Cassazione Penale, Sentenza n. 37806/2023 del 15/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la condanna per omicidio colposo: si deduceva l'insussistenza della causalità della colpa a suo carico e si denunciava il travisamento della prova nonché la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale (in particolare si contestava la valutazione dei comportamenti di guida, incluso il superamento del limite di velocità previsto dall'art. 142, comma 2, cod. strada, e la relazione causale tra tale comportamento e l'investimento del Milani Gelindo fuoriuscito da un passo carraio su un ciclomotore a tre ruote)
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile perché la ricorrente ha formalmente rinunciato al ricorso (procura speciale conferita al difensore, rinuncia formalizzata il 26/4/2023). La Corte ha rilevato che la rinuncia è dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia che, se valida, determina l'inammissibilità dell'impugnazione; pertanto non è stata esaminata la fondatezza delle censure di merito. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., tenuto conto della possibilità di responsabilità nella proposizione dell'impugnazione
Norme richiamate
art. 142, comma 2, Codice della Strada
La violazione del limite di velocità è indicata come la specifica colpa di guida contestata alla imputata, elemento fattuale rilevante nella valutazione della responsabilità e del nesso causale rispetto all'investimento
art. 589 e art. 591, comma 1, cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato tali disposizioni come fondamento per dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione una volta validamente dichiarata la rinuncia; in sostanza la rinuncia comporta l'estinzione dell'allegazione impugnativa e impedisce la valutazione del merito
Usato per disporre la condanna della ricorrente al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, sulla base della valutazione che possa sussistere responsabilità nel proporre l'impugnazione
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 2000
Richiamata per il principio secondo cui non è esclusa la possibilità di colpa nella proposizione di un'impugnazione, giustificando l'applicazione di sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente
Sez. 6, n. 23848 del 11/04/2013 (Serrano Caceres, Rv. 255671)
Precedente giurisprudenziale richiamato per affermare che la rinuncia all'impugnazione è dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia che determina l'inammissibilità dell'atto impugnatorio
Massime di principio
- La rinuncia formale a un ricorso in Cassazione, se validamente espressa (es. tramite difensore con procura speciale), è irrevocabile e determina l'inammissibilità dell'impugnazione senza che la Corte entri nel merito
- La validità formale della procura speciale e la corretta manifestazione della volontà di rinunciare sono requisiti essenziali: se presenti, impediscono ogni valutazione sostanziale delle censure proposte
- Anche quando il ricorso non venga esaminato per rinuncia/inammissibilità, la parte può essere condannata alle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende se sussista, o non possa essere esclusa, una responsabilità nella proposizione dell'impugnazione (art. 616 c.p.p.)
- In procedure penali, le doglianze su causalità della colpa e travisamento della prova devono essere articolate e supportate nelle gradi precedenti; tuttavia la rinuncia impedisce che tali questioni vengano valutate in Cassazione
- Prima di formalizzare una rinuncia a un gravame è opportuno valutare attentamente le conseguenze (irreversibilità e possibile condanna a spese/sanzioni): la rinuncia deve essere decisa consapevolmente e formalmente corretta per evitare effetti indesiderati
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