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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37825/2023 del 15/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti contestavano principalmente: a) vizi di motivazione e violazione del principio di correlazione tra accusa e decisione, denunciando che la Corte d'appello avrebbe "moltiplicato" episodi di cessione desunti da informative di polizia giudiziaria non trasfusi nei capi di imputazione; b) violazione delle norme sul rito abbreviato e sui limiti della cognizione di appello (eccessiva attività ricostruttiva della Corte di merito); c) erronea esclusione della fattispecie attenuata di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 (cd. ipotesi lieve) e conseguente mancata riconduzione dell'associazione al sesto comma dell'art. 74; d) errata affermazione del ruolo qualificato/organizzativo in capo ad alcuni imputati (in particolare Buonarrota Nicola) e travisamento delle prove; e) carenza di prova circa l'aggravante dell'associazione armata (critiche sulle videoriprese e sul nesso tra disponibilità di arma e programmi associativi); f) vizi nella quantificazione della pena e mancata valutazione di circostanze attenuanti (es. speciale tenuità del profitto). Alcuni imputati hanno inoltre chiesto lo stralcio per legittimo impedimento dei difensori.

La decisione

La Corte di legittimità ha respinto i rilievi principali: ha ammesso lo stralcio e la separazione delle posizioni di Racanati Angelo e Tufariello Matteo per legittimo impedimento difensivo (formazione di autonomo fascicolo e rinvio). Sulle questioni sostanziali, la Cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi di ricorso che potevano essere ricondotti a una rivalutazione del materiale probatorio e ha confermato i punti fondamentali della sentenza di merito: l'esistenza e la stabilità dell'associazione di tipo mafioso/di narcotraffico (art. 74 DPR 309/1990) è adeguatamente motivata sulla base di intercettazioni, servizi di videoripresa, riscontri in perquisizioni (depositi, contabilità, quantitativi), ripetuti arresti e dichiarazioni di collaboratori; la qualificazione di ruoli organizzativi (anche di tipo "organizzatore" per Buonarrota Nicola) è coerentemente supportata dalle conversazioni e dai riscontri; la ricostruzione della Corte di merito non è affetta da manifesta illogicità, contraddittorietà o travisamento tale da giustificare la cassazione; la richiesta di riclassificazione nella fattispecie lieve (art. 73, comma 5) è stata rigettata perché la valutazione globale degli indici (durata, ampiezza territoriale, continuità, volume di sostanze e clientela, metodologie, contabilità e disponibilità di armi) porta a escludere la minima offensività richiesta dalla norma; l'aggravante della "associazione armata" è ritenuta correttamente motivata in relazione a disponibilità/programmata prevedibilità di mezzi e propositi violenti emersi nelle intercettazioni e nelle riprese; i profili di dosimetria della pena sono stati ritenuti congruamente motivati dal giudice di merito. In sintesi, i ricorsi sono stati respinti e la sentenza di merito confermata nei punti essenziali (salvo lo stralcio delle due posizioni).

Norme richiamate

  • D.P.R. 9/10/1990 n. 309, art. 73 (commi rilevanti)

    La Corte ha richiamato che la fattispecie di cui al comma 5 (ipotesi lieve) richiede valutazione globale di tutti gli indici (quantità, qualità della sostanza, modalità, frequenza, impatto sul mercato) e che la mera consistenza modesta di singole cessioni non è sufficiente se altri parametri indicano offensività rilevante.

  • D.P.R. 9/10/1990 n. 309, art. 74 (commi 1,4 e 6)

    L'art. 74 è stato interpretato nel senso che l'associazione finalizzata al traffico di droga può essere riconosciuta anche con struttura non complessa purché vi sia stabilità, risorse umane/materiali e adesione stabile; l'aggravante "associazione armata" opera quando esiste prevedibilità/concretezza della disponibilità di armi e loro uso in relazione alle finalità associative; il comma 6 (associazione per reati di lieve entità) presuppone programmazione esclusiva di fatti di lieve entità.

  • Codice di procedura penale, art. 606 (motivi di cassazione)

    La Corte ha ricordato i limiti del sindacato in Cassazione: possono essere censurate la mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione, ma non la semplice diversa valutazione del convincimento del giudice di merito.

  • Codice di procedura penale, artt. 521, 516, 517, 518 (limiti del gravame/abbreviato)

    Richiamati come parametri sul contenuto e limiti della contestazione e sulla cognizione in sede di appello in rito abbreviato: la Corte ha ritenuto che l'analisi e i riscontri oggettivi confluiti nel giudizio erano compatibili con i capi contestati e con il livello di devoluto.

  • Codice di procedura penale, artt. 192, 546 (motivazione e valutazione delle prove)

    Usati come riferimenti per ribadire che l'interpretazione delle intercettazioni e la valutazione del materiale probatorio spettano al giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo in presenza di vizio manifesto.

  • Legge 895/1967, artt. 2, 4, 7

    Richiamata in relazione al capo di possesso e porto d'arma in luogo pubblico (contestazione per Buonarrota Nicola) ed alla sua valutazione nel quadro indiziario.

  • Codice penale, art. 133 (criteri di individualizzazione della pena)

    La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione sulla dosimetria della pena, richiamando la discrezionalità del giudice di merito e la necessità di motivare secondo i criteri dell'art. 133.

  • Codice penale, art. 62 n.4 (attenuante del lucro di speciale tenuità)

    La Corte ha escluso l'applicabilità dell'attenuante perché incompatibile con il grado di offensività e sistematicità delle condotte dimostrate nella gestione di una piazza di spaccio e con il reato associativo.

  • Codice di procedura penale, artt. 178, 190, 416, 417, 438, 441-bis, 581 e ss.

    Richiamati come riferimenti procedurali e probatori nei motivi di ricorso; la Corte ha valutato che i passaggi procedurali e probatori erano conformi e adeguatamente considerati nella motivazione del merito.

Massime di principio

  • Per ottenere la riclassificazione nella "fattispecie lieve" (art. 73, comma 5 DPR 309/1990) il giudice deve valutare globalmente tutti gli indici normativi (quantitativi e qualitativi della sostanza, modalità, continuità, ampiezza territoriale, rete di approvvigionamento, impatto sul mercato): la presenza di anche un solo elemento che indichi offensività rilevante può escludere l'ipotesi attenuata.
  • L'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74) può essere riconosciuta anche quando la struttura è relativamente esile: sono decisivi stabilità del patto associativo, disponibilità di risorse umane/materiali, ruoli organizzativi e modalità operative (es. contabilità, depositi, turni di spaccio, continuità temporale).
  • L'aggravante "associazione armata" può essere applicata quando, oltre alla disponibilità di armi, emerge la prevedibilità o la concreta utilizzazione strumentale delle armi nell'ambito dei fini associativi; elementi intercettativi e di contesto (conversazioni sui propositi di vendetta, contatti per reperire armi) possono essere valutati come prova connaturata al disegno criminoso.
  • In sede di Cassazione il sindacato è limitato: non è consentita una mera riconsiderazione del materiale probatorio o una diversa plausibile ricostruzione dei fatti; sono valutabili solo vizi di motivazione macroscopici (mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà, travisamento palese della prova).
  • La rinuncia a specifici motivi in appello comporta il passaggio in giudicato di quei profili e impedisce che in Cassazione siano rilanciati gli stessi argomenti relativi alla responsabilità rispetto ai capi rinunciati.
  • I riscontri oggettivi (videoriprese, sequestri, contabilità, ripetuti arresti) e la congruenza tra fonti diverse rafforzano la possibilità per il giudice di merito di qualificare l'attività come piazza di spaccio organizzata anche in assenza di una struttura gerarchica complessa.
  • L'interpretazione di linguaggio cifrato o di frasi colloquiali nelle intercettazioni è valutazione di fatto del giudice di merito; la Cassazione interviene solo se l'interpretazione è manifestamente illogica o non supportata da elementi.

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