempimento datoriale ex art. 2087 c.c. Avverso la sentenza di appello il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi, per non avere la corte territoriale considerato alcuni episodi denunciati, che sarebbero stati essenziali per valutare il quadro complessivo; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 2087, 2697 e 2729 c.c. e 115 e 116 c.p.c., sostenendo che dalle condotte denunciate derivasse la violazione degli obblighi di correttezza e tutela dell'integrità fisica e morale del prestatore, non potendosi ritenere legittimata una condotta vessatoria da una mera conflittualità, e deducendo anche un error in procedendo per asserita difformità della decisione rispetto ad allegazioni e prove.

La decisione

La Corte di cassazione ha preliminarmente verificato la tempestività del ricorso, ritenendola sussistente in applicazione del termine annuale, poiché il giudizio era stato instaurato prima dell'entrata in vigore del termine semestrale introdotto dalla l. n. 69/2009. Nel merito, ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi: il primo perché diretto a contestare la selezione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito e quindi una valutazione discrezionale insindacabile in cassazione; il secondo perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge, in realtà mirava a ottenere una diversa valutazione dei fatti e della loro rilevanza ai fini della configurabilità del mobbing o comunque di un inadempimento ex art. 2087 c.c. La Corte ha inoltre osservato che la sentenza impugnata non aveva affatto frammentato gli episodi, ma li aveva esaminati unitariamente, escludendo la prova di elementi costitutivi del mobbing e di una condotta complessivamente persecutoria o ingiustificata. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, senza regolazione delle spese per mancata attività difensiva degli intimati, con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1175 c.c.

    richiamato dal ricorrente come norma posta a tutela della correttezza nell'esecuzione del rapporto, ma la censura è stata ritenuta in sostanza volta a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito.

  • art. 1375 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di buona fede nell'esecuzione del rapporto; la Corte ha ritenuto inammissibile la critica perché diretta al merito della valutazione dei fatti.

  • art. 2087 c.c.

    la Corte ha ribadito che, sulla base degli accertamenti di merito, non risultavano integrati né gli elementi del mobbing né un inadempimento datoriale, a prescindere dal dolo.

  • art. 2697 c.c.

    invocato per sostenere un erroneo riparto dell'onere probatorio, ma la censura è stata ricondotta a una contestazione di merito sull'apprezzamento delle prove.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di presunzioni, ma senza incidenza decisiva perché la doglianza mirava a rivalutare gli elementi istruttori.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per dedurre che la corte territoriale si sarebbe discostata da allegazioni e prove; la censura è stata reputata inammissibile perché sostanzialmente valutativa.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per censurare l'apprezzamento delle prove, ma la Corte ha escluso che vi fosse un vizio deducibile in cassazione nei termini prospettati.

  • art. 58 l. n. 69/2009

    la Corte vi ha fatto riferimento per affermare che, ai fini della disciplina del termine per impugnare, rileva la data di instaurazione del giudizio e non quella dell'impugnazione.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio e della rilevanza dei fatti, quando la censura mira in realtà a sovvertire l'apprezzamento compiuto dal giudice di merito.
  • La selezione degli elementi istruttori ritenuti decisivi è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione, salvo che la censura denunci un effettivo vizio motivazionale nei limiti consentiti dall'art. 360 c.p.c.
  • Per configurare mobbing o comunque un inadempimento datoriale rilevante ex art. 2087 c.c. non basta una generica conflittualità interpersonale o un clima teso, occorrendo la prova di condotte complessivamente persecutorie, reiterate e idonee a ledere l'integrità psico-fisica del lavoratore.
  • Quando il giudice di merito esamina unitariamente tutti gli episodi allegati e ne esclude la valenza persecutoria o ingiustificata, la censura che pretenda una diversa lettura atomistica o più favorevole degli stessi è inammissibile perché diretta al merito.
  • Ai fini dell'applicazione della disciplina sul termine per impugnare nelle ipotesi regolate dall'art. 58 l. n. 69/2009, rileva la data di instaurazione del giudizio e non quella di proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieMobbingResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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