Cassazione Civile, Ordinanza n. 01759/2025 del 24/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (candidata)
La controversia
La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta da una candidata a un concorso pubblico nei confronti del Ministero dell'Istruzione. La candidata aveva superato gli esami orali, ma poi era stata esclusa a seguito della scoperta di uno scambio materiale delle prove scritte con quelle di un'altra candidata, con conseguente annullamento dell'esito positivo del concorso. La domanda non contestava la legittimità dell'annullamento in autotutela del provvedimento di ammissione agli orali, ma assumeva che il danno patrimoniale e non patrimoniale derivasse dalla condotta materiale colposa della commissione esaminatrice e dalla lesione dell'affidamento riposto nella regolarità delle operazioni concorsuali. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme sulla giurisdizione, sostenendo che, trattandosi di materia concorsuale, la controversia rientrasse nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 2043 c.c. e 2223 c.c., lamentando che la Corte d'appello non avesse accertato la colpa della pubblica amministrazione e il nesso causale tra condotta e danno, sostenendo inoltre che l'annullamento in autotutela fosse doveroso e che lo scambio di buste fosse un mero errore materiale, non idoneo a fondare responsabilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, affermando che la giurisdizione va individuata sulla base della domanda e del petitum sostanziale: poiché la pretesa risarcitoria era fondata non sull'illegittimità del provvedimento amministrativo, ma sulla lesione dell'incolpevole affidamento e su un comportamento materiale illecito della commissione, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limitava ad affermazioni apodittiche sulla insussistenza della colpa. Il ricorso è stato quindi respinto; non è stata disposta la rinnovazione della notifica alla parte intimata, ritenuta superflua in presenza di un ricorso prima facie infondato, e non sono state liquidate spese per mancata difesa della resistente.
Norme richiamate
È richiamato dal ricorrente per sostenere la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie concorsuali, ma la Corte non accoglie questa tesi perché reputa decisiva la natura della situazione giuridica dedotta in giudizio.
È invocato dal ricorrente a sostegno della devoluzione alla giurisdizione amministrativa; la Corte osserva invece che conta il petitum sostanziale e che, nel caso concreto, la domanda risarcitoria deriva da comportamento materiale dell'amministrazione.
art. 113 Cost.
È citato nel motivo di ricorso sulla giurisdizione, ma la Corte applica il criterio della domanda e della causa petendi per individuare il giudice munito di giurisdizione.
È richiamato nel secondo motivo per contestare la responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione; la Corte non affronta il merito della censura, ritenendola inammissibile per difetto di confronto con la sentenza impugnata.
Sono richiamati per affermare che il giudice deve evitare attività processuali inutili e formalità superflue, sicché la rinnovazione della notifica è superflua quando il ricorso è inammissibile o manifestamente infondato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, perché esonerate dal materiale versamento per il meccanismo della prenotazione a debito.
È menzionato nel secondo motivo di ricorso, ma non è oggetto di una specifica applicazione decisoria nel provvedimento.
Massime di principio
- La giurisdizione si determina sulla base della domanda proposta e del petitum sostanziale, da ricavare soprattutto dalla causa petendi e dalla natura della posizione giuridica dedotta in giudizio, non dalla mera qualificazione formale o dalla concreta pronuncia richiesta.
- Quando la domanda risarcitoria contro la pubblica amministrazione è fondata sulla lesione dell'incolpevole affidamento ingenerato dall'amministrazione o su un comportamento materiale illecito endoprocedimentale, la controversia appartiene al giudice ordinario, perché il pregiudizio deriva dalla violazione dei doveri di correttezza e buona fede e non dalla lesione dell'interesse legittimo al corretto esercizio del potere.
- In sede di regolamento di giurisdizione, la Corte può esaminare direttamente gli atti per verificare i fatti allegati ai fini della qualificazione della situazione giuridica azionata, restando al giudice munito di giurisdizione l'accertamento dell'effettiva sussistenza di quei fatti.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata o si limita a contestazioni apodittiche, prive di specifica critica in iure alla motivazione adottata.
- La rinnovazione della notificazione nulla o inesistente può essere omessa quando il ricorso sia inammissibile o manifestamente infondato, poiché l'adempimento comporterebbe un inutile aggravio processuale senza utilità per il contraddittorio.
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