Cassazione Civile, Ordinanza n. 01763/2025 del 24/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il Ministero ha chiesto la correzione di un errore materiale presente nel dispositivo dell'ordinanza n. 13213/2024 della Corte di cassazione, che aveva rigettato il ricorso della controparte e condannato la ricorrente alle spese. Nel dispositivo, però, l'importo delle spese era stato indicato come "euro 5.00,00 per compensi", formulazione priva di significato numerico e manifestamente errata. Il Ministero ha dedotto che si trattava di un mero errore materiale e che la somma effettivamente voluta dalla Corte fosse pari a euro 5.000,00, coerentemente con il valore indeterminabile della causa e con il relativo scaglione tariffario. La Corte ha ritenuto fondata l'istanza, rilevando l'evidenza dell'errore e la necessità di correggere il dispositivo nei termini richiesti.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto che nel dispositivo dell'ordinanza n. 13213/2024, dove era scritto "euro 5.00,00", debba leggersi "euro 5.000,00". Ha quindi riformulato il dispositivo nel senso della condanna della parte ricorrente originaria al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nella misura di euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito. Per il presente procedimento di correzione non ha posto spese a carico di alcuna parte.
Norme richiamate
art. 287 c.p.c.
La correzione dell'errore materiale è ammessa quando il contenuto del provvedimento presenti un dato meramente materiale non corrispondente alla volontà decisoria, desumibile dal contesto e dall'evidenza dell'errore.
art. 91 c.p.c.
La parte soccombente nel giudizio di legittimità resta tenuta alla rifusione delle spese, che possono essere corrette quando l'importo liquidato nel dispositivo sia affetto da errore materiale.
art. 385 c.p.c.
La Corte ha richiamato il principio della liquidazione delle spese nel giudizio di cassazione, poi corretto nel mero dato numerico del dispositivo.
Massime di principio
- L'errore materiale nel dispositivo è correggibile quando sia ictu oculi riconoscibile come mero refuso e non come espressione di una diversa decisione sul merito o sulle spese.
- Se il dato numerico indicato nel dispositivo non corrisponde ad alcuna somma plausibile ma la volontà del giudice è ricostruibile dal contesto della decisione e dallo scaglione tariffario applicabile, la correzione può sostituire il valore errato con quello effettivamente voluto.
- Nel procedimento di correzione di un errore materiale, quando l'attività del giudice si limita a rettificare un refuso senza incidere sul contenuto sostanziale della decisione, non è dovuta una autonoma regolazione delle spese del procedimento.
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