Cassazione Penale, Sentenza n. 37812/2023 del 15/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per reati previsti dagli artt. 187 (commi 1, 1-bis, 1-quater) e 186 (comma 2, lett. c, 2-bis, 2-sexies) del codice della strada; censure rivolte alla regolarità dell'avviso della facolta' di farsi assistere da un difensore prima del prelievo ematico, alla tempestivita' e forma del verbale di accertamento, alla necessita' che gli operanti accompagnassero l'imputato in ospedale e alla presunta violazione di norme processuali (art. 114 disp. att. c.p.p., artt. 354, 356 c.p.p., ecc.). Inoltre impugnazione delle determinazioni sul trattamento sanzionatorio (aumento per continuazione, diniego della sospensione condizionale) con richiamo a disposizioni penali e costituzionali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito motivazione congrua e completa: l'avviso della facolta' di farsi assistere da difensore fu effettivamente comunicato dall'intervento di polizia prima del trasporto in ospedale e dunque prima del prelievo ematico; l'intervallo temporale (circa due ore) tra avviso e prelievo e la redazione posteriore del verbale non inficiano la validita' degli atti, purche' siano individuati dati essenziali, fonti e circostanze; non e' richiesta la ripetizione dell'avviso da parte del personale sanitario; le valutazioni sulla quantificazione della pena e sul diniego della sospensione condizionale sono valutazioni di merito adeguatamente motivate e non sindacabili in questa sede. Conseguentemente il ricorrente e' stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma sostanziale contestata per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito dimostrasse la responsabilita' ai sensi della disposizione
Norma sostanziale relativa alla guida in stato di ebbrezza; la Corte ha confermato la condanna applicando le aggravanti e le norme di riferimento richiamate in motivazione
art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
L'avviso della facolta' di farsi assistere da difensore deve essere dato prima del compimento dell'atto; non e' previsto un limite temporale stretto tra avviso e operazione urgente, quindi l'intervallo temporale non rende nullo l'accertamento
art. 357 comma 2 cod. proc. pen.
La redazione del verbale attestante operazioni e accertamenti urgenti non e' prevista a pena di nullita'; e' sufficiente la documentazione anche successiva, purche' permetta di individuare fonti, persone e circostanze essenziali
Richiamato in relazione agli obblighi di forma degli atti di polizia giudiziaria; la Corte ricorda che la mancata contestualita' formale non comporta automaticamente inutilizzabilita' dell'atto
Richiamato nei motivi relativi al trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto legittima la determinazione della pena in concreto, comprensiva dell'aumento per continuazione
Norma processuale evocata dai motivi di impugnazione sul procedimento di esecuzione della pena e sulla motivazione; la Cassazione ha ritenuto che non sussistessero vizi di motivazione rilevanti
Richiamato con riferimento alle modalita' di impugnazione e criteri; non ha comportato accoglimento del ricorso in quanto le censure erano di merito
art. 27 Cost.
Richiamato in relazione a profili costituzionali dedotti dal ricorrente; la Corte non ha ritenuto che fosse stato violato il principio invocato alla luce della congrua motivazione di merito
Norma richiamata dal ricorrente in ordine al trattamento sanzionatorio; la cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale avesse motivato correttamente il diniego di benefici
Massime di principio
- L'avviso della facolta' di farsi assistere da un difensore deve essere comunicato prima dell'atto: il tempo trascorso tra avviso e accertamento urgente non annulla automaticamente l'atto se l'avviso e' stato dato.
- La redazione posteriore del verbale di accertamento non determina nullita' se il contenuto consente di individuare fonti, persone intervenute e circostanze essenziali; la documentazione successiva e' ammissibile per le attivita' di polizia giudiziaria irripetibili.
- Non e' necessaria la ripetizione dell'avviso di facolta' da parte del personale sanitario se l'avviso e' stato validamente reso in precedenza dagli agenti intervenuti.
- Le questioni attinenti alla valutazione delle prove e alla scelta della pena (aumenti per continuazione, diniego di benefici come la sospensione condizionale) rientrano nella discrezionalita' del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se emergono macroscopici vizi di motivazione.
- Il ricorso per cassazione non puo' essere usato per una rivalutazione globale del compendio probatorio: deve dimostrare vizi di legittimita' nella motivazione, non semplici dissensi sulla valutazione dei fatti.
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