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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01762/2025 del 24/01/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (dirigente)

La controversia

La controversia nasce dalla procedura di conferimento di un incarico di funzione all'estero, precisamente l'incarico di console generale d'Italia a Bahía Blanca, che non veniva attribuito al dirigente del Ministero. Il lavoratore agiva chiedendo il risarcimento del danno da perdita di chance, anche non patrimoniale, deducendo che l'amministrazione avesse violato gli obblighi di correttezza e buona fede nella procedura selettiva. La Corte d'appello aveva ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, qualificando la vicenda come conferimento di incarico dirigenziale ex art. 19 d.lgs. 165/2001. Il Ministero ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo lamentava la violazione della disciplina speciale sul personale e sull'assegnazione dei posti-funzione all'estero, sostenendo che dovesse applicarsi il regime speciale del Ministero; con il secondo denunciava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e l'erronea affermazione della giurisdizione amministrativa/ordinaria in relazione a un atto di gestione del rapporto del personale della carriera diplomatica.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il resistente non appartenesse alla carriera diplomatica, ma fosse un dirigente inserito nei ruoli del MAECI e dunque titolare di un rapporto di impiego pubblico contrattualizzato destinato, in via eccezionale, a un posto-funzione all'estero. Da ciò ha tratto la conclusione che la giurisdizione esclusiva invocata dal Ministero non potesse essere estesa alla controversia, poiché il riparto di giurisdizione in materia di pubblico impiego va ricavato dagli artt. 3 e 63 d.lgs. 165/2001 e rileva la natura del rapporto, non la natura pubblicistica dell'atto o la posizione soggettiva prospettata. Ha inoltre precisato che la natura fiduciaria della scelta e la specialità della disciplina di conferimento degli incarichi incidono sull'eventuale fondatezza della pretesa, non sulla giurisdizione. Il ricorrente è stato condannato alle spese; non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato per l'Amministrazione dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato dalla Corte d'appello per qualificare la procedura come conferimento di incarico dirigenziale; la Cassazione osserva che tale qualificazione non è decisiva ai fini della giurisdizione.

  • artt. 3 e 63 d.lgs. n. 165/2001

    sono le norme da cui va desunto il riparto di giurisdizione in materia di impiego pubblico; la giurisdizione esclusiva non può essere estesa oltre i casi previsti dalla legge.

  • art. 93 d.P.R. n. 18/1967

    distingue il personale della carriera diplomatica dalle altre categorie di personale del MAECI.

  • artt. 99 e seguenti d.P.R. n. 18/1967

    disciplinano la carriera diplomatica in senso proprio e i relativi gradi.

  • art. 1, comma 3, d.P.R. n. 36 del 2000

    indica che il dirigente è destinato a un posto-funzione all'estero, ma non appartiene alla carriera diplomatica.

  • art. 1, comma 3, d.P.R. n. 368 del 2000

    richiamato nel primo motivo insieme alla disciplina speciale sull'assegnazione dei posti-funzione all'estero.

  • art. 7, comma 4, codice del processo amministrativo

    invocato nel motivo sul riparto di giurisdizione, ma la Corte conferma che la controversia non ricade nella giurisdizione amministrativa esclusiva.

  • artt. 1 e 37 c.p.c.

    richiamati nel motivo sul difetto di giurisdizione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte esclude la sua applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, esonerate dal materiale versamento del contributo unificato tramite prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, il riparto di giurisdizione dipende dalla natura del rapporto e dalla previsione legale, non dalla sola natura pubblicistica dell'atto contestato o dalla qualificazione dell'interesse fatto valere.
  • La giurisdizione esclusiva è eccezionale e non può essere estesa in via analogica a fattispecie non espressamente comprese, neppure quando l'incarico contestato abbia contenuto fiduciario o sia collocato in un settore con disciplina speciale.
  • La specialità della disciplina di settore sul conferimento di incarichi incide sulla fondatezza della domanda risarcitoria o di merito, ma non determina automaticamente la giurisdizione del giudice amministrativo.
  • Se il dipendente non appartiene alla carriera diplomatica ma è un dirigente inserito nei ruoli del Ministero, le controversie relative alla mancata attribuzione di un posto-funzione all'estero restano soggette alle regole ordinarie del pubblico impiego contrattualizzato.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneDirigenti
RamiProcesso civileLavoro
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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