Cassazione Civile, Ordinanza n. 01767/2025 del 24/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratori)
La controversia
Cinque soggetti avevano lavorato per anni in favore di un ente locale, svolgendo attività istituzionali non diverse da quelle del personale dipendente, mediante una pluralità di rapporti formalmente qualificati come collaborazione, somministrazione e contratto a termine. La Corte d'appello aveva ritenuto che la prestazione fosse in concreto resa con le forme della subordinazione, che i contratti di collaborazione fossero simulati, che i contratti di somministrazione e le clausole di termine fossero nulli o illegittimi, e aveva respinto la domanda principale di conversione a tempo indeterminato e di risarcimento integrale, accogliendo solo la domanda subordinata di danno da abusiva reiterazione delle assunzioni precarie, liquidato in dieci mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto per ciascun lavoratore. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) omessa pronuncia e violazione degli artt. 112 e 434 c.p.c. per asserita genericità dell'appello dei lavoratori; 2) violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. e 2697 c.c. per ammissione di prove testimoniali non ritualmente riproposte e per asserito difetto di prova; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per preteso scostamento dal chiesto, avendo la Corte fondato la decisione sulla mancanza di specificità delle causali dei contratti; 4) violazione degli artt. 20 e 21 d.lgs. n. 276/2003 per l'illegittimità dichiarata dei contratti di somministrazione, sostenendo che la norma consentisse il ricorso anche per l'ordinaria attività dell'utilizzatore; 5) violazione dell'art. 1 d.lgs. n. 368/2001 per l'illegittimità dei contratti a termine, sostenendo analogo rilievo per l'attività ordinaria dell'ente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del Comune. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'appello dei lavoratori conteneva gli elementi essenziali richiesti dall'art. 434 c.p.c., con chiara individuazione dei capi impugnati e delle critiche alla decisione di primo grado. Ha respinto il secondo motivo rilevando che l'ammissione delle prove nel rito del lavoro rientra nei poteri discrezionali del giudice d'appello ex artt. 421 e 437 c.p.c. e che, nel caso concreto, la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato il richiamo alle istanze istruttorie contenuto negli atti difensivi. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo perché la pronuncia era coerente con la domanda dei lavoratori, volta a far dichiarare l'illegittimità dei contratti e a conseguire il risarcimento. Infine ha respinto il quarto e il quinto motivo chiarendo che il riferimento normativo all'ordinaria attività non escludeva la necessaria temporaneità dell'esigenza né legittimava l'impiego stabile di personale non di ruolo per attività istituzionali e permanenti dell'ente. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e, nel dispositivo, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
richiamato per escludere la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e l'omessa pronuncia lamentata dal Comune; la Corte ha ritenuto che la decisione d'appello fosse aderente alle domande e alle censure svolte.
art. 434 c.p.c.
interpretato nel senso che l'appello deve contenere l'indicazione chiara dei capi impugnati e delle relative doglianze, senza formule sacramentali né un progetto alternativo di decisione, in coerenza con la natura di revisio prioris instantiae.
art. 345 c.p.c.
richiamato in relazione alla dedotta inammissibilità di prove nuove o non ritualmente riproposte in appello; la Corte ha escluso la violazione nel caso concreto.
art. 2697 c.c.
invocato dal ricorrente sul riparto dell'onere probatorio; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché le prove erano state correttamente valutate e ammesse.
art. 421 c.p.c.
richiamato per affermare i poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro in appello, il cui esercizio è insindacabile in cassazione nei limiti indicati dalla giurisprudenza.
art. 437 c.p.c.
richiamato insieme all'art. 421 c.p.c. quale base dei poteri officiosi istruttori del giudice d'appello nel rito del lavoro.
art. 20 d.lgs. n. 276/2003
interpretato nel senso che il riferimento all'ordinaria attività dell'utilizzatore non consente di prescindere dal carattere temporaneo dell'esigenza e non legittima l'impiego stabile di personale per compiti istituzionali permanenti.
art. 21 d.lgs. n. 276/2003
letto in combinazione con l'art. 20 d.lgs. n. 276/2003 per affermare la necessaria temporaneità e specificità dell'esigenza che giustifica la somministrazione.
art. 1 d.lgs. n. 368/2001
interpretato nel senso che il contratto a termine è ammissibile solo per esigenze temporanee, anche se riferite all'attività ordinaria del datore, ma non per soddisfare in modo stabile esigenze permanenti dell'organizzazione.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, l'atto di appello è ammissibile se consente di individuare chiaramente i capi della sentenza impugnati e le ragioni della contestazione, senza che sia necessario un formalismo particolare o la redazione di un progetto alternativo di decisione.
- L'ammissione delle prove in appello, ove consentita dal rito del lavoro, rientra nei poteri discrezionali del giudice del gravame e non è normalmente censurabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica.
- La qualificazione formale del rapporto non impedisce al giudice di accertare la natura sostanziale della prestazione; se l'attività è in concreto resa in modo subordinato e inserita stabilmente nell'organizzazione dell'ente, i contratti flessibili non possono essere utilizzati per coprire esigenze permanenti.
- Il riferimento normativo all'ordinaria attività dell'utilizzatore o del datore non legittima di per sé il ricorso a somministrazione o contratto a termine quando l'esigenza concreta non sia temporanea, ma coincida con bisogni strutturali e durevoli dell'organizzazione.
- In materia di lavoro pubblico flessibile, l'abusiva reiterazione di contratti precari può fondare un diritto al risarcimento del danno anche quando non sia riconosciuta la conversione del rapporto a tempo indeterminato.
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