Cassazione Penale, Sentenza n. 37825/2023 del 15/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti contestavano principalmente: a) vizi di motivazione e violazione del principio di correlazione tra accusa e decisione, denunciando che la Corte d'appello avrebbe "moltiplicato" episodi di cessione desunti da informative di polizia giudiziaria non trasfusi nei capi di imputazione; b) violazione delle norme sul rito abbreviato e sui limiti della cognizione di appello (eccessiva attività ricostruttiva della Corte di merito); c) erronea esclusione della fattispecie attenuata di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 (cd. ipotesi lieve) e conseguente mancata riconduzione dell'associazione al sesto comma dell'art. 74; d) errata affermazione del ruolo qualificato/organizzativo in capo ad alcuni imputati (in particolare Buonarrota Nicola) e travisamento delle prove; e) carenza di prova circa l'aggravante dell'associazione armata (critiche sulle videoriprese e sul nesso tra disponibilità di arma e programmi associativi); f) vizi nella quantificazione della pena e mancata valutazione di circostanze attenuanti (es. speciale tenuità del profitto). Alcuni imputati hanno inoltre chiesto lo stralcio per legittimo impedimento dei difensori.
La decisione
La Corte di legittimità ha respinto i rilievi principali: ha ammesso lo stralcio e la separazione delle posizioni di Racanati Angelo e Tufariello Matteo per legittimo impedimento difensivo (formazione di autonomo fascicolo e rinvio). Sulle questioni sostanziali, la Cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi di ricorso che potevano essere ricondotti a una rivalutazione del materiale probatorio e ha confermato i punti fondamentali della sentenza di merito: l'esistenza e la stabilità dell'associazione di tipo mafioso/di narcotraffico (art. 74 DPR 309/1990) è adeguatamente motivata sulla base di intercettazioni, servizi di videoripresa, riscontri in perquisizioni (depositi, contabilità, quantitativi), ripetuti arresti e dichiarazioni di collaboratori; la qualificazione di ruoli organizzativi (anche di tipo "organizzatore" per Buonarrota Nicola) è coerentemente supportata dalle conversazioni e dai riscontri; la ricostruzione della Corte di merito non è affetta da manifesta illogicità, contraddittorietà o travisamento tale da giustificare la cassazione; la richiesta di riclassificazione nella fattispecie lieve (art. 73, comma 5) è stata rigettata perché la valutazione globale degli indici (durata, ampiezza territoriale, continuità, volume di sostanze e clientela, metodologie, contabilità e disponibilità di armi) porta a escludere la minima offensività richiesta dalla norma; l'aggravante della "associazione armata" è ritenuta correttamente motivata in relazione a disponibilità/programmata prevedibilità di mezzi e propositi violenti emersi nelle intercettazioni e nelle riprese; i profili di dosimetria della pena sono stati ritenuti congruamente motivati dal giudice di merito. In sintesi, i ricorsi sono stati respinti e la sentenza di merito confermata nei punti essenziali (salvo lo stralcio delle due posizioni).
Norme richiamate
D.P.R. 9/10/1990 n. 309, art. 73 (commi rilevanti)
La Corte ha richiamato che la fattispecie di cui al comma 5 (ipotesi lieve) richiede valutazione globale di tutti gli indici (quantità, qualità della sostanza, modalità, frequenza, impatto sul mercato) e che la mera consistenza modesta di singole cessioni non è sufficiente se altri parametri indicano offensività rilevante.
D.P.R. 9/10/1990 n. 309, art. 74 (commi 1,4 e 6)
L'art. 74 è stato interpretato nel senso che l'associazione finalizzata al traffico di droga può essere riconosciuta anche con struttura non complessa purché vi sia stabilità, risorse umane/materiali e adesione stabile; l'aggravante "associazione armata" opera quando esiste prevedibilità/concretezza della disponibilità di armi e loro uso in relazione alle finalità associative; il comma 6 (associazione per reati di lieve entità) presuppone programmazione esclusiva di fatti di lieve entità.
Codice di procedura penale, art. 606 (motivi di cassazione)
La Corte ha ricordato i limiti del sindacato in Cassazione: possono essere censurate la mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione, ma non la semplice diversa valutazione del convincimento del giudice di merito.
Codice di procedura penale, artt. 521, 516, 517, 518 (limiti del gravame/abbreviato)
Richiamati come parametri sul contenuto e limiti della contestazione e sulla cognizione in sede di appello in rito abbreviato: la Corte ha ritenuto che l'analisi e i riscontri oggettivi confluiti nel giudizio erano compatibili con i capi contestati e con il livello di devoluto.
Codice di procedura penale, artt. 192, 546 (motivazione e valutazione delle prove)
Usati come riferimenti per ribadire che l'interpretazione delle intercettazioni e la valutazione del materiale probatorio spettano al giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo in presenza di vizio manifesto.
Richiamata in relazione al capo di possesso e porto d'arma in luogo pubblico (contestazione per Buonarrota Nicola) ed alla sua valutazione nel quadro indiziario.
Codice penale, art. 133 (criteri di individualizzazione della pena)
La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione sulla dosimetria della pena, richiamando la discrezionalità del giudice di merito e la necessità di motivare secondo i criteri dell'art. 133.
Codice penale, art. 62 n.4 (attenuante del lucro di speciale tenuità)
La Corte ha escluso l'applicabilità dell'attenuante perché incompatibile con il grado di offensività e sistematicità delle condotte dimostrate nella gestione di una piazza di spaccio e con il reato associativo.
Codice di procedura penale, artt. 178, 190, 416, 417, 438, 441-bis, 581 e ss.
Richiamati come riferimenti procedurali e probatori nei motivi di ricorso; la Corte ha valutato che i passaggi procedurali e probatori erano conformi e adeguatamente considerati nella motivazione del merito.
Massime di principio
- Per ottenere la riclassificazione nella "fattispecie lieve" (art. 73, comma 5 DPR 309/1990) il giudice deve valutare globalmente tutti gli indici normativi (quantitativi e qualitativi della sostanza, modalità, continuità, ampiezza territoriale, rete di approvvigionamento, impatto sul mercato): la presenza di anche un solo elemento che indichi offensività rilevante può escludere l'ipotesi attenuata.
- L'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74) può essere riconosciuta anche quando la struttura è relativamente esile: sono decisivi stabilità del patto associativo, disponibilità di risorse umane/materiali, ruoli organizzativi e modalità operative (es. contabilità, depositi, turni di spaccio, continuità temporale).
- L'aggravante "associazione armata" può essere applicata quando, oltre alla disponibilità di armi, emerge la prevedibilità o la concreta utilizzazione strumentale delle armi nell'ambito dei fini associativi; elementi intercettativi e di contesto (conversazioni sui propositi di vendetta, contatti per reperire armi) possono essere valutati come prova connaturata al disegno criminoso.
- In sede di Cassazione il sindacato è limitato: non è consentita una mera riconsiderazione del materiale probatorio o una diversa plausibile ricostruzione dei fatti; sono valutabili solo vizi di motivazione macroscopici (mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà, travisamento palese della prova).
- La rinuncia a specifici motivi in appello comporta il passaggio in giudicato di quei profili e impedisce che in Cassazione siano rilanciati gli stessi argomenti relativi alla responsabilità rispetto ai capi rinunciati.
- I riscontri oggettivi (videoriprese, sequestri, contabilità, ripetuti arresti) e la congruenza tra fonti diverse rafforzano la possibilità per il giudice di merito di qualificare l'attività come piazza di spaccio organizzata anche in assenza di una struttura gerarchica complessa.
- L'interpretazione di linguaggio cifrato o di frasi colloquiali nelle intercettazioni è valutazione di fatto del giudice di merito; la Cassazione interviene solo se l'interpretazione è manifestamente illogica o non supportata da elementi.
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